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Document 52009AP0336

    Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

    GU C 212E del 5.8.2010, p. 162–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 212/162


    Martedì 5 maggio 2009
    Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame *

    P6_TA(2009)0336

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

    2010/C 212 E/27

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0336),

    visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0247/2008),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0223/2009),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 5

    (5)

    Il riferimento esclusivo al trattamento mediante freddo nella definizione di «carni di pollame» è troppo restrittivo rispetto all'evoluzione tecnologica. Occorre pertanto adeguare detta definizione.

    soppresso

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 6 bis (nuovo)

     

    (6 bis)

    L'indicazione obbligatoria dell'origine o della fonte delle carni permette al consumatore di scegliere con cognizione di causa.

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Considerando 6 ter (nuovo)

     

    (6 ter)

    Al fine di fornire un'informazione ottimale ai consumatori, dovrebbe essere necessario indicare la data di macellazione del volatile sulla etichettatura di tutti i prodotti a base di carne di pollame.

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Allegato – punto 2

    Regolamento (CE) n. 1234/2007

    Allegato XIV – parte B - parte II - punto 1

    1.

    «carni di pollame»: le parti commestibili dei volatili di allevamento del codice NC 0105;

    1.

    «carni di pollame»: le carni di volatili idonee al consumo umano che sono state trattate esclusivamente mediante freddo.

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Allegato – punto 2

    Regolamento (CE) n. 1234/2007

    Allegato XIV – parte B – sezione II – punto 2

    2.

    «carni di pollame fresche»: carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a - 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di conservazione differenti, per un breve periodo, per il sezionamento e il magazzinaggio di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

    2.

    «carni di pollame fresche»: carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a - 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, le carni di pollame fresche, qualora siano destinate alla produzione di preparazioni di carne, possono essere sottoposte a operazioni di irrigidimento mediante temperature inferiori a 2° C per un breve periodo. L'indicazione della data di macellazione è obbligatoria per tutti i prodotti a base di carne di pollame.

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Allegato – punto 3 bis (nuovo)

    Regolamento (CE) n. 1234/2007

    Allegato XIV – parte B – sezione III bis (nuova)

     

    3 bis.

    È aggiunta la seguente sezione:

    «III bis.     Informazioni obbligatorie sull'etichetta

    Nell'etichettatura dei prodotti a base di carni di pollame, il nome dell'alimento riportato sull'etichetta comprende l'indicazione:

    a)

    di ogni ingrediente aggiunto che abbia un'origine animale diversa dal resto della carne; nonché

    b)

    dell'eventuale aggiunta di acqua per una percentuale superiore al 5 % del peso del prodotto.».

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento – atto modificativo

    Allegato – punto 3 ter (nuovo)

    Regolamento (CE) n. 1234/2007

    Allegato XIV – parte B – sezione III ter (nuovo)

     

    3 ter)

    È aggiunta la seguente sezione:

    «III ter.     Indicazione del prezzo

    Il prezzo al chilogrammo del relativo prodotto alimentare è basato unicamente sul peso netto sgocciolato.».


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