EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AE0951

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 COM(2005) 567 def. — 2005/0227 (COD)

GU C 309 del 16.12.2006, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 309/15


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004

COM(2005) 567 def. — 2005/0227 (COD)

(2006/C 309/03)

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 10 gennaio 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 31 maggio 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore BEDOSSA.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 5 luglio 2006, nel corso della 428a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 150 voti favorevoli e 1 astensione.

1.   Sintesi

1.1

Il Comitato si compiace della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004.

1.2

Dinanzi all'accelerazione dei progressi scientifici, soprattutto nel settore delle biotecnologie, è importante adoperarsi per una maggiore chiarezza, competenza e rigore.

1.3

La proposta in esame ha lo scopo di predisporre un quadro coerente in materia di terapie avanzate, colmare l'attuale lacuna normativa e prevedere una valutazione specifica rigorosa da parte dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali in questi nuovi settori. Così facendo si potrà:

rispondere adeguatamente alle esigenze dei pazienti e alle attese delle imprese interessate dalla ricerca e sviluppo nel settore della medicina rigenerativa,

garantire ai pazienti europei un livello elevato di protezione della salute,

assicurare una sicurezza giuridica globale mantenendo nel contempo un buon livello di flessibilità sul piano tecnico per adeguarsi alle realtà dell'evoluzione scientifica e tecnologica.

1.4

Per tener conto delle specificità dei medicinali per terapie avanzate occorre adottare un quadro giuridico esauriente, solido e applicabile in tutti gli Stati membri.

1.5

Si è optato per un regolamento perché questo appare come lo strumento giuridico più idoneo, tanto più che la creazione di un sistema legislativo specifico è la condizione sine qua non per risolvere i problemi di sanità pubblica che permangono nell'Unione europea in relazione ai medicinali per terapie avanzate.

1.6

Tuttavia, la proposta in esame presenta alcuni aspetti che possono generare difficoltà applicative a causa della definizione fornita rispetto alla proposta di direttiva sui dispositivi medici. Nel testo definitivo è necessario chiarire vari interrogativi e possibili dubbi:

ci si può infatti chiedere quali vantaggi apporti questa nuova regolamentazione, visto che i medicinali per terapie avanzate di terapia genica e di terapia cellulare sono già disciplinati dalle direttive specifiche sui prodotti farmaceutici,

le definizioni che figurano in particolare all'articolo 2, lettera b), appaiono complicate e hanno una funzione piuttosto accessoria,

è inoltre chiaro che una legislazione nazionale sui prodotti farmaceutici può impedire l'applicazione di una legislazione europea,

di conseguenza, in questo caso sarebbe stato preferibile adottare un approccio più flessibile, prevedendo accordi di riconoscimento reciproco,

la questione dei prodotti autologhi nel settore ospedaliero e di origine non industriale pone anche il problema dei prodotti border-line (o «di confine») di origine diversa e di applicazione europea.

2.   Osservazioni di carattere generale

2.1

Seguono alcune osservazioni, interrogativi e raccomandazioni riguardanti singoli articoli della proposta di regolamento (1).

2.2

Le definizioni riguardanti la terapia genica e la terapia cellulare somatica non presentano in genere alcun problema, tanto più che grazie alla riflessione e all'esperienza maturata è stato possibile raggiungere un consenso. I prodotti in oggetto sono classificati come medicinali e sono già disciplinati in quanto tali nella Comunità.

2.2.1

La definizione di un prodotto ottenuto grazie all'ingegneria tissutale risulta più complessa. L'attuale versione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), nell'affermare al primo trattino che un prodotto di ingegneria tissutale «contiene o consiste in cellule o tessuti…», senza specificare «come parte integrante», di fatto ingloba tra i medicinali innovanti anche i dispositivi medici che contengono «con un'azione accessoria» prodotti di ingegneria tissutale, svuotando di significato quanto previsto dalla proposta di direttiva sui dispositivi medici attualmente in discussione.

2.2.2

Anche il secondo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è formulato in modo da ingenerare problemi di applicazione e in particolare di sovrapposizione con la direttiva sui dispositivi medici: poiché i prodotti di ingegneria tissutale rientrano nella normativa sui farmaci, sarebbe auspicabile far riferimento alla loro attività primaria di trattamento o prevenzione delle malattie, o di modifica di funzioni fisiologiche con un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, e non limitarsi alla proprietà di «ristabilire, correggere o modificare un tessuto umano», proprietà peraltro comune anche ad alcuni tipi di dispositivi medici.

2.3

Per quanto si debbano riconoscere gli sforzi compiuti per delimitare in maniera ottimale la nozione di «prodotto ottenuto grazie all'ingegneria cellulare», non risulta chiara la differenza rispetto alla terapia cellulare (trapianto di midollo osseo, trapianto di cellule staminali, trapianto delle cellule staminali del sangue del funicolo ombelicale, cellule staminali adulte o embrionali, ecc.).

2.4

Per tentare di chiarire questa definizione il Comitato propone di procedere ad una riflessione sulla base degli esempi offerti da prodotti attualmente considerati come frutto dell'ingegneria tessutale. Così facendo si faciliterebbe la comprensione, tanto più che nessuno nega l'esistenza di un dibattito e di controversie, specie riguardo alle cellule staminali embrionali.

2.5

Se si eccettua il caso delle cellule staminali embrionali umane (HESC), gli aspetti etici non presentano più alcun problema.

2.6

La principale controversia riguarda le modalità di produzione delle cellule staminali. In particolare, la produzione di queste cellule mediante trasferimento nucleare (ossia clonazione) presenta notevoli problemi etici, e sinora nell'Unione europea non si è potuto raggiungere alcun effettivo consenso in proposito. Le riserve più frequenti riguardano il rischio della clonazione riproduttiva, del traffico di ovociti e dell'immissione in commercio di parti del corpo umano.

2.7

Queste pratiche sono infatti condannate esplicitamente dalla Convenzione europea sulla bioetica (Convenzione di Oviedo del 1998) e dal Comitato internazionale di bioetica (Unesco, 1997).

2.8

Mancando un consenso fra gli Stati membri dell'Unione europea, l'uso delle HESC rimane nell'ambito di competenza dei singoli Stati membri.

2.9

La precisazione contenuta nel considerando n. 6 del regolamento in esame (2) è quindi essenziale perché prende manifestamente in considerazione l'attuale dibattito e rammenta che la normativa proposta «non deve interferire con le decisioni adottate dagli Stati membri circa l'opportunità di autorizzare o meno questo o quel tipo di cellule umane, ad esempio cellule staminali embrionali o cellule animali».

2.10

Il regolamento in esame non dovrebbe nemmeno «incidere sull'applicazione della legislazione nazionale che proibisce o limita la vendita, la fornitura o l'utilizzazione di medicinali contenenti, consistenti in/derivati da tali cellule».

3.   Osservazioni particolari

3.1

L'armonizzazione dei principi applicabili a tutti gli altri medicinali biotecnologici moderni attualmente disciplinati a livello comunitario richiede una procedura centralizzata di autorizzazione, e quindi una valutazione scientifica unica della qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali per terapie avanzate.

3.2

Per la loro stessa natura, però, queste terapie avanzate richiedono delle procedure precliniche e cliniche specifiche rispetto ai trattamenti della medicina classica, specie sotto il profilo delle competenze, del piano di gestione dei rischi e della farmacovigilanza successiva all'autorizzazione d'immissione in commercio (AIC).

3.3

Il progetto di regolamento in esame evidenzia giustamente la necessità di sviluppare nelle commissioni di valutazione nell'ambito del comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) (3) delle competenze specifiche per la valutazione di questi prodotti, soprattutto coinvolgendo le associazioni dei pazienti nei loro lavori.

3.4

Il CESE giudica determinante la proposta d'istituire un comitato per le terapie avanzate (CAT) (4) che dovrà essere consultato dal CHMP dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali su ogni aspetto riguardante la valutazione dei dati relativi ai medicinali per terapie avanzate prima di formulare il proprio parere scientifico definitivo.

3.5

In effetti, creando il suddetto comitato sarà possibile riunire i migliori e, al momento attuale, notoriamente rari esperti disponibili a livello comunitario nel campo dei medicinali per terapie avanzate insieme a rappresentanti selezionati dei soggetti interessati.

3.6

La creazione di questo comitato è decisamente opportuna perché consentirà di definire, oltre alle procedure scientifiche, le norme di buona prassi clinica e di buona prassi di fabbricazione e di seguirne la valutazione fino all'autorizzazione d'immissione in commercio e oltre.

3.7

La menzione secondo cui «le cellule o i tessuti umani contenuti nei medicinali per terapie avanzate debbono provenire da donazioni volontarie e gratuite» è importante perché contribuisce a tener conto dell'esigenza permanente d'innalzare le norme di sicurezza dei tessuti e delle cellule e di evitare il rischio d'immissione in commercio di parti del corpo umano, con un risultato positivo per la protezione della salute umana.

3.8

La funzione consultiva dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali viene confermata e sarà determinante a tutti i livelli, sia per la produzione dei medicinali per terapie avanzate, le buone prassi di fabbricazione e le regole riguardanti il prospetto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglietto illustrativo, sia in vista di una successiva delimitazione rispetto ad altri comparti (ad es. i cosmetici o taluni prodotti medici), per rispondere ai problemi che rischiano di manifestarsi con l'evolvere del progresso scientifico.

3.8.1

Taluni constatano che le procedure utilizzate possono comportare costi elevati (in effetti, le autorizzazioni nazionali sono più economiche) e sollevano la questione della concessione di periodi transitori più lunghi a livello nazionale (5 anni, mentre il periodo transitorio previsto nell'Unione europea è di soli 2 anni). La procedura nazionale decentrata può comportare un ostacolo sotto il profilo dell'accessibilità, in quanto può esistere in alcuni Stati e non essere prevista in altri.

3.9

Infine, la proposta in esame affronta opportunamente la problematica economica (5): nella concorrenza mondiale che coinvolge l'industria della salute è indispensabile che l'Unione europea si affermi pienamente sia al livello del mercato interno sia a livello extracomunitario.

3.10

Le incognite economiche legate alle incertezze o ai rapidi sviluppi in campo scientifico e i costi rilevanti degli studi provocano forti ritardi nella realizzazione d'investimenti significativi e durevoli nel settore dei medicinali, e più precisamente di quelli per le terapie avanzate.

3.11

Per di più, questi studi, necessari per dimostrare la qualità e la sicurezza non clinica dei medicinali per terapie avanzate, vengono effettuati sempre più spesso da piccole e medie imprese che non traggono origine da pregresse esperienze in campo farmaceutico (in generale, si tratta di spin-off di laboratori di biotecnologie o produttori di dispositivi medici).

3.12

Il Comitato giudica pertinente la proposta d'istituire «un sistema di valutazione e certificazione preliminari della qualità e della sicurezza dei dati non clinici da parte dell'Agenzia, indipendentemente da eventuali domande di autorizzazione all'immissione in commercio».

3.12.1

Tuttavia, poiché l'ingegneria tessutale permette di ottenere prodotti messi a punto da PMI, nuove imprese e spin-off che non provengono dal settore farmaceutico, s'impongono i seguenti rilievi:

che cosa deve coprire il regolamento in esame per diventare operativo? C'è forse il rischio che, pur riguardando tecnologie promettenti, esso susciti notevoli dibattiti ?

La composizione del CAT presenta anche il problema della dipendenza di quest'ultimo dal CHMP, il quale è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro.

Il quadro legislativo utilizzato non è adeguato, poiché si tratta di prodotti farmaceutici non tradizionali che implicheranno modifiche in altri testi.

Le precauzioni adottate per quanto riguarda l'impiego di cellule staminali possono provocare un veto nei paesi interessati: la redazione deve quindi essere adeguata per evitare che insorgano problemi a livelli dei dettagli.

3.13

Merita di essere sostenuto, anzi incoraggiato, l'obiettivo di facilitare la valutazione di qualsiasi successiva richiesta di commercializzazione presentata sulla base dei medesimi dati.

3.14

Occorrerà tuttavia essere vigilanti e se del caso adattare tale disposizione per tener conto dei rapidi sviluppi dei dati scientifici (ad es. sotto il profilo della durata di validità dei dati e delle condizioni per la loro conservazione), proteggere costantemente la salute dei pazienti, e più in generale, rispettare le regole etiche.

3.15

La relazione prevista «sull'attuazione del […] regolamento alla luce dell'esperienza acquisita» potrebbe offrire l'opportunità di un dibattito nell'ambito degli organi interessati (in particolare il CAT e il CHMP).

3.15.1

Tuttavia la subordinazione del CAT al CHMP in quanto meccanismo originale di esperti facente capo a quest'ultimo appesantisce eccessivamente le procedure e può provocare contraddizioni forse inutili.

3.16

Più in generale, la pubblicazione della relazione generale, prevista al capitolo 8, articolo 25, potrebbe includere non solo «informazioni approfondite circa i vari tipi di medicinali per terapie avanzate autorizzati nel quadro del presente regolamento», ma anche informazioni e risultati circa gli incentivi di cui al capitolo 6 (articoli 17, 18 e 19: consulenza scientifica, raccomandazione scientifica circa la classificazione delle terapie avanzate e certificazione della quantità e dei dati non clinici).

4.   Conclusioni

4.1

Nell'insieme il Comitato giudica che la proposta di regolamento in esame sia pertinente e utile: essa permette di seguire gli sviluppi scientifici e di stabilire le definizioni e le condizioni d'impiego dei medicinali per terapie avanzate nell'interesse dei pazienti.

4.1.1

Se dal punto di vista del paziente le nuove tecnologie lasciano intravedere grandi speranze di eliminare le sofferenze umane e rispondere ad attese legittime, soprattutto nell'utilizzo della medicina rigenerativa, d'altro canto la vigilanza sulle ricerche in questo ambito va effettuata mediante test essenziali, i cui protocolli devono offrire la garanzia di una sicurezza assoluta per i pazienti. Questa presuppone, fra gli obiettivi principali (punto 2.1 della motivazione che precede la proposta di regolamento in esame), oltre a un elevato livello di protezione sanitaria, anche un sistema di gestione della qualità. Non va poi trascurato il problema delle sostanze rimaste inutilizzate, da risolvere assicurando il rispetto dell'ambiente.

4.2

Il testo in esame è importante soprattutto in materia di terapia genica e di terapia cellulare somatica. Le precauzioni adottate al livello sia delle definizioni che dell'utilizzo dei prodotti di ingegneria tessutale evidenziano bene il fatto che il progetto di regolamento in esame non pretende di risolvere il dibattito etico, che rimane aperto e che si impernia sostanzialmente su interpretazioni diverse dei valori umani, né di contribuirvi andando oltre quanto deciso al livello dei singoli Stati.

4.2.1

Il progetto di regolamento crea le premesse per colmare il vuoto normativo che esiste fra la materia in esso trattata e il progetto di direttiva sui dispositivi medici. La valutazione del rischio, come principio generale, riguarda il campo d'applicazione relativo ai medicinali per terapie avanzate e ai dispositivi medici. Una complicazione può venire dai prodotti combinati (cioè dispositivi medici che contengono elementi d'ingegneria tessutale): in tal caso occorre garantire qualità e sicurezza insieme, e la valutazione deve riguardare anche l'efficacia nell'uso di un medicinale innovante nello specifico dispositivo medico.

4.3

Il Comitato esprime dunque un parere favorevole in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 qui esaminata, indicando peraltro i punti critici per i quali è opportuno trovare soluzioni chiare che assicurino la corretta applicazione della direttiva.

Bruxelles, 5 luglio 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2005) 567 def.

(2)  COM(2005) 567 def.

(3)  CHMP: comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

(4)  CAT: comitato per le terapie avanzate.

(5)  Cfr. COM(2005) 567 def., considerando n. 23.


Top