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Document 62009CN0143

    Causa C-143/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 23 aprile 2009 — Pannon GSM Távközlési Rt/Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

    GU C 153 del 4.7.2009, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 153/25


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 23 aprile 2009 — Pannon GSM Távközlési Rt/Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

    (Causa C-143/09)

    2009/C 153/46

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Bíróság

    Parti

    Ricorrente: Pannon GSM Távközlési Rt

    Convenuta: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se sulla base del diritto comunitario, in particolare dell’Atto di adesione (GU 2003, L 236) nonché degli artt. 10 CE e 249 CE, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE (1), (in prosieguo: la «direttiva servizio universale»), in particolare il suo art. 13, n. 2, e l’allegato IV, sia applicabile ai meccanismi di sostegno e di ripartizione istituiti dall’Ungheria, in quanto Stato membro, per i servizi universali offerti nel 2003, ossia prima della sua adesione risalente al 1o maggio 2004, ma relativamente ai quali l’obbligo di finanziamento così come la concessione e il pagamento degli aiuti si fondano su provvedimenti adottati nell’ambito di procedimenti amministrativi instaurati e conclusi dopo l’adesione dell’Ungheria all’Unione europea.

    2)

    In caso di soluzione affermativa della prima questione, se si possa interpretare la direttiva servizio universale, in particolare il suo art. 13 e il suo allegato IV, nel senso che il prestatore di servizi universali ha diritto a che gli sia corrisposto un aiuto il cui importo equivalga alla differenza tra il prezzo di abbonamento alle formule tariffarie normali e il detto prezzo alle formule tariffarie agevolate che esso offre.

    3)

    In caso di soluzione negativa della seconda questione, se debba qualificarsi come aiuto statale compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, un aiuto diretto a finanziare il servizio universale il cui importo non è basato su un calcolo conforme alla direttiva servizio universale bensì su costi più elevati del suo valore netto.

    4)

    Se una corretta interpretazione delle disposizioni della direttiva servizio universale consenta a uno Stato membro di adottare misure di carattere transitorio che prescrivono, esclusivamente con riguardo ai servizi universali offerti nel 2003, prima dell’adesione, l’applicazione di norme diverse da quelle di cui alla direttiva servizio universale, ma che al contempo autorizzano l’adozione delle decisioni relative al funzionamento del meccanismo di sostegno e di ripartizione fondato su dette norme, e in particolare delle decisioni riguardanti le contribuzioni e il pagamento di aiuti, e ciò, effettivamente, senza limiti di tempo.

    5)

    Se si possano interpretare le disposizioni della direttiva servizio universale relative al finanziamento, in particolare l’art. 13, n. 2, ultima frase, e il disposto dell’allegato IV, nel senso che hanno efficacia diretta.


    (1)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pagg. 51-77).


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