Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC1027(05)

Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

GU C 255 del 27.10.2007, p. 58–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/58


Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 255/21)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«CARNALENTEJANA»

N. CE: PT/PDO/117/0209/08.04.2002

DOP ( X ) IGP ( )

Modifica/Modifiche richieste

Voce(i) del disciplinare:

Image

Nome del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Image

Zona geografica

Image

Prova dell'origine

Image

Metodo di ottenimento

Image

Legame

Image

Etichettatura

Image

Condizioni nazionali

Modifica/Modifiche:

1.   Descrizione

Allo scopo di adeguare il suo prodotto alla legislazione nazionale in vigore e, soprattutto, alle modifiche apportate a livello della classificazione delle carcasse di bovini leggeri (decreto ministeriale n. 363/2001, del 9 aprile 2001), l'associazione di produttori ha sollecitato la modifica di tale capitolo, debitamente motivando le modifiche richieste.

D'altro canto, di fronte alle nuove tendenze del mercato ed al fine di adeguare la presentazione del prodotto al comportamento e alle preferenze dei consumatori, l'associazione ha deciso di diversificarne ulteriormente la presentazione commerciale. Così, la stessa CARNALENTEJANA sarà disponibile sotto diverse forme: macinata, arrotolata, a cubetti, a fette, ecc., presentata in vaschette od in altra confezione appropriata, in atmosfera controllata, sottovuoto o congelata in base ad un procedimento di congelazione rapida; va detto che in ogni caso la CARNALENTEJANA deve costituire, come minimo, e conformemente alle norme, il 95 % del peso del prodotto finale. Poiché l'intero processo produttivo ha luogo nella regione d'origine, la tracciabilità è completa, il controllo dell'utilizzo della denominazione d'origine è rigoroso, la presentazione è genuina e la qualità tradizionale del prodotto si mantiene elevata senza deludere il consumatore o frustrarne le aspettative. Per tutte queste ragioni, l'associazione ha presentato allo Stato portoghese una richiesta, debitamente motivata, di modifica della presentazione del prodotto.

2.   Zona geografica

I produttori di alcuni comuni limitrofi della zona geografica di produzione della «Carnalentejana» hanno chiesto all'associazione di produttori che gestisce la denominazione d'origine di allargare la zona in parola sostenendo che i suddetti comuni soddisfano a tutte le condizioni richieste per l'ottenimento del prodotto, segnatamente in termini di alimentazione, allevamento, densità del bestiame, sistema di conduzione aziendale, razza interessata e tradizionalità. Questa domanda è stata esaminata dall'associazione di produttori e documentata mediante la realizzazione di un esame/di uno studio presentato allo Stato portoghese il quale lo ha ritenuto credibile.

Poiché, nella costituzione del fascicolo, si è tenuto conto soltanto del criterio amministrativo per delimitare la zona geografica di produzione, si constata ora che effettivamente alcune zone contigue non sono state prese in considerazione pur presentando le stesse condizioni edafoclimatiche, le stesse tecniche di allevamento, la stessa densità di bestiame e la stessa flora dominante, la stessa razza, le stesse pratiche agricole e lo stesso sistema di sfruttamento, e che esse danno origine, quindi, ad un prodotto dalle caratteristiche fisiche, chimiche e sensoriali in tutto e per tutto identiche a quelle della «Carnalentejana». Pertanto, i produttori in questione, che non sono attualmente tutelati dalla denominazione, subiscono un danno economico non indifferente visto che la commercializzazione dei loro prodotti non è tutelata dalla stessa denominazione che protegge invece l'immissione sul mercato dei prodotti dei loro vicini.

3.   Metodo di ottenimento

Le modifiche richieste riguardano la possibilità di presentare la carne, debitamente confezionata in atmosfera controllata, sotto vuoto o congelata in base ad un metodo di congelazione rapida. Per garantire la genuinità e la qualità del prodotto, assicurare la difesa degli interessi dei consumatori, permettere il controllo e consentire la tracciabilità totale del prodotto e del processo, oltre alla nascita, all'allevamento, all'ingrasso e alla macellazione degli animali e al sezionamento delle carcasse, anche tutte le operazioni di taglio, di trasformazione e di condizionamento della carne debbono essere effettuate nella zona geografica delimitata. Si ammette tuttavia che talune operazioni di trasformazione/condizionamento siano espletate al di fuori della zona geografica allorché in quest'ultima non esista una struttura di trasformazione rispondente alle esigenze dell'associazione in materia di igiene, di sicurezza alimentare e di controllo delle operazioni. In tal caso, il sistema di controllo è rafforzato, la tracciabilità garantita ed un limite massimo di 500 km è fissato per il trasporto della carne onde evitare qualsiasi perdita di qualità e rendere possibile il controllo.

4.   Etichettatura

L'associazione di produttori ha chiesto una modifica di questo capitolo in modo da adeguarlo alle prescrizioni della nuova legislazione nazionale e comunitaria in vigore. Indipendentemente dalla presentazione commerciale e dal rispetto delle esigenze di etichettatura previste dalla legislazione generale, è obbligatorio apporre la dicitura «CARNALENTEJANA — DOP», il marchio di certificazione, il logotipo della CARNALENTEJANA e il logotipo comunitario. Qualora il prodotto costituisca uno degli ingredienti di un prodotto trasformato, è autorizzata soltanto l'indicazione: «Elaborato a partire da CARNALENTEJANA — DOP» purché siano rispettati alcuni criteri d'autorizzazione e di controllo; è inoltre severamente proibito l'uso della dicitura «CARNALENTEJANA — DOP» e del logotipo comunitario o di qualsiasi altra dicitura o indicazione ingannevole tendente a trarre profitto dalla reputazione della DOP.

RIEPILOGO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«CARNALENTEJANA»

N. CE: PT/PDO/117/0209/08.04.2002

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo.

1.   Servizio competente dello stato-Membro:

Nome:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Indirizzo:

Av. Afonso Costa, 3

P-1949-002 Lisboa

Tel.

(351) 21 844 22 00

Fax

(351) 21 844 22 02

E-mail:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.   Associazione richiedente:

Nome:

CARNALENTEJANA — Agrupamento de Produtores de Bovinos de Raça Alentejana, SA

Indirizzo:

Estrada do Moinho Vento

P-7350-230 Elvas

Tel.

(351) 268 639480

Fax

(351) 268 622455

E-mail:

caalentejo@mail.telepac.pt

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.1: Carni (e frattaglie) fresche

4.   Descrizione del disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome: «Carnalentejana»

4.2.   Descrizione: Mezzene, quarti di carcasse, pezzi confezionati sotto vuoto o in atmosfera controllata, nonché le loro preparazioni, refrigerate o congelate, ottenute a partire da animali della razza Alentejana iscritti nel registro delle nascite della razza bovina Alentejana, che presentano le seguenti caratteristiche:

Oltre alle forme di presentazione tradizionali — carcassa, pezzi interi e tagliati, la CARNALENTEJANA può presentarsi commercialmente sotto varie forme: tritata, arrotolata, a cubetti, a fette, ecc. Questi pezzi si presentano confezionati in vaschette od altra confezione appropriata, in atmosfera controllata, sotto vuoto o congelati in base ad un procedimento di congelazione rapida laddove la CARNALENTEJANA rappresenta, come minimo e conformemente alle norme, il 95 % del peso del prodotto finale. Nei preparati che utilizzano la CARNALENTEJANA come ingrediente, si ammette che quest'ultima sia la sola categoria «carne» e costituisca, come minimo, il 60 % del peso del prodotto finale.

4.3.   Zona geografica: Prendendo in considerazione: la distribuzione geografica dei querceti e della razza bovina Alentejana, l'ubicazione delle aziende agricole che possono, quindi, praticare il regime di allevamento richiesto, il savoir-faire associato all'allevamento degli animali, le norme legali di macellazione, di sezionamento e di ottenimento delle carcasse, delle semi-carcasse, dei pezzi e dei prodotti trasformati a base di carne bovina in generale, le esigenze generali di controllo e di tracciabilità imposte alla carne bovina in generale, le esigenze specifiche di controllo e di tracciabilità che i produttori di «Carnalentejana» si sono autoimposti, la necessità di non deludere i consumatori abituali di CARNALENTEJANA, l'esigenza assoluta di comprovare l'origine geografica e animale dei singoli pezzi o delle singole confezioni, e la necessità di offrire al consumatore un prodotto genuino e affidabile, la zona geografica di nascita, di allevamento e di ingrasso degli animali, di macellazione, di ottenimento delle carcasse, semi-carcasse e quarti di carcasse, di sezionamento e affettatura per ottenere pezzi di dimensioni più o meno grandi, compreso il taglio in pezzi, di trasformazione di alcuni pezzi in prodotti macinati e in prodotti trasformati nonché di condizionamento dei pezzi e dei prodotti tritati e trasformati, è naturalmente circoscritta a:

tutti i comuni del distretto di Beja, Évora e Portalegre,

i comuni di Alcácer do Sal, Alcochete, Grândola Montijo, Moita, Palmela, Setúbal, Santiago do Cacém e Sines, del distretto di Setúbal,

i comuni di Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Constância, Coruche, Golegã, Mação, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal e Vila Nova da Barquinha, del distretto di Santarém,

i comuni di Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, del distretto di Castelo Branco.

4.4.   Prova dell'origine: Esistono lavori, consacrati dall'uso, iniziati oltre 40 anni fa, nel settore della selezione e del miglioramento della razza ed esistono anche un libro genealogico ed un'associazione di allevatori della razza Alentejana.

La carne può provenire unicamente da animali della razza Alentejana iscritti nel libro delle nascite della razza bovina Alentejana, nati, allevati e ingrassati nelle aziende site nella zona geografica definita e che presentano le caratteristiche richieste ed iscritte presso l'associazione. L'intero circuito di produzione, compresa la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e il condizionamento, deve essere effettuato da operatori soggetti a controllo da parte dell'autorità competente. Il controllo verte su tutte le fasi del circuito di produzione, segnatamente la nascita e l'iscrizione degli animali nel libro delle nascite, passando attraverso l'alimentazione e l'allevamento, la macellazione, il sezionamento, la trasformazione e il condizionamento. È messo in atto un sistema di tracciabilità totale. Tale sistema consente in qualsiasi momento di mettere in correlazione il prodotto con l'animale da cui proviene, grazie al ricorso a marchi di certificazione numerati.

4.5.   Metodo di ottenimento: La carne è ottenuta a partire da animali di razza Alentejana, iscritti nel libro delle nascite e da padre e madre della stessa razza, anch'essi iscritti nel libro genealogico della razza bovina Alentejana, allevati secondo un sistema estensivo, con una densità di bestiame inferiore a 1,4 UBA/ha, conformemente alle pratiche tradizionali della regione. I vitelli sono allattati fino ai 6-9 mesi di età dalle madri; la loro alimentazione è quindi progressivamente integrata dall'erba dei pascoli e dagli alimenti concentrati autorizzati dall'associazione. Le classi di età per la macellazione sono definite e categorizzate, come pure le regole di alimentazione e di allevamento degli animali. La CARNALENTEJANA può presentarsi commercialmente sotto diverse forme elencate nel disciplinare: carcasse, pezzi interi e pezzi tagliati, prodotti trasformati semplici o preparati, con o senza l'aggiunta di verdure, debitamente confezionati, in atmosfera controllata, sotto vuoto oppure congelati in base ad un procedimento di congelazione rapida. Al fine di assicurare la genuinità e la qualità del prodotto, di garantire la difesa degli interessi dei consumatori e di permettere il controllo e la tracciabilità totale del prodotto e del processo, non soltanto la nascita, l'allevamento, l'ingrasso e la macellazione degli animali, ma anche il sezionamento delle carcasse e tutte le operazioni di taglio, di trasformazione e di condizionamento della carne devono essere effettuate nella zona geografica delimitata. Tuttavia, è ammesso che talune operazioni di trasformazione/condizionamento siano espletate al di fuori della zona geografica allorché non esistono, in quest'ultima, strutture di trasformazione rispondenti alle esigenze dell'associazione in materia di igiene e di sicurezza alimentare e di controllo delle operazioni. In questo caso, il sistema di controllo è rafforzato, la tracciabilità garantita ed un limite massimo di 500 km è fissato per il trasporto della carne onde evitare qualsiasi perdita di qualità e permettere il controllo.

4.6.   Legame: La razza Alentejana è presente nelle aziende agricole e zootecniche ubicate nella regione dell'Alentejo e nelle regioni limitrofe; le condizioni agroclimatiche sono nettamente mediterranee, con estati calde e secche, pascoli spontanei tipicamente mediterranei, il che conferisce alla carne caratteristiche organolettiche differenziate. I centri di produzione sono caratterizzati generalmente da mandrie di alcune decine di femmine riproduttrici, allevate in base ad un regime estensivo, in aziende in cui l'allevamento avviene, normalmente, in simbiosi con la produzione di cereali. Nel corso del tempo la complementarietà di queste due produzioni si è rivelata una costante. L'utilizzo di paglia e stoppia di cereali per i bovini della razza Alentejana costituisce una pratica normale e indispensabile al mantenimento delle mandrie una volta che i pascoli naturali cominciano a scarseggiare, ossia durante il periodo compreso fra l'inizio dell'estate e l'inverno. Le zone adibite a pascoli sono generalmente situate nel sottobosco di querceti di lecci e di querce da sughero, le cui ghiande permettono di disporre di una riserva alimentare a partire dall'autunno; esse costituiscono altresì un eccellente complemento all'erba che, in quest'epoca dell'anno, ha ancora scarso valore nutritivo.

4.7.   Struttura di controllo:

Denominazione:

CERTIALENTEJO — Certificação de Produtos Agrícolas, Lda

Indirizzo:

Rua Diana de Liz — Horta do Bispo

Apartado 320

P-7006-804 Évora

Tel.

(351) 26 676  95 64/5

Fax

(351) 26 676  95 66

E-mail:

geral@certialentejo.pt

La CERTIALENTEJO — Certificação de Produtos Agrícolas, Lda, è stata riconosciuta conforme ai requisiti della norma 45011:2001.

4.8.   Etichettatura: Oltre alle diciture imposte dalla legislazione generale, sono obbligatori anche:

la dicitura «CARNALENTEJANA — Denominazione di origine protetta»,

il marchio di certificazione sul quale figurano il nome del prodotto, il nome dell'organismo di controllo e di certificazione nonché il numero di serie che consente la tracciabilità del prodotto,

il logotipo di CARNALENTEJANA ed il logotipo comunitario delle DOP, riprodotti di seguito:

Il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo del produttore o dell'associazione gestionaria non possono in alcun caso essere sostituiti dal nome di un altro ente, anche se quest'ultimo assume la responsabilità del prodotto o lo commercializza.

È proibito aggiungere alla denominazione di vendita — «Carnalentejana DOP» — qualsiasi altra indicazione o menzione, ivi compresi i marchi di distributori od altri marchi.

I prodotti alimentari nella cui elaborazione si utilizzi CARNALENTEJANA possono essere commercializzati in confezioni recanti la dicitura «Elaborado a partir de CARNALENTEJANA — DOP», a condizione che la «Carnalentejana», certificata come tale:

costituisca l'unica componente della categoria «carne» nel prodotto finale,

costituisca la componente principale, in peso, del prodotto finale,

gli utilizzatori del prodotto recante tale denominazione protetta siano autorizzati dall'associazione di produttori gestionaria.

La stessa associazione è responsabile dell'iscrizione di tali utilizzatori in registri ad hoc, i quali, previa autorizzazione, devono essere controllati dall'OPC per quanto riguarda il corretto uso della denominazione protetta sull'etichetta e i quantitativi utilizzati. In tali circostanze, è vietato l'uso del logotipo comunitario o di altri logotipi o diciture che traggano vantaggio dalla reputazione della DOP.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  I manzi, le giovenche, i tori e le vacche le cui carcasse sono classificate come P possono essere ammessi se sono destinati al sezionamento.


Top