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Document 62009TN0176

    Causa T-176/09: Ricorso proposto il 6 maggio 2009 — Governo di Gibilterra/Commissione

    GU C 153 del 4.7.2009, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 153/48


    Ricorso proposto il 6 maggio 2009 — Governo di Gibilterra/Commissione

    (Causa T-176/09)

    2009/C 153/92

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Governo di Gibilterra (rappresentanti: D. Vaughan, QC, e M. Llamas, Barrister)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare la decisione 2009/95/CE nella parte in cui estende il sito ES6120032 ad acque territoriali britanniche di Gibilterra (sia interne che esterne al sito UKGIB0002) e ad una zona d’alto mare;

    condannare la Commissione a rifondere le spese legali e gli ulteriori costi sostenuti dal ricorrente in relazione alla presente causa.

    Motivi e principali argomenti

    Con il presente ricorso, il ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 12 dicembre 2008, 2009/95/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2008) 8049] (1), nella parte in cui istituisce il sito ES6120032 «Estrecho Oriental» in maniera tale da includervi acque territoriali di Gibilterra (sia interne che esterne al sito UKGIB0002) ed una zona d’alto mare.

    A sostegno della sua domanda, esso deduce i seguenti motivi.

    In primo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il Trattato CE in quanto:

    avendo designato una parte del territorio di uno Stato membro, le acque territoriali britanniche di Gibilterra, quale parte costitutiva di un altro Stato membro, la Spagna, la Commissione sarebbe incorsa in manifesti errori di diritto, in violazione dell’art. 299 CE;

    è stata adottata in violazione degli artt. 3, n. 2, e 4, n. 1, della direttiva 92/43/CEE (2) ed in manifesta violazione della ratio di quest’ultima, in quanto comporta l’attribuzione dello status di «sito di importanza comunitaria» ad un’ampia porzione del sito ES6120032 la quale non ricade nel territorio spagnolo e appartiene ad un altro Stato membro, e, in palese violazione dell’art. 2 della medesima direttiva, ad una zona di alto mare non compresa nel territorio europeo degli Stati membri e sulla quale la Spagna non esercita, né potrebbe esercitare, alcuna giurisdizione o sovranità;

    contiene un errore di diritto, dato che comporta l’attribuzione dello status di «sito di importanza comunitaria» e l’imposizione degli obblighi di cui alla direttiva 92/43/CEE con riguardo a porzioni del sito ES6120032, soggetto alla sovranità spagnola, che si sovrappongono al sito UKGIB0002, soggetto alla sovranità britannica, con la conseguente applicazione di due separati e distinti regimi legali, penali, amministrativi e di monitoraggio all’interno dello stesso sito;

    è stata adottata in violazione dell’art. 300, n. 7, CE e delle disposizioni di cui alla Parte XII della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (convenzione di Montego Bay), della convenzione di Barcellona per la protezione del mare Mediterraneo del 1976 e del Protocollo del 1995 annesso a quest’ultima, poiché impone alla Spagna di adeguarsi, relativamente alla parte delle acque territoriali britanniche di Gibilterra incluse nel sito ES6120032, agli stessi obblighi ambientali imposti al Regno Unito/Gibilterra nella medesima area.

    In secondo luogo, il ricorrente afferma che la decisione impugnata è viziata da manifesti travisamenti dei fatti che hanno indotto la Commissione ad un’impropria applicazione della legge e a violazioni del Trattato CE, in quanto detta decisione si fonda su informazioni false e fuorvianti.

    In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di certezza del diritto, poiché l’effetto automatico della «sovrapposizione nella designazione» dei siti è quello di applicare due sistemi giuridici (le leggi di Gibilterra e della Spagna di trasposizione della direttiva 92/43/CEE) nella medesima area e per la stessa finalità.

    In via subordinata, il ricorrente deduce che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei principi sanciti agli artt. 2, 3, 89 e 137, n. 1, della convenzione di Montego Bay come diritto internazionale consuetudinario. In via ulteriormente subordinata, esso afferma che la decisione, includendo nel sito ES6120032 acque territoriali britanniche di Gibilterra, viola il principio di diritto internazionale consuetudinario secondo cui il mare territoriale si estende per un minimo di tre miglia marine.


    (1)  GU 2009 L 43, pag. 393.

    (2)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).


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