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Document 62007TA0405

Cause riunite T-405/07 e T-406/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 20 maggio 2009 — CFCMCEE/UAMI (P@YWEB CARD e PAYWEB CARD) [Marchio comunitario — Domande di marchi comunitari denominativi P@YWEB/email CARD e PAYWEB CARD — Impedimenti assoluti alla registrazione — Parziale assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94]

GU C 153 del 4.7.2009, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 153/37


Sentenza del Tribunale di primo grado 20 maggio 2009 — CFCMCEE/UAMI (P@YWEB CARD e PAYWEB CARD)

(Cause riunite T-405/07 e T-406/07) (1)

(Marchio comunitario - Domande di marchi comunitari denominativi P@YWEB/email CARD e PAYWEB CARD - Impedimenti assoluti alla registrazione - Parziale assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

2009/C 153/70

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Greffe, J. Schouman e L. Paudrat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorsi proposti rispettivamente contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 luglio 2007 (procedimento R 119/2007-1) e 12 settembre 2007 (procedimento R 120/2007-1), in relazione a domande di registrazione dei segni denominativi P@YWEB CARD e PAYWEB CARD come marchi comunitari

Dispositivo

1)

Le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 10 luglio 2007 (procedimento R 119/2007-1) e 12 settembre 2007 (procedimento R 120/2007-1) sono annullate nella parte in cui rifiutano la registrazione come marchi comunitari dei segni denominativi P@YWEB CARD e PAYWEB CARD per gli apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici, di segnalazione, di controllo (ispezione), apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; dischi acustici, agende elettroniche, distributori automatici, nastri video, distributori di banconote, di biglietti, di saldi contabili, di estratti conto, telecamere (apparecchi cinematografici), videocamere, videocassette, CD-ROM, lettori di codici a barre, dischi compatti (audio-video), dischi ottici compatti, rivelatori di denaro falso, floppy disk, supporti di dati magnetici, supporti di dati ottici, schermi video, apparecchi per il trattamento dell’informazione, apparecchi di intercomunicazione, interfacce (informatiche), lettori (informatici), software (programmi registrati), monitor (programmi di computer), computer, periferiche di computer, programmi di computer registrati, programmi di sistemi operativi registrati (per computer), posti radiotelefonici, riceventi (audio, video), apparecchi telefonici, apparecchi televisivi, apparecchi per la registrazione del tempo, trasmettitori (telecomunicazione), unità centrali di trattamento (processori) rientranti nella classe 9 nonché i servizi denominati agenzie d’informazioni (notizie) segnatamente nel settore bancario, comunicazioni radiofoniche, comunicazioni telefoniche, spedizione di dispacci, trasmissione di dispacci, diffusione di programmi televisivi, trasmissioni radiofoniche, trasmissioni televisive, locazione di apparecchi di telecomunicazione, locazione di apparecchi per la trasmissione di messaggi, locazione di telefoni, radiotelefonia mobile, servizi telefonici rientranti nella classe 38 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) e l’UAMI sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 8 del 12.1.2008.


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