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Document 62008CA0132

Causa C-132/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 30 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Ungheria) — Lidl Magyarország Kereskedelmi bt/Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Libera circolazione delle merci — Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione — Reciproco riconoscimento di conformità — Non riconoscimento della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore stabilito in un altro Stato membro)

GU C 153 del 4.7.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 153/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 30 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Ungheria) — Lidl Magyarország Kereskedelmi bt/Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

(Causa C-132/08) (1)

(Libera circolazione delle merci - Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione - Reciproco riconoscimento di conformità - Non riconoscimento della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore stabilito in un altro Stato membro)

2009/C 153/23

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Lidl Magyarország Kereskedelmi bt

Convenuto: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell'art. 30 CE, dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91, pag. 10), nonché degli artt. 2, lett. e) ed f), 6, n. 1, e 8, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 dicembre 2001, 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU 2002 L 11, pag. 4) — Normativa nazionale che obbliga l'importatore di un’apparecchiatura radio che utilizza bande di frequenza il cui uso non è armonizzato in tutto il territorio della Comunità e che recano la marcatura CE a rilasciare una dichiarazione di conformità ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale, anche se le apparecchiature in questione sono corredate di una dichiarazione rilasciata dal produttore stabilito in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Gli Stati membri non possono esigere, in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, che un soggetto che immette sul mercato un’apparecchiatura radio fornisca una dichiarazione di conformità anche qualora il produttore di detta apparecchiatura, la cui sede sociale sia ubicata in un altro Stato membro, vi abbia apposto la marcatura «CE» e abbia redatto una dichiarazione di conformità per tale prodotto.

2)

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 dicembre 2001, 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, non va applicata alla valutazione di questioni attinenti all’obbligo di una persona di fornire una dichiarazione di conformità di un’apparecchiatura radio. Per quanto riguarda il potere degli Stati membri di imporre, in forza della direttiva 2001/95, all’atto della commercializzazione di apparecchiature radio, obblighi diversi dalla presentazione di una dichiarazione di conformità, un soggetto che commercializza un prodotto può essere considerato, da un lato, come se ne fosse il produttore solo alle condizioni definite da questa stessa direttiva all’art. 2, lett. e), e, dall’altro, come se ne fosse il distributore solo alle condizioni definite al detto art. 2, lett. f). Il produttore ed il distributore possono essere vincolati solo dagli obblighi rispettivamente previsti per ciascuno di essi dalla direttiva 2001/95.

3)

Qualora una questione sia regolamentata in modo armonizzato a livello comunitario, ogni misura nazionale ad essa relativa deve essere valutata alla luce delle disposizioni di tale misura di armonizzazione, e non già di quelle di cui agli artt. 28 CE e 30 CE. Nelle materie oggetto della direttiva 1999/5, gli Stati membri debbono conformarsi integralmente alle disposizioni di tale direttiva senza poter mantenere disposizioni nazionali contrastanti. Qualora uno Stato membro ritenga che la conformità ad una norma armonizzata non garantisca il rispetto dei requisiti essenziali previsti dalla direttiva 1999/5 che detta norma dovrebbe soddisfare, tale Stato membro è tenuto a dare corso al procedimento previsto all’art. 5 di tale direttiva. Per contro, uno Stato membro può, a giustificazione di una restrizione, invocare motivi esterni al settore armonizzato dalla direttiva 1999/5. In un caso siffatto, esso può invocare solo i motivi enunciati all’art. 30 CE o ragioni imperative di interesse generale.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


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