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Document 52005AE1254

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi COM(2005) 384 def. — 2005/0164 (CNS)

GU C 28 del 3.2.2006, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/66


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

COM(2005) 384 def. — 2005/0164 (CNS)

(2006/C 28/12)

Il Consiglio, in data 21 settembre 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 36 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla: proposta di cui sopra.

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo ha incaricato, in data 27 settembre 2005, la sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 ottobre 2005, nel corso della 421a sessione plenaria, ha nominato relatore generale BROS e ha adottato il seguente parere con 61 voti favorevoli, nessun voto contrario e 3 astensioni.

1.   Raccomandazioni e conclusioni

1.1

Il Comitato approva il testo del nuovo regolamento che raccoglie le numerose modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2358/71. La proposta della Commissione risulta però restrittiva e andrebbe pertanto modificata. Più in particolare, la clausola di salvaguardia non va limitata ai paesi non aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ma estesa a tutti i paesi terzi.

1.2

Il Comitato propone di reintrodurre il secondo considerando del regolamento (CEE) n. 2358/71:

Considerando che la particolare situazione del mercato di alcune sementi è caratterizzata dalla necessità di mantenere prezzi competitivi rispetto ai prezzi mondiali di detti prodotti; che è pertanto opportuno assicurare, mediante misure adeguate, la stabilità del mercato, nonché un equo reddito per i produttori interessati.

1.3

Il Comitato propone inoltre di reintrodurre il sesto considerando del regolamento (CEE) n. 2358/71, allargandolo a tutti i prodotti sensibili:

Considerando che per il granturco ibrido destinato alla semina le produzioni di sementi sensibili è necessario evitare sul mercato della Comunità perturbazioni dovute a offerte fatte sul mercato mondiale a prezzi anormali; che a tal fine è opportuno fissare prezzi di riferimento per tale prodotto tali prodotti ed aggiungere ai dazi doganali una tassa di compensazione quando i prezzi di offerta franco frontiera, maggiorati dei dazi doganali, raggiungano un livello inferiore ai prezzi di riferimento.

1.4

Il Comitato propone infine di modificare l'articolo 7, paragrafo 1, come segue:

Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 33 del Trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi non aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

2.   Osservazioni generali

2.1

La proposta di regolamento della Commissione, che prevede una revisione dell'OCM sementi, è volta in primo luogo a consolidare il regolamento (CEE) n. 2358/71 a seguito delle numerose modifiche apportategli e, in ultima analisi, della riforma della politica agricola comune. Essa riduce però la politica agricola in materia di sementi alla sua espressione più elementare: mantenimento di una clausola di salvaguardia e richiesta di uno scambio di informazioni statistiche tra Stati membri.

2.2

Le sementi non si possono semplicemente considerare materie prime agricole, in quanto rappresentano un fattore produttivo strategico non solo per adattare le filiere agricole ed agroalimentari, ma anche per soddisfare le aspettative dei consumatori (in termini ad esempio di produzione agricola esente da OGM). Il seme costituisce di fatto il primo anello di una catena, per le sue caratteristiche genetiche e le sue qualità, per venire incontro alle esigenze di competitività del mercato e alle richieste dei cittadini in materia di sicurezza alimentare e di rispetto dell'ambiente. L'OCM sementi deve definire strumenti più ambiziosi per conservare, accompagnare e orientare la produzione agricola europea.

3.   Osservazioni specifiche

3.1

Al momento di rivedere il regolamento occorre tenere dovuto conto degli articoli 33 e 34 del Trattato. È opportuno, come minimo, reintrodurre il secondo e il sesto considerando del regolamento (CEE) n. 2358/71, per consentire alla Commissione di agire in caso di difficoltà sui mercati delle sementi allo scopo di far rispettare il Trattato e le esigenze dei consumatori europei.

3.2

Quanto ai prodotti coperti da questa OCM (cfr. articolo 1 del regolamento), appare maggiormente coerente, in termini legislativi, elencarli facendo menzione delle direttive n. 66/401 e n. 66/402 (1) del 1966 che disciplinano la commercializzazione delle sementi, a complemento della nomenclatura doganale.

3.3

Nella proposta della Commissione, la clausola di salvaguardia che autorizza la Commissione ad adottare le misure più appropriate in caso di gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del Trattato, è stata ridotta significativamente ai soli paesi non aderenti all'OMC. Gli attuali concorrenti dell'Unione per i prodotti ad elevata tecnologia, come le sementi, sono tutti paesi avanzati (Stati Uniti, Cile, Australia, Nuova Zelanda, ecc.), tutti, evidentemente, aderenti all'OMC. Limitare l'applicazione della clausola di salvaguardia ai soli paesi non aderenti non risulta pertanto opportuno.

3.4

La qualità delle sementi e i relativi controlli di qualità sono disciplinati negli Stati membri dalle direttive n. 66/401, n. 66/402, n. 2002/54 e n. 2002/57. Anche i paesi terzi, però, devono garantire per le sementi lo stesso livello qualitativo. Dal momento che quest'ultimo punto rientra nei negoziati di equivalenza tra l'Unione europea e i paesi terzi, l'OCM dovrebbe menzionare questa esigenza di qualità, ad esempio nei considerando.

3.5

L'OCM deve mettere a punto una politica reale di aiuti all'organizzazione dei produttori. La produzione di sementi si inquadra obbligatoriamente in una relazione contrattuale tra l'azienda di sementi, da un lato, e l'agricoltore dall'altro. L'agricoltore produttore di sementi è infatti soggetto all'obbligo di consegnare l'intero raccolto all'azienda a cui è legato da contratto in virtù del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (2), del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (protezione delle nuove varietà vegetali). In questo contesto, sarebbe interessante se l'OCM aiutasse gli agricoltori, spesso disarmati di fronte alle aziende, ad organizzarsi e se definisse i criteri minimi di contrattualizzazione.

3.6

L'OCM deve definire gli strumenti che consentono di potenziare la raccolta di informazioni statistiche in linea con gli obiettivi del considerando 8 della proposta.

3.7

La Commissione deve da parte sua definire una procedura operativa di attuazione delle clausole di salvaguardia. È difficile infatti dimostrare che singole importazioni a prezzi molto ridotti possono compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 33 del Trattato, come enunciato nella proposta della Commissione, o non rispettare le aspettative dei consumatori europei.

Bruxelles, 26 ottobre 2005

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  GU P 125 dell'11.7.1966.

(2)  GU L 227 del 1.9.1994.


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