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Documento 62004CJ0332

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 marzo 2006.
    Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.
    Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE -Valutazione dell'impatto ambientale di progetti - Interazione tra i fattori che possono essere interessati direttamente o indirettamente - Obbligo di pubblicazione della dichiarazione d'impatto - Valutazione limitata ai progetti di sistemazione urbana situati fuori dalle zone urbane - Progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna.
    Causa C-332/04.

    Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-00040*

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2006:180





    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 marzo 2006 - Commissione / Spagna

    (Causa C- 332/04)

    «Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE — Valutazione dell’impatto ambientale di progetti — Interazione tra i fattori che possono essere interessati direttamente o indirettamente — Obbligo di pubblicazione della dichiarazione d’impatto — Valutazione limitata ai progetti di sistemazione urbana situati fuori dalle zone urbane — Progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna»

    1.                     Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Direttiva 85/337 (direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, art. 3) (v. punti 33-37)

    2.                     Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri — Insufficienza di una prassi amministrativa (art. 249, terzo comma, CE) (v.punto 38)

    3.                     Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (art. 226 CE) (v. punto 40)

    4.                     Diritto comunitario — Interpretazione — Testi plurilingua (v. punto 52)

    5.                     Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Direttiva 85/337 (direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, art. 9, n. 1) (v. punti 45-46, 48-59)

    6.                     Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Direttiva 97/11 (direttiva del Consiglio 97/11, art. 3, n. 1) (v. punti 65-66)

    7.                     Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Direttiva 85/337 (direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, n. 1, e 4, n. 2) (v. punto 77)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato – Attuazione incompleta/erronea degli artt. 3, 9, n. 1, e del punto 10, lett. b), dell’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) – Mancata applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 3 della direttiva 97/11/CE – Mancata sottoposizione ad una valutazione di un progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna (Valencia).

    Dispositivo

     

    Avendo trasposto in maniera incompleta l’art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE; non avendo trasposto l’art. 9, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11; non avendo rispettato il regime transitorio previsto all’art. 3 della direttiva 97/11; non avendo trasposto correttamente il combinato disposto del punto 10, lett. b), dell’allegato II nonché degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, e non avendo sottoposto a procedura di valutazione dell’impatto ambientale il progetto di costruzione di un centro ricreativo a Paterna e, di conseguenza, non avendo applicato le disposizioni degli artt. 2, n. 1, 3, 4, n. 2, 8 e 9 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tali direttive.

     

    Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

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