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Document C2005/045/02
Judgment of the Court (First Chamber) of 9 December 2004 in Case C-19/02 (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof): Viktor Hlozek v Roche Austria Gesellschaft mbH ((Social policy — Male and female workers — Equal pay — Pay — Concept — Bridging allowance (‘Überbrückungsgeld’) provided for by a works agreement — Social plan drawn up as part of an operation to restructure an undertaking — Benefit granted to workers having reached a certain age at the time of their dismissal — Benefit granted from a different age according to the sex of the dismissed workers — Account taken of national statutory retirement age, different according to sex))
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 dicembre 2004, nella causa C-19/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof (Austria)]: Viktor Hlozek contro Roche Austria Gesellschaft mbH (Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile — Parità di retribuzione — Retribuzione — Nozione — Sussidio di transizione («Überbrückungsgeld») previsto da un accordo d'impresa — Accordo sociale concluso in occasione di un'operazione di ristrutturazione dell'impresa — Prestazione concessa ai lavoratori che abbiano raggiunto una determinata età al momento del loro licenziamento — Erogazione della prestazione a partire da un'età diversa in base al sesso dei lavoratori licenziati — Considerazione dell'età pensionabile stabilita con legge dal diritto nazionale, diversa in base al sesso)
Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 dicembre 2004, nella causa C-19/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof (Austria)]: Viktor Hlozek contro Roche Austria Gesellschaft mbH (Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile — Parità di retribuzione — Retribuzione — Nozione — Sussidio di transizione («Überbrückungsgeld») previsto da un accordo d'impresa — Accordo sociale concluso in occasione di un'operazione di ristrutturazione dell'impresa — Prestazione concessa ai lavoratori che abbiano raggiunto una determinata età al momento del loro licenziamento — Erogazione della prestazione a partire da un'età diversa in base al sesso dei lavoratori licenziati — Considerazione dell'età pensionabile stabilita con legge dal diritto nazionale, diversa in base al sesso)
GU C 45 del 19.2.2005, pp. 1–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
19.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 45/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Prima Sezione)
9 dicembre 2004
nella causa C-19/02 [domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof (Austria)]: Viktor Hlozek contro Roche Austria Gesellschaft mbH (1)
(Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile - Parità di retribuzione - Retribuzione - Nozione - Sussidio di transizione («Überbrückungsgeld») previsto da un accordo d'impresa - Accordo sociale concluso in occasione di un'operazione di ristrutturazione dell'impresa - Prestazione concessa ai lavoratori che abbiano raggiunto una determinata età al momento del loro licenziamento - Erogazione della prestazione a partire da un'età diversa in base al sesso dei lavoratori licenziati - Considerazione dell'età pensionabile stabilita con legge dal diritto nazionale, diversa in base al sesso)
(2005/C 45/02)
Lingua di procedura: il tedesco
Nella causa C-19/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 20 dicembre 2001, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2002, nella causa Viktor Hlozek contro Roche Austria Gesellschaft mbH, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 9 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
Un sussidio di transizione quale quello controverso nella causa principale rientra nella nozione di «retribuzione» ai sensi dell'art. 141 CE e dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, tali disposizioni non ostano all'applicazione di un accordo sociale che preveda un diverso trattamento dei lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile riguardo all'età che consente l'accesso al diritto ad un sussidio di transizione, dal momento che tali lavoratori, uomini e donne, versano, in virtù del regime legale nazionale sul prepensionamento, in situazioni diverse riguardo agli elementi rilevanti per la concessione della detta pensione.