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Document C2005/045/04

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 16 dicembre 2004, nel procedimento C-277/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht): EU-Wood-Trading GmbH contro Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH («Ambiente — Rifiuti — Regolamento (CEE) n. 259/93, relativo alle spedizioni di rifiuti — Rifiuti destinati ad operazioni di recupero — Obiezioni — Competenza dell'autorità di spedizione — Recupero che non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 della direttiva 75/442/CEE o da disposizioni nazionali — Competenza dell'autorità di spedizione a sollevare siffatte obiezioni»)

GU C 45 del 19.2.2005, pp. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

16 dicembre 2004

nel procedimento C-277/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht): EU-Wood-Trading GmbH contro Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (1)

(«Ambiente - Rifiuti - Regolamento (CEE) n. 259/93, relativo alle spedizioni di rifiuti - Rifiuti destinati ad operazioni di recupero - Obiezioni - Competenza dell'autorità di spedizione - Recupero che non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 della direttiva 75/442/CEE o da disposizioni nazionali - Competenza dell'autorità di spedizione a sollevare siffatte obiezioni»)

(2005/C 45/04)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-277/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, presentata dall'Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Germania), con decisione 3 luglio 2002, pervenuta il 29 luglio 2002, nel procedimento: EU-Wood-Trading GmbHb contro Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. K. Lenaerts e K. Schiemann (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 16 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 1o febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dalle decisioni della Commissione 18 maggio 1998, 98/368/CE, e 24 novembre 1999, 1999/816/CE, dev'essere interpretato nel senso che le obiezioni ad una spedizione di rifiuti destinati al recupero, che le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono legittimate a sollevare, possono vertere su considerazioni legate non solo all'operazione di trasporto stesso dei rifiuti nel territorio di competenza di ciascuna autorità, ma anche all'operazione di recupero prevista da tale spedizione.

2)

L'art. 7, n. 4, lett. a), primo trattino, del regolamento, come modificato dalle decisioni 98/368 e 1999/816, va interpretato nel senso che l'autorità competente di spedizione, per opporsi ad una spedizione di rifiuti, nel valutare l'incidenza sulla salute e sull'ambiente del recupero programmato nel luogo di destinazione, e nel rispetto del principio di proporzionalità, può basarsi sui criteri a cui, per evitare tale incidenza, è soggetto il recupero dei rifiuti nello Stato di spedizione, anche qualora i detti criteri siano più restrittivi di quelli in vigore nello Stato di destinazione.

3)

L'art. 7, n. 4, lett. a), secondo trattino, del regolamento n. 259/93, come modificato dalle decisioni 98/368 e 1999/816, dev'essere interpretato nel senso che un'autorità competente di spedizione non può avvalersi di tali disposizioni per sollevare un'obiezione su una spedizione di rifiuti basata sulla circostanza che il recupero programmato viola le leggi e i regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


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