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Document 32014R1070
Commission Implementing Regulation (EU) No 1070/2014 of 10 October 2014 amending Regulation (EC) No 271/2009 as regards the minimum content of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger (DSM 18404) as a feed additive for laying hens (holder of authorisation BASF SE) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1070/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014 , recente modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2009 della Commissione per quanto concerne il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione BASF SE) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1070/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014 , recente modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2009 della Commissione per quanto concerne il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione BASF SE) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 295 del 11.10.2014, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2021; abrog. impl. da 32021R0981
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009R0271 | modifica | allegato | 31/10/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32021R0981 | 08/07/2021 |
11.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1070/2014 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2014
recente modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2009 della Commissione per quanto concerne il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione BASF SE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
L'impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da Aspergillus niger (DSM 18404) è stato autorizzato per dieci anni per suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso dal regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione (2), per galline ovaiole, tacchini da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, altre specie avicole minori (escluse le anatre da ingrasso) e uccelli ornamentali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione (3) e per suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1404/2013 della Commissione (4). |
(3) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del preparato in questione riducendo il suo contenuto minimo da 560 TXU/kg a 280 TXU/kg e da 250 TGU/kg a 125 TGU/kg di alimento completo per quanto riguarda l'impiego per le galline ovaiole. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»). |
(4) |
L'Autorità ha concluso nel suo parere del 20 maggio 2014 (5) che, nelle nuove condizioni d'impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da Aspergillus niger (DSM 18404) ha il potenziale per essere efficace alla dose minima richiesta di 280TXU/kg e 125TGU/kg di mangime completo per galline ovaiole. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da Aspergillus niger (DSM 18404) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 271/2009. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 271/2009, nella colonna «tenore minimo» corrispondente alla voce per le galline ovaiole, «560 TXU» è sostituito da «280 TXU» e «250 TGU» è sostituito da «125 TGU».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 5).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione, del 21 ottobre 2011, riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, tacchini da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, altre specie avicole minori (escluse le anatre da ingrasso) e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 277 del 22.10.2011, pag. 11).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1404/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi per i suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 88).
(5) EFSA Journal 2014; 12(6):3723.