EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009TN0030
Case T-30/09: Action brought on 21 January 2009 — Engelhorn v OHIM — The Outdoor Group (peerstorm)
Causa T-30/09: Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Engelhorn/UAMI — The Outdoor Group (peerstorm)
Causa T-30/09: Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Engelhorn/UAMI — The Outdoor Group (peerstorm)
GU C 82 del 4.4.2009, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/29 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Engelhorn/UAMI — The Outdoor Group (peerstorm)
(Causa T-30/09)
(2009/C 82/52)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Engelhorn KGaA (Mannheim, Germania) (rappresentante: avv. W. Göpfert)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Outdoor Group Limited (Northampton, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI 28 ottobre 2008, procedimento R-167/2008-5; |
— |
condannare il convenuto a sopportare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «peerstorm» per prodotti della classe 25 (marchio comunitario n. 4 115 382).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: The Outdoor Group Limited
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «PETER STORM» per prodotti della classe 25 (marchio comunitario n. 833 566), nonché il marchio britannico «PETER STORM» per prodotti della classe 18.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione del marchio.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 40/94 (1), poiché tra i marchi confliggenti non vi è alcun rischio di confusione e della regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 (2), poiché l'uso serio del marchio su cui si fonda l'opposizione non sarebbe stato sufficientemente provato.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 303, pag. 1).