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Document 52006AE1163
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing of certain measuring devices containing mercury COM(2006) 69 final — 2006/0018 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio COM(2006) 69 def. — 2006/0018 (COD)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio COM(2006) 69 def. — 2006/0018 (COD)
GU C 318 del 23.12.2006, p. 115–116
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
23.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 318/115 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio
COM(2006) 69 def. — 2006/0018 (COD)
(2006/C 318/20)
Il Consiglio, in data 8 marzo 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 11 luglio 2006, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice CASSINA.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 13 settembre 2006, nel corso della 429a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 181 voti favorevoli, 5 voti contrari e 8 astensioni.
1. Conclusioni
1.1 |
Sulla base di quanto argomentato nei punti 2 e 3, il CESE:
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2. Introduzione e contenuto della proposta
2.1 |
La proposta direttiva in esame si muove sulle linee indicate dalla comunicazione del 28 gennaio 2005 relativa ad una Strategia comunitaria sul mercurio (1). Tale strategia, partendo dalla considerazione, ormai accertata a livello globale, che il mercurio è nocivo e costituisce un grave pericolo per gli esseri umani, gli ecosistemi e la fauna selvatica, propone una serie di interventi volti alla tutela della salute umana e dell'ambiente. E ciò a partire dalla eliminazione del mercurio da tutte quelle attività dove risulta sin d'ora possibile la sua sostituzione con sostanze o prodotti alternativi, capaci di evitare gli effetti nocivi oggi riscontrabili sullo sviluppo neurologico, sul sistema immunitario e sull'apparato riproduttivo. |
2.2 |
In tale quadro la Commissione propone la modifica (2) della direttiva 76/769/CEE, come passo nell'applicazione della strategia generale. Vi si prevede il divieto della commercializzazione dei seguenti strumenti contenenti mercurio:
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2.3 |
Sulla base di divieti e/o restrizioni già in atto in alcuni Stati membri e, quindi, sulla base di esperienze acquisite, si esclude però l'applicazione della proibizione a strumenti e apparecchiature usati in ambito scientifico ed industriale, perché tali apparecchiature sarebbero relativamente limitate nel numero e verrebbero manipolate in ambienti altamente specializzati, già sottoposti a norme e procedure di controllo per la sicurezza del lavoro e la gestione dei rifiuti pericolosi, oppure rientranti nell'applicazione di REACH. |
3. Osservazioni generali
3.1 |
Anche se in alcuni Stati membri è iniziata la progressiva eliminazione del mercurio, sostituito con prodotti alternativi, ancora oggi in Europa si stima (3) un impiego di circa 33 tonnellate annue di mercurio destinato ad apparecchiature di misura e di controllo, dei quali circa 25-30 tonnellate sono immesse nel mercato attraverso i termometri. |
3.2 |
Di conseguenza, il mercurio e i suoi derivati più tossici sono presenti nei flussi dei rifiuti domestici perché i termometri e le altre apparecchiature di misurazione vengono gettati per lo più nella spazzatura a fine uso o in caso di rottura. Il passaggio alle discariche o a forme di smaltimento non adeguate permette ai residui di mercurio di filtrare nelle acque reflue e di disperdersi nell'ambiente. Si verifica, di conseguenza, una presenza di mercurio nelle derrate alimentari, con particolare pericolo per la catena alimentare acquatica, il che rende particolarmente vulnerabili i consumatori di pesce e di molluschi (specie nelle zone mediterranee). |
3.3 |
Il CESE nota che esistono e sono già in commercio strumenti che assolvono la medesima funzione delle apparecchiature indicate nella proposta di direttiva e che contengono sostanze alternative al mercurio. La sostituzione, pertanto, è possibile da subito e, apparentemente, senza costi aggiuntivi (cfr. tuttavia anche il punto 4, lettere b), c), ed e)). Tuttavia, lo studio di impatto non accenna minimamente all'onere dei costi della sostituzione che graverà sui consumatori, mentre il CESE chiede che esso sia quantificato e che siano integrate, nel meccanismo di attuazione della direttiva, misure di sostegno. |
3.4 |
Il CESE appoggia decisamente l'obiettivo della Commissione di vietare la commercializzazione delle apparecchiature a contenuto di mercurio indicate nella proposta: la pericolosità e la persistenza del mercurio non hanno bisogno di essere dimostrate e proibire gli strumenti che contengono mercurio contribuisce a perseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, come indica la base giuridica del provvedimento (articolo 95 del Trattato), che il CESE considera assolutamente corretta e adeguata. |
4. Osservazioni specifiche
4.1 |
Il CESE osserva, tuttavia, che:
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Bruxelles, 13 settembre 2006
La Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Anne-Marie SIGMUND
(1) COM(2005) 20 def.
(2) Attraverso l'aggiunta di un punto specifico 19 bis, nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
(3) Sulla base delle informazioni disponibili presso la Commissione.