Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0132

    Causa C-132/09: Ricorso proposto il 6 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

    GU C 153 del 4.7.2009, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 153/21


    Ricorso proposto il 6 aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

    (Causa C-132/09)

    2009/C 153/39

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Eggers e J.-P. Keppenne, agenti)

    Convenuto: Regno del Belgio

    Conclusioni della ricorrente

    Constatare che il Regno del Belgio, avendo respinto l’assunzione dell’onere finanziario relativo a spese per arredi e materiale didattico destinati alle scuole europee, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’Accordo del 1962 relativo alla sede, letto in combinato disposto con l’art. 10 CE;

    condannare il Regno del Belgio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione denuncia una violazione dell’accordo concluso, nell’ottobre 1962, tra il Consiglio superiore delle scuole europee e il Regno del Belgio, legata al rifiuto di quest’ultimo di assumersi l’onere delle spese per arredi e materiale didattico delle scuole europee stabilite sul suo territorio.

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente rileva, in primo luogo, che dall’art. 6, secondo comma, della Convenzione recante statuto delle scuole europee del 21 giugno 1994 (1), emerge che ciascun Stato membro deve trattare le scuole europee come un istituto scolastico disciplinato dal suo diritto pubblico nazionale. Di conseguenza, le scuole europee dovrebbero essere finanziate dalle autorità pubbliche belghe e beneficiare di un trattamento identico a quello delle scuole pubbliche nazionali, per quanto riguarda sia l’attrezzatura iniziale, connessa all'apertura o all’ampliamento di una scuola europea, sia i costi annuali di manutenzione e di funzionamento di dette scuole. La comunitarizzazione dell’insegnamento in Belgio non può giustificare, al riguardo, un diniego di finanziamento dei costi annuali di funzionamento delle scuole europee da parte delle autorità belghe, in quanto da costante giurisprudenza risulterebbe che uno Stato membro non può sfuggire agli obblighi che si è assunto delegando l’esercizio di detta competenza a enti pubblici infrastatali.

    In risposta alle obiezioni sollevate dalle autorità belghe, la Commissione osserva, in secondo luogo, che le conclusioni della riunione del Consiglio superiore tenutasi a Karlsruhe, nel maggio 1967, non rimetterebbero affatto in discussione gli obblighi di finanziamento cui detto Stato è tenuto in quanto Stato in cui si trova la sede.

    Innanzitutto, il Consiglio superiore, a Karlsruhe, avrebbe esclusivamente elaborato orientamenti per un protocollo d’accordo tipo con gli Stati membri in cui hanno sede le scuole europee e, in ogni caso, non avrebbe alcuna competenza, tenuto conto della gerarchia delle norme, per modificare l’Accordo del 1962 relativo alla sede.

    Inoltre, detta «decisione» di Karlsruhe non potrebbe assolutamente essere interpretata come «accordo o prassi successiva delle parti», ai sensi dell’art. 31, n. 3, lett. a) e b), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, per quanto riguarda l’interpretazione da fornire all’Accordo relativo alla sede, in mancanza di una serie di atti o di dichiarazioni consolidati atti a rimettere in discussione l’obbligo di finanziamento previsto dall’Accordo relativo alla sede. Numerosi documenti e finanziamenti effettuati dal Belgio dopo il 1967 comproverebbero d’altronde detto obbligo di assumersi le spese per arredi e materiale didattico destinati alle scuole europee.


    (1)  GU L 212, pag. 3.


    Top