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Document 52008AE1519
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers COM(2008) 40 final — 2008/0028 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori COM(2008) 40 def. — 2008/0028 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori COM(2008) 40 def. — 2008/0028 (COD)
GU C 77 del 31.3.2009, p. 81–83
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 77/81 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori
COM(2008) 40 def. — 2008/0028 (COD)
(2009/C 77/20)
Il Consiglio, in data 10 marzo 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 2 settembre 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore José María ESPUNY MOYANO.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 18 settembre 2008, nel corso della 447a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 77 voti favorevoli, 3 voti contrari e nessuna astensione.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 |
il CESE si rallegra per quest'iniziativa della Commissione, che servirà a facilitare la comprensione da parte del consumatore e comporterà una semplificazione legislativa. |
1.2 |
Il CESE fa tuttavia osservare che l'informazione di cui al punto 3.4.1, se non è prima accompagnata da debite azioni di formazione del consumatore finale, perde una grande parte del suo valore e dei suoi obiettivi. In questo senso, il CESE si rammarica che la proposta non sia affiancata da misure di sostegno alla formazione dei consumatori, tanto a livello nazionale che comunitario. Un primo passo molto utile potrebbe essere costituito, almeno, da una guida delle azioni prioritarie a questo fine, allegata al regolamento. |
1.3 |
Per quanto riguarda la menzione dell'origine, rimangono in vigore le disposizioni della regolamentazione attuale. A tale proposito il CESE, considerato l'interesse dimostrato dai consumatori nei riguardi dell'origine dei prodotti alimentari, si rammarica che la nuova proposta di regolamento non ne preveda la menzione obbligatoria in etichetta. Il Comitato ritiene tuttavia che sarebbe opportuno differenziare tra prodotti di prima e di seconda trasformazione, e di determinare caso per caso l'obbligatorietà di menzionare i principali ingredienti agricoli di questi ultimi. |
1.4 |
il CESE esprime la sua profonda preoccupazione in relazione allo sviluppo dei «sistemi nazionali» supplementari descritti nel capitolo VII della proposta, che non portano elementi positivi complementari, ma diventano pretesti per interferire con la libertà di circolazione nel mercato interno. Questo rischio è particolarmente significativo per le PMI in quanto, come fa notare nella sua proposta la stessa Commissione, oltre il 65 % delle imprese alimentari commercializza i suoi prodotti in altri Stati membri. Per le PMI ne deriveranno maggiori difficoltà a inviare i loro prodotti in altri Stati membri, un aumento dei costi e una riduzione della competitività. Tali effetti negativi potrebbero essere evitati soltanto se questi «sistemi nazionali» fornissero informazioni complementari, non obbligatorie sulle etichette, ma disponibili tramite altri mezzi (Internet, linee telefoniche gratuite …). |
1.5 |
il CESE comprende che, per ragioni di coerenza, la Commissione intenda applicare un regime di esenzioni per i prodotti alcolici, regime che potrà essere riesaminato entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, in seguito ai risultati della relazione obbligatoria corrispondente. |
1.6 |
il CESE suggerisce che gli Stati membri si dotino del necessario elenco di infrazioni e sanzioni, al fine di evitare la mancata applicazione di queste disposizioni comuni. Esse dovrebbero essere armonizzate, cosicché in tutti gli Stati membri a comportamenti uguali corrispondano sanzioni di analoga gravità. |
1.7 |
Nello stesso spirito, il CESE chiede alla Commissione e agli Stati membri di compiere uno sforzo per articolare gli strumenti di informazione e, in particolare, una base di dati aperta alla consultazione pubblica, che contenga le informazioni che devono essere obbligatoriamente riportate sulle etichette dei diversi alimenti. Ciò farebbe sì che le imprese, i consumatori e le autorità utilizzassero gli stessi orientamenti al momento di applicare la normativa. |
1.8 |
Per quanto riguarda la leggibilità, l'attuazione pratica del requisito dei 3 mm proposto dalla Commissione non sembra realizzabile. Sarebbe opportuno considerare diversi aspetti, quali la quantità di informazioni, le dimensioni e la forma dell'imballaggio, ecc. Un valore di riferimento accettabile potrebbe essere quello del carattere utilizzato nella Gazzetta ufficiale UE. |
1.9 |
infine, in nome della chiarezza e della semplificazione che si dichiara di perseguire, il CESE ritiene che i riferimenti alle norme abrogate avrebbero dovuto essere più espliciti, facilitando così la lettura e l'applicazione del regolamento. |
2. Sintesi della proposta della Commissione
2.1 |
La proposta intende consolidare in un regolamento la legislazione attuale sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (compresa l'etichettatura nutrizionale), ai fini della loro modernizzazione, semplificazione e chiarificazione. |
2.2 |
La proposta abrogherà le disposizioni precedentemente in vigore in materia d'etichettatura dei prodotti alimentari, cioè le direttive 2000/13/CE, 90/496/CEE (entro cinque anni), 87/250/CEE, 94/54/CE, 1999/10/CE, 2002/67/CE, 2004/77/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004. |
2.3 |
Gli obiettivi principali della proposta sono il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato interno. |
2.4 |
Il campo d'applicazione è ampliato per tenere conto di tutti gli aspetti legati all'informazione sui prodotti alimentari messa a disposizione del consumatore finale dagli operatori economici, e per coprire anche i prodotti alimentari serviti dalle collettività e quelli destinati al loro approvvigionamento. |
2.5 |
I principi generali e gli obblighi d'etichettatura della legislazione precedente sono mantenuti, rafforzando alcuni aspetti, come le responsabilità di ogni anello della catena alimentare o i casi in cui è obbligatoria l'indicazione del paese d'origine. |
2.6 |
Per quanto riguarda l'etichettatura nutrizionale (dichiarazione nutrizionale), vi è una modifica importante rispetto alla normativa precedente, con l'introduzione dell'obbligo di indicare sei sostanze nutritive, sia in quantità che in percentuale delle razioni giornaliere raccomandate. |
2.7 |
Altro cambiamento importante: la coabitazione con i «sistemi nazionali» d'etichettatura nutrizionale, aggiuntivi rispetto al regolamento, che espandono le modalità di presentazione delle informazioni nutrizionali presenti sulle etichette con requisiti volontari definiti a livello nazionale. |
2.8 |
È previsto che molte delle eventuali modifiche alla proposta siano effettuate attraverso la procedura di comitatologia. sono contemplati diversi periodi transitori per facilitare la sua entrata in vigore. |
2.9 |
Gli allegati riprendono in dettaglio alcuni punti dell'articolato, come: gli ingredienti che causano allergie o intolleranze, le indicazioni obbligatorie complementari, i prodotti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale, la denominazione dei prodotti alimentari, l'indicazione quantitativa e la designazione degli ingredienti, l'indicazione della quantità netta, il termine minimo di conservazione o la data limite di consumo, il titolo alcolometrico, i consumi di riferimento, il valore energetico e l'espressione e la presentazione della dichiarazione nutrizionale. |
2.10 |
Infine, l'entrata in vigore del regolamento è prevista 20 giorni dopo la sua approvazione, ma l'applicazione effettiva delle indicazioni obbligatorie e della dichiarazione nutrizionale è rinviata di tre anni (cinque per la seconda nel caso delle PMI). |
3. Osservazioni generali
3.1 Consolidamento, aggiornamento e semplificazione
3.1.1 |
Da quasi 30 anni, la legislazione europea sull'etichettatura, sulla presentazione e sulla pubblicità dei prodotti alimentari contribuisce al mantenimento di un livello elevato di tutela dei consumatori ed al buon funzionamento del mercato interno. |
3.1.2 |
La proposta attuale intende consolidare, aggiornare e semplificare la normativa esistente, ridurre gli oneri amministrativi e aumentare la trasparenza nei riguardi dei consumatori. Il CESE condivide questi obiettivi, ma si rammarica per la complessità del testo proposto, che potrebbe impedire l'applicazione diretta del regolamento. |
3.2 Sviluppo di «sistemi nazionali» addizionali
3.2.1 |
Non vi è alcun dubbio che un regolamento che consolidi ed aggiorni l'attuale normativa dispersa in vari atti si tradurrebbe in una maggiore omogeneità del livello di tutela dei consumatori e in una migliore armonizzazione. Tuttavia, il CESE esprime la sua preoccupazione in ordine all'introduzione dei «sistemi nazionali» prevista agli articoli 44 e seguenti, dato che questi possono comportare una minaccia per gli obiettivi d'armonizzazione e d'omogeneità. In base a queste nuove disposizioni, nei diversi Stati membri si potranno adottare sistemi nazionali con requisiti addizionali che, benché volontari, aggiungeranno altre informazioni sulle etichette e potrebbero confondere i consumatori. |
3.2.2 |
Il problema risulta ancora più grave se si tiene conto del fatto che, in ogni mercato nazionale, si vendono dei prodotti che provengono da molti altri Stati membri. Questi prodotti potranno avere diverse indicazioni elaborate nei loro stati d'origine, che potrebbero non essere necessariamente comprese da un consumatore che non vi è abituato. |
3.3 Informazioni obbligatorie
3.3.1 |
La proposta riproduce nei suoi articoli la grande maggioranza delle indicazioni obbligatorie previste dalla legislazione in vigore e che si sono rivelate utili per la tutela della salute e degli interessi dei consumatori (come la denominazione, l'elenco degli ingredienti, la quantità, la data limite di consumo, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo di un responsabile). Alcune di queste indicazioni sono approfondite negli allegati. |
3.3.2 |
L'esperienza di questi ultimi anni dimostra che questi requisiti sono utili e devono essere mantenuti. Alla luce di tale esperienza, il CESE auspica che sia resa obbligatoria anche l'indicazione dell'origine degli alimenti e dei prodotti di prima trasformazione, nonché dei principali ingredienti utilizzati per la preparazione dei prodotti di seconda trasformazione, sulla base di una valutazione caso per caso. |
3.4 Dichiarazione nutrizionale
3.4.1 |
Occorre cominciare con una riflessione sulla necessità dell'educazione nutrizionale destinata ai consumatori europei affinché essi siano in grado di adottare un regime alimentare equilibrato. Il consumatore europeo ha bisogno di una formazione di base in materia di nutrizione, perché altrimenti qualsiasi informazione che gli sia fornita non sarà né compresa né ben utilizzata. Le misure di aumento dell'informazione nutrizionale sono ragionevoli, ma non va dimenticato che, in mancanza di una formazione nutrizionale, queste misure non avranno l'effetto voluto. |
3.4.2 |
Tenuto conto degli squilibri nutrizionali della popolazione europea, sarà necessario accompagnare ogni misura d'informazione con un grande sforzo di formazione. |
3.4.3 |
La proposta comporta, per varie ragioni, un cambiamento sostanziale rispetto alla legislazione in vigore. In primo luogo, rende obbligatoria l'informazione nutrizionale mentre, nella direttiva 90/496/CEE, questa era volontaria. In secondo luogo, fissa come indicazioni obbligatorie le informazioni seguenti: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri e sale. In terzo luogo, occorrerà indicare non soltanto la quantità di questi elementi ma anche la percentuale della razione giornaliera raccomandata che essi rappresentano, per informare il consumatore sulla quantità adeguata che può consumare nel quadro di un regime alimentare equilibrato. Infine, il progetto dispone che, sull'imballaggio, queste informazioni devono trovarsi nella parte principale del campo visivo ed essere presentate in un determinato ordine. |
3.4.4 |
Tenuto conto della quantità di informazioni obbligatorie che appaiono già sulle etichette, occorrerà valutare precisamente quali siano le informazioni nutrizionali utili per il consumatore. Il passaggio da un'etichettatura nutrizionale volontaria a una obbligatoria costituirà già di per sé un cambiamento importante per un buon numero di PMI del settore agroalimentare. Le informazioni obbligatorie potrebbero quindi essere limitate a quelle attualmente fornite a titolo facoltativo, ossia l'indicazione del valore energetico e del contenuto di proteine, glucidi e lipidi. |
3.4.5 |
Il principale vantaggio del modello d'etichettatura nutrizionale proposto dalla Commissione è quello di fornire un'informazione (razioni giornaliere raccomandate) che indica al consumatore in che modo il prodotto debba formare parte del suo regime. Questo modello d'etichettatura non valuta il prodotto in sé stesso ma nel quadro di un regime alimentare, come raccomandano i nutrizionisti. |
3.5 Rafforzamento dell'informazione obbligatoria sul paese d'origine del prodotto alimentare
3.5.1 |
La regolamentazione attuale obbliga già ad indicare il paese d'origine del prodotto alimentare nei casi in cui il consumatore rischi di essere indotto in errore. |
3.5.2 |
Il CESE ritiene che l'indicazione d'origine non solo risponda alle esigenze dei consumatori, ma contribuisca anche efficacemente a migliorare la trasparenza sui mercati e a sostenere il futuro sviluppo del settore agricolo e delle aree rurali di tutta l'UE. La creazione di un legame diretto con il territorio dal quale proviene il prodotto alimentare e l'indicazione dei modelli di produzione ai quali gli alimenti sono collegati sono i fattori essenziali su cui si basa il modello di sviluppo europeo, fondato sul rispetto di regole in grado di garantire sicurezza alimentare, sicurezza ambientale, benessere degli animali e standard adeguati di salute pubblica. |
3.5.3 |
Pertanto l'indicazione dell'origine deve essere resa obbligatoria per tutti i prodotti agricoli e per quelli alimentari non trasformati o di prima trasformazione. Per gli alimenti di seconda trasformazione, si dovrà valutare caso per caso se debba essere indicata sull'etichetta la provenienza delle materie prime agricole utilizzate in misura prevalente per la preparazione del prodotto finale. |
Bruxelles, 18 settembre 2008.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Dimitris DIMITRIADIS