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Document 52005IE1507

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta COM(2005) 225 def. — 2005/0107 (COD)

    GU C 65 del 17.3.2006, p. 70–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    17.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 65/70


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) — Verso una società giusta

    COM(2005) 225 def. — 2005/0107 (COD)

    (2006/C 65/14)

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 27 ottobre 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere in merito alla: proposta di cui sopra.

    La sezione Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 dicembre 2005, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice HERCZOG.

    Il Comitato economico e sociale europeo in data 14 dicembre 2005, nel corso della 422a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 123 voti favorevoli, nessun voto contrario e 7 astensioni.

    1.   Sintesi della posizione del Comitato

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo ribadisce il proprio sostegno al programma elaborato per l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) e il proprio impegno a favore delle pari opportunità, della coesione sociale e dei diritti fondamentali per tutti in Europa.

    1.2

    Nei suoi precedenti pareri sull'argomento, il Comitato ha sottolineato la necessità di compiere progressi ben più significativi di quelli realizzati finora per poter eliminare qualunque forma di discriminazione ai sensi dell'articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea (1). Va riconosciuto che sono state adottate numerose misure correttive per promuovere le pari opportunità, ma molto resta ancora da fare e non può essere rimandato. A tale riguardo l'Anno europeo delle pari opportunità (2007) può costituire un'occasione preziosa per individuare e porre in rilievo le categorie di persone interessate.

    1.3

    Il Comitato reputa che a tutte le persone residenti nell'UE andrebbero garantite la non discriminazione e le pari opportunità nel godimento di tutti i diritti umani: civili, politici, economici, sociali e culturali. L'Anno europeo dovrebbe pertanto essere un'occasione per compiere passi avanti verso l'eliminazione di ogni forma di discriminazione. Anche se va prestata una particolare attenzione alle discriminazioni di cui all'articolo 13 del Trattato, l'Anno europeo dovrebbe essere considerato un'opportunità per sensibilizzare sulla discriminazione nei confronti di categorie specifiche che generalmente non vengono prese in considerazione, come ad esempio i bambini, e su questioni collegate alla discriminazione che non sono state ancora affrontate.

    1.4

    Il Comitato appoggia l'Agenda sociale 2005-2010 che elabora una strategia di azione in materia di pari opportunità e di coesione sociale, dimostrando così di attribuire un'attenzione prioritaria a questi due aspetti. Ad eccezione di alcune aggiunte e modifiche specificate qui di seguito, il Comitato accoglie e sostiene gli obiettivi dell'Anno europeo, che si articolano attorno ai diritti, alla rappresentanza, al riconoscimento, al rispetto e alla tolleranza e all'integrazione degli aspetti menzionati nelle idee dominanti.

    2.   Motivazione del parere e osservazioni

    2.1   Sintesi del documento della Commissione

    2.1.1

    La comunicazione della Commissione sull'Agenda sociale 2005-2010 (COM(2005) 33 def.) evidenzia l'importanza di promuovere le pari opportunità per tutti come strumento per realizzare una società più solidale. Annuncia inoltre l'intenzione della Commissione (cfr. comunicazione che accompagna la proposta in esame (2)) di elaborare un nuovo approccio strategico incentrato sulla non discriminazione e sulle pari opportunità per tutti. Una delle principali iniziative proposte dalla comunicazione è quella di indire, nel 2007, l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti. L'obiettivo dell'Anno europeo sarà quello di sensibilizzare i cittadini ai vantaggi di una società giusta e solidale che offra pari opportunità a tutti. In questo contesto sarà necessario eliminare gli ostacoli che non consentono di integrarsi nella società e promuovere l'instaurarsi di un ambiente in cui la diversità dell'Europa venga percepita come fonte di vitalità sociale e culturale. Gli obiettivi specifici dell'Anno europeo sono i seguenti:

    diritti: sensibilizzare il grande pubblico al diritto alla parità e alla non discriminazione,

    rappresentanza: stimolare il dibattito sulle possibilità di incrementare la partecipazione alla vita civile, politica, economica, sociale e culturale,

    riconoscimento: valorizzare e accogliere la diversità,

    rispetto e tolleranza: promuovere una società più solidale.

    La proposta in esame definisce le disposizioni relative all'Anno europeo delle pari opportunità per tutti e gli stanziamenti da destinare a questa iniziativa. La proposta si fonda sull'articolo 13 del Trattato CE (3).

    2.2   Osservazioni generali e specifiche

    2.2.1

    Le pari opportunità costituiscono una priorità della politica europea e tali devono restare. Nonostante i significativi cambiamenti legislativi introdotti a livello europeo e nazionale in fatto di lotta contro le discriminazioni, specie quelle menzionate all'articolo 13, si rendono necessarie azioni supplementari per garantire una realizzazione più coerente delle pari opportunità e della non discriminazione. Esistono forme di discriminazione indiretta che sono rilevabili nel momento in cui vengono poste in atto, ma sono poi difficili da dimostrare. Di qui l'opportunità di tener conto di tale aspetto nell'ambito del programma dell'Anno europeo 2007.

    2.2.2

    Un altro aspetto da considerare è costituito dal diverso livello e dalla diversa portata della protezione contro le varie forme di discriminazione. Il Comitato raccomanda con vigore di proibire qualunque forma di discriminazione — fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali — nel campo dell'occupazione, della formazione, dell'istruzione, della protezione sociale, dei vantaggi sociali e dell'accesso ai beni e ai servizi. Si rischia altrimenti di creare una gerarchia tra le diverse categorie.

    2.2.3

    Dall'adozione della Carta europea dei diritti fondamentali, l'Unione europea non si può più considerare solo come un'associazione di Stati fondata su motivazioni economiche. È opportuno di conseguenza esaminare le ragioni per cui determinate categorie sociali, come conseguenza di forme diverse di esclusione, non possono accedere al mercato del lavoro e prendere parte alla vita economica o vivono in povertà pur esercitando un'attività lavorativa.

    2.2.4

    La necessità di garantire pari opportunità per tutti e soprattutto per le persone che sono discriminate o svantaggiate a causa delle loro condizioni sociali, economiche, culturali, geografiche, ecc. è motivata da considerazioni sociali ed economiche. Se provviste di un sostegno adeguato, queste persone potrebbero partecipare a pieno titolo alla società, fornendo il loro contributo non solo sociale, ma anche economico.

    2.2.5

    Il Comitato è dell'avviso che il programma dell'Anno europeo 2007 offra l'opportunità di dare risalto a coloro che finora possono essere stati trascurati, ad esempio i giovani, compresi i bambini, discriminati a causa dell'età, le persone vittime di discriminazioni multiple di diversa forma, quelle discriminate in quanto residenti in regioni o insediamenti isolati o poco popolati, le quali potrebbero non aver accesso ai servizi necessari.

    2.2.6

    Il Comitato reputa che l'Anno europeo dovrebbe anche offrire l'opportunità di soffermarsi ulteriormente sulle sfide prioritarie, quali ad esempio la discriminazione multipla di cui sono spesso vittime alcune categorie di persone (p. es. bambini disabili, emigrati, anziani, donne Rom). È altresì necessario che in tutte le iniziative attuate nel campo della lotta alla discriminazione si tenga conto della natura varia ed eterogenea dei gruppi maggiormente discriminati.

    2.2.7

    L'Anno europeo dovrebbe essere un'opportunità per migliorare la situazione di un maggior numero di categorie di persone. Indicando il cammino da percorrere, andrebbe prestata un'attenzione particolare alla Convenzione sui diritti del fanciullo dell'ONU, un documento che è stato ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE e che, di conseguenza, può essere considerata parte integrante dei principi riconosciuti dalla comunità degli Stati membri. Ciò consentirà altresì in futuro di far assurgere il rispetto dei diritti dell'infanzia ad esigenza internazionale.

    2.2.8

    È ancora prematuro fare un bilancio del primo impatto dell'Anno europeo delle persone con disabilità (2003) destinato a promuovere le pari opportunità per i disabili nel quadro del piano d'azione 2004-2010 adottato nel 2003 (4). Si constata comunque (5) che questa categoria di persone, proprio grazie all'Anno europeo, ha potuto beneficiare di una maggiore attenzione negli Stati membri, e che i cittadini europei dispongono ora di informazioni più approfondite sulle condizioni dei loro simili affetti da disabilità. Tuttavia, affinché vi siano dei veri cambiamenti, è fondamentale effettuare una valutazione adeguata di quanto già è stato fatto finora e assicurare il follow-up dell'Anno europeo. Attualmente il Comitato sta elaborando un parere in merito alla valutazione e al seguito dell'Anno europeo delle persone con disabilità.

    2.2.9

    Riguardo alle conseguenze indirette dell'Anno europeo 2007, al momento di elaborare la normativa in materia sarebbe opportuno che nel capitolo dedicato al seguito da riservare a questa iniziativa non figurasse soltanto il criterio della percentuale di popolazione europea che ha ottenuto maggiori informazioni riguardo alle categorie discriminate sistematicamente. È infatti importante esaminare anche i cambiamenti concreti intervenuti nella vita quotidiana e nella prassi amministrativa.

    2.2.10

    La considerazione orizzontale dei diversi tipi di discriminazione in tutte le politiche e le iniziative comunitarie e l'attenzione alle esigenze specifiche delle persone vittime di un determinato tipo di discriminazione nel quadro dell'elaborazione di azioni concernenti altri tipi di discriminazione (p. es. tener conto delle questioni legate alla disabilità anche quando si affrontano le altre cause di discriminazione) sono fondamentali per compiere dei progressi nella lotta alla discriminazione e nella promozione delle pari opportunità. L'esperienza maturata in questo campo, ad esempio per quanto riguarda le questioni di genere, potrebbe essere applicata ad altri tipi di discriminazione

    2.2.11

    Oltre all'inaccettabilità della discriminazione, della xenofobia e del razzismo, è fondamentale porre in rilievo i valori di un'Europa multiculturale e l'importanza di dare applicazione alle direttive già adottate nel quadro della politica europea di lotta contro le discriminazioni.

    2.2.12

    Il Comitato ha già ribadito in svariati pareri (6) l'importanza, a suo giudizio, della partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG), delle categorie minoritarie sopra elencate, dei datori di lavoro pubblici e privati, degli attori dell'economia sociale, dei lavoratori dipendenti e dei rappresentanti delle regioni. Le persone discriminate e i gruppi e gli organismi che le rappresentano vanno inoltre coinvolte a tutti i livelli e in tutte le fasi di attuazione concreta. Al momento di programmare, attuare e controllare gli aiuti, occorre verificare con maggior attenzione (e, se necessario, anche tramite relazioni provenienti da altra fonte) se esista, ad esempio, una comunicazione adeguata con le ONG.

    2.2.13

    Occorrerebbe prestare un'attenzione particolare e riconoscere il ruolo delle ONG e delle organizzazioni che rappresentano le categorie discriminate. Andrebbe garantito il loro coinvolgimento nell'Anno europeo a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale ed europeo) e in tutte le fasi (pianificazione generale, attuazione, applicazione, valutazione e follow-up dell'Anno europeo). In particolare, andrebbe preso in considerazione e sottolineato il ruolo delle imprese e delle organizzazioni dell'economia sociale (cooperative, associazioni, fondazioni e fondi mutualistici) nella lotta contro la discriminazione.

    2.2.14

    Il Comitato nota con piacere che la Commissione riconosce l'importanza di collaborare con i datori di lavoro e i lavoratori allo scopo di favorire e sostenere l'introduzione di politiche all'insegna della non discriminazione e della diversità sul posto di lavoro. Il Comitato raccomanda di approfittare dell'Anno europeo per:

    individuare e promuovere lo scambio di informazioni e gli esempi di buone prassi,

    sensibilizzare le aziende al valore aggiunto costituito dal rispetto e dall'inserimento del principio delle pari opportunità nelle loro politiche di assunzione e di avanzamento delle carriere,

    creare partenariati e reti sostenibili tra datori di lavoro ed altri diretti interessati, ivi comprese ONG e organizzazioni a contatto con le categorie vittime di discriminazione,

    agganciarlo al piano della Commissione in materia di responsabilità sociale d'impresa (la cui pubblicazione è prevista nel gennaio 2006), e addirittura anticipare tale piano.

    2.2.15

    L'Anno europeo delle pari opportunità per tutti va preparato attentamente, sulla scorta delle esperienze precedenti. È necessario fornire informazioni in una lingua e in un linguaggio comprensibili a tutti, garantire opportunità di insegnamento e formazione, assicurare una copertura mediatica adeguata e la partecipazione delle altre politiche, nonché l'assistenza tecnica necessaria. Occorre altresì utilizzare, diffondere e adattare in maggior misura i risultati delle ricerche ora disponibili, le buone prassi e i programmi dimostratisi efficaci.

    2.2.16

    Il Comitato giudica le risorse di bilancio stanziate molto limitate rispetto alle ambizioni e alle esigenze dimostrate. Sarebbe pertanto opportuno vigilare sull'allocazione delle risorse disponibili per fare in modo che ne usufruiscano le persone direttamente interessate.

    2.2.17

    In occasione dell'Anno europeo 2007 occorre ribadire inoltre la necessità di garantire che nei paesi dell'Unione chiunque — al di là delle categorie indicate all'articolo 13 del Trattato CE e nel presente parere — possa sviluppare ulteriormente le proprie capacità e il proprio potenziale tramite in primo luogo l'inclusione sociale e l'istruzione.

    Bruxelles, 14 dicembre 2005

    La Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  GU C 24 del 31.1.2006; GU C 294 del 25.11.2005; parere CESE in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (relatrice: Ursula ENGELEN-KEFER), GU C 234 del 22.9.2005; GU C 234 del 22.3.2006; parere CESE in merito alla comunicazione della Commissione che definisce gli orientamenti per la seconda fase dell'iniziativa comunitaria Equal relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuovi mezzi di lotta contro tutte le forme di discriminazione e di disparità connesse al mercato del lavoro «Libera circolazione delle buone idee» (relatore: Sukhdev SHARMA), SOC/167, GU C 241 del 28.9.2004; parere CESE in merito alla comunicazione della Commissione Pari opportunità per le persone con disabilità - un piano d'azione europeo (relatore: Miguel Ángel CABRA DE LUNA), GU C 110 del 30.4.2004.

    (2)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti (COM(2005) 224 def.).

    (3)  L'articolo 13 recita come segue: 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

    (4)  Cfr. parere CESE SOC/163, GU C 110 del 30.4.2004.

    (5)  Cfr. Eurobarometro.

    (6)  Cfr. SOC/189, GU C 234 del 22.9.2005.


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