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Document 52002XC0319(04)

Comunicazione della Commissione — Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e aiuti alla chiusura a favore dell'industria siderurgica [notificata con il numero C(2002) 315] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 70 del 19.3.2002, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

52002XC0319(04)

Comunicazione della Commissione — Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e aiuti alla chiusura a favore dell'industria siderurgica [notificata con il numero C(2002) 315] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 070 del 19/03/2002 pag. 0021 - 0022


Comunicazione della Commissione

Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e aiuti alla chiusura a favore dell'industria siderurgica

[notificata con il numero C(2002) 315]

(2002/C 70/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. AIUTI AL SALVATAGGIO E ALLA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato consultivo CECA concernente "La competitività dell'industria siderurgica dell'Unione europea", adottata il 5 ottobre 1999(1), la Commissione ha affermato l'importanza di mantenere norme rigorose per il settore siderurgico successivamente alla scadenza del trattato CECA, il 23 luglio 2002. Anche il Parlamento europeo, gli Stati membri, il Comitato consultivo CECA e le imprese siderurgiche e le loro associazioni hanno chiesto norme rigorose in materia di aiuti di Stato all'industria siderurgica.

La Commissione ritiene che questo obiettivo sia raggiungibile concentrandosi sui tipi di aiuti di Stato che, in base all'esperienza acquisita e tenuto conto delle caratteristiche dell'industria siderurgica, producono gli effetti più distorsivi della concorrenza in questo settore. È il caso, ad esempio, degli aiuti all'investimento e degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione.

Per quanto concerne gli aiuti all'investimento, la nuova versione della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento(2) (la disciplina multisettoriale) dispone il divieto di concedere aiuti di questo tipo al settore siderurgico.

Quanto agli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, la Commissione rammenta che, nelle ultime decisioni adottate nel 1993 a norma dell'articolo 95 del trattato CECA, la Commissione e il Consiglio avevano stabilito che in futuro non sarebbero più state adottate decisioni del genere per salvare imprese siderurgiche comunitarie. In seguito a ciò, il comportamento delle imprese siderurgiche sul mercato si è basato sul presupposto che non avrebbero più potuto fruire di aiuti alla ristrutturazione. Se questa situazione dovesse mutare in futuro, si correrebbe il rischio che le imprese siderurgiche allentino i loro sforzi per ridurre i costi ed aumentare la competitività, compromettendo quindi i passi enormi già compiuti.

Tenuto conto di queste circostanze, la Commissione ritiene che gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà nell'industria siderurgica, quale definita nell'allegato B della disciplina multisettoriale, non siano compatibili con il mercato comune.

2. AIUTI ALLA CHIUSURA

A norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La Commissione ritiene che, tenuto conto dell'esistenza di sovraccapacità a livello europeo e mondiale e delle inefficienze che tale situazione comporta, nonché del divieto di concedere aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione all'industria siderurgica, gli aiuti volti ad agevolare l'adeguamento strutturale possano contribuire ad un risanamento dell'industria siderurgica. I seguenti aiuti a favore di imprese dell'industria siderurgica quale definita nell'allegato B della disciplina multisettoriale, possono pertanto essere considerati compatibili con il mercato comune:

2.1. Gli aiuti destinati a finanziare le indennità versate dalle imprese siderurgiche ai dipendenti soggetti a provvedimenti di riduzione del personale o di pensionamento anticipato, a condizione che:

- le indennità siano effettivamente riconducibili alla chiusura parziale o totale di impianti siderurgici, che non sia già stata presa in considerazione ai fini dell'approvazione di un aiuto,

- le indennità non superino l'ammontare normalmente previsto dalle norme vigenti negli Stati membri,

- l'aiuto non superi il 50 % di dette indennità.

2.2. Gli aiuti a favore delle imprese che cessano definitivamente l'attività di produzione siderurgica a condizione che:

- tali imprese abbiano acquisito la personalità giuridica anteriormente al 1o gennaio 2002,

- abbiano fabbricato regolarmente prodotti siderurgici fino alla data di notificazione degli aiuti in questione,

- non abbiano modificato la struttura della loro produzione o dei loro impianti successivamente al 1o gennaio 2002,

- procedano alla chiusura e alla demolizione degli impianti utilizzati per la fabbricazione dei prodotti siderurgici entro sei mesi dalla cessazione della produzione, ovvero entro sei mesi dall'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione, se quest'ultima data è posteriore,

- la chiusura dei loro impianti non sia già stata presa in considerazione ai fini dell'approvazione di un aiuto,

- l'ammontare degli aiuti non superi il valore contabile residuo degli impianti da chiudere, depurato, in caso di rivalutazioni effettuate dopo il 1o gennaio 2002, della parte di queste ultime che supera il tasso d'inflazione nazionale.

2.3. Gli aiuti a favore delle imprese siderurgiche che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.2, ma che sono controllate direttamente o indirettamente da un'impresa che è a sua volta un'impresa siderurgica o controllano esse stesse, direttamente o indirettamente, una tale impresa, possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

- almeno sei mesi prima dell'erogazione dell'aiuto, l'impresa da chiudere costituisca effettivamente e giuridicamente un'entità distinta rispetto alla struttura del gruppo,

- i conti dell'impresa da chiudere, certificati da un revisiore indipendente accettato dalla Commissione, forniscano un quadro veritiero ed accurato delle attività e passività ad essa attribuibili,

- si operi una riduzione effettiva e verificabile della capacità produttiva, tale da produrre nel tempo un vantaggio significativo per l'intero settore in termini di riduzione di capacità di prodotti siderurgici e realizzata entro cinque anni a decorrere dalla data della chiusura sovvenzionata o, se posteriore, dalla data dell'ultimo versamento degli aiuti approvati a norma della presente disposizione.

3. OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE

Tutti i progetti riguardanti la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà appartenenti all'industria siderurgica e di aiuti alla chiusura a favore di detto settore devono essere notificati individualmente.

4. OPPORTUNE MISURE

4.1. La Commissione propone, a titolo di opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE, di escludere dal campo d'applicazione degli attuali regimi nazionali riguardanti il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(3), quali definite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, gli aiuti ad imprese appartenenti all'industria siderurgica, quale definita nell'allegato B della disciplina multisettoriale, a decorrere dal 24 luglio 2002.

4.2. Gli Stati membri sono invitati a manifestare il loro consenso esplicito alle opportune misure proposte entro 20 giorni lavorativi dalla data della lettera con la quale sono state loro notificate. In assenza di una risposta, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non è d'accordo con le misure proposte.

5. APPLICAZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE

La presente comunicazione si applica dal 24 luglio 2002 per un periodo che termina il 31 dicembre 2009.

6. AIUTI NON NOTIFICATI CONCESSI ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA

La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi all'industria siderurgica senza la sua autorizzazione, sulla base dei criteri applicabili all'epoca della concessione degli aiuti.

(1) COM(1999) 453 def.

(2) GU C 70 del 19.3.2002.

(3) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

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