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Document 62006TA0165

Causa T-165/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2009 — Fiorucci/UAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI) [Marchio comunitario — Procedimento di nullità e di decadenza — Marchio comunitario denominativo ELIO FIORUCCI — Registrazione come marchio di un nome di persona notorio — Artt. 52, n. 2, lett. a), e 50, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94]

GU C 153 del 4.7.2009, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 153/34


Sentenza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2009 — Fiorucci/UAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI)

(Causa T-165/06) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di nullità e di decadenza - Marchio comunitario denominativo ELIO FIORUCCI - Registrazione come marchio di un nome di persona notorio - Artt. 52, n. 2, lett. a), e 50, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)

2009/C 153/65

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Elio Fiorucci (Milano) (rappresentanti: A. Vanzetti, G. Sironi e F. Rossi, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e L. Rampini, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Edwin Co. Ltd (Tokio, Giappone) (rappresentanti: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. Muraro e M. Balestriero, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 6 aprile 2006 (procedimento R 238/2005-1), relativa a un procedimento di nullità e di decadenza tra il sig. Elio Fiorucci e la Edwin Co. Ltd.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 6 aprile 2006 (procedimento R 238/2005-1) è annullata in quanto contiene un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 8, n. 3, del codice italiano della proprietà industriale.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché due terzi di quelle sostenute dal sig. Elio Fiorucci.

4)

La Edwin Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle sostenute dal sig. Elio Fiorucci.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006.


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