Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/045/05

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 dicembre 2004, nel procedimento C-309/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co.e S. Spitz KG contro Land Baden-Württemberg («Tutela dell'ambiente — Libera circolazione delle merci — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 94/62/CE — Obblighi di versamento di un deposito cauzionale e di ritiro per gli imballaggi monouso in funzione della percentuale complessiva di imballaggi riutilizzabili»)

GU C 45 del 19.2.2005, pp. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

14 dicembre 2004

nel procedimento C-309/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co.e S. Spitz KG contro Land Baden-Württemberg (1)

(«Tutela dell'ambiente - Libera circolazione delle merci - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 94/62/CE - Obblighi di versamento di un deposito cauzionale e di ritiro per gli imballaggi monouso in funzione della percentuale complessiva di imballaggi riutilizzabili»)

(2005/C 45/05)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-309/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, sottoposta alla Corte dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania), con decisione 21 agosto 2002, pervenuta in cancelleria il 29 agosto 2002, nella causa Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co., S. Spitz KG contro Land Baden-Württemberg, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J. N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 1, n. 2, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, non osta a che gli Stati membri adottino misure dirette a favorire i sistemi di reimpiego degli imballaggi.

2)

L'art. 7 della direttiva 94/62, pur non conferendo ai produttori e ai distributori interessati alcun diritto di continuare a partecipare ad un determinato sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio, osta alla sostituzione di un sistema globale di raccolta di tali rifiuti con un sistema di versamento di un deposito cauzionale e di ritiro individuale laddove il nuovo sistema non sia parimenti idoneo a raggiungere gli obiettivi della direttiva di cui trattasi o allorché il passaggio a questo nuovo sistema non avvenga senza soluzione di continuità e senza mettere in pericolo la possibilità per gli operatori economici dei settori interessati di partecipare effettivamente al nuovo sistema fin dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

3)

L'art. 28 CE osta ad una normativa nazionale, quale quella contenuta negli artt. 8, n. 1, e 9, n. 2, della Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen 21 agosto 1998 (Regolamento relativo alla prevenzione e al recupero dei rifiuti di imballaggi), in quanto essa annuncia la sostituzione di un sistema globale di raccolta dei rifiuti di imballaggio con un sistema di versamento di un deposito cauzionale e di ritiro individuale senza che i produttori ed i distributori interessati dispongano di un ragionevole termine transitorio per adeguarvisi e sia ad essi garantito che, al momento del cambiamento del sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio, essi possano effettivamente partecipare ad un sistema operativo.


(1)  GU C 274 del 9.11.2002.


Top