This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012R0874
Commission Delegated Regulation (EU) No 874/2012 of 12 July 2012 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of electrical lamps and luminaires Text with EEA relevance
Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012 , che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012 , che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 258 del 26.9.2012, p. 1–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2021; abrogato da 32019R2015
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31998L0011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32012R0874R(01) | ||||
Modified by | 32014R0518 | aggiunta | allegato VIII | 06/06/2014 | |
Modified by | 32014R0518 | aggiunta | articolo 4.2 punto D) | 06/06/2014 | |
Modified by | 32014R0518 | aggiunta | articolo 3.2 punto E) | 06/06/2014 | |
Modified by | 32014R0518 | aggiunta | articolo 3.1 punto F) | 06/06/2014 | |
Modified by | 32014R0518 | sostituzione | articolo 4.1 punto A) | 06/06/2014 | |
Modified by | 32017R0254 | sostituzione | allegato V | 07/03/2017 | |
Repealed by | 32019R2015 | abrogazione parziale | 25/12/2019 | ||
Repealed by | 32019R2015 | 01/09/2021 | |||
Modified by | 32020R1059 | sostituzione (DE) | allegato IV punto 1 lettera (b) | 09/08/2020 | |
Modified by | 32020R1059 | sostituzione (ES, EL, HR, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SL, SV) | allegato I punto 1 punto 2 punto IV | 09/08/2020 | |
Modified by | 32020R1059 | sostituzione (ES, CS, ET, EL, HR, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SL, SV) | allegato IV punto 1 lettera (b) | 09/08/2020 |
26.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 874/2012 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2012
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
la direttiva 2010/30/UE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all’etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità. |
(2) |
La direttiva 98/11/CE della Commissione (2) ha stabilito disposizioni in materia di etichettatura energetica delle lampade per uso domestico. |
(3) |
Il consumo di energia elettrica delle lampade elettriche rappresenta una parte considerevole del consumo globale di energia elettrica dell’Unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell’efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico delle lampade elettriche. |
(4) |
È opportuno abrogare la direttiva 98/11/CE e stabilire nuove disposizioni mediante il presente regolamento, al fine di garantire che l’etichettatura indicante il consumo di energia costituisca un incentivo per i fornitori a migliorare ulteriormente l’efficienza energetica delle lampade elettriche e che contribuisca ad accelerare il passaggio del mercato a tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico. L’ambito di applicazione della direttiva 98/11/CE è limitato a determinate tecnologie nella categoria delle lampade per uso domestico. Al fine di utilizzare l’etichetta per migliorare l’efficienza energetica di altre tecnologie utilizzate nelle lampade, incluse quelle per l’illuminazione professionale, è opportuno che il presente regolamento contempli anche le lampade direzionali, le lampade a bassissima tensione, i diodi a emissione luminosa e le lampade utilizzate principalmente nell’illuminazione professionale, quali le lampade a scarica ad alta intensità. |
(5) |
Gli apparecchi di illuminazione sono spesso venduti con lampade incorporate o fornite a parte nell’imballaggio. È auspicabile che il presente regolamento garantisca che i consumatori siano informati in merito alla compatibilità degli apparecchi di illuminazione con lampade a basso consumo energetico e all’efficienza energetica delle lampade incluse in tali apparecchi. Allo stesso tempo, il presente regolamento non dovrebbe imporre oneri amministrativi sproporzionati ai fabbricanti e rivenditori di apparecchi di illuminazione, né operare una distinzione tra gli apparecchi di illuminazione per quanto riguarda l’obbligo di fornire ai consumatori informazioni in materia di efficienza energetica. |
(6) |
È opportuno che le informazioni riportate sull’etichetta siano ottenute mediante procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione riconosciuti più avanzati e, se disponibili, delle norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione e pubblicate nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(7) |
È opportuno che il presente regolamento specifichi una struttura e un contenuto uniformi per l’etichetta per le lampade elettriche e gli apparecchi di illuminazione. |
(8) |
È inoltre opportuno che il presente regolamento specifichi i requisiti per la documentazione tecnica delle lampade elettriche e degli apparecchi di illuminazione e per la scheda delle lampade elettriche. |
(9) |
È inoltre opportuno che il presente regolamento indichi i requisiti in materia di informazioni da fornire per qualsiasi tipo di vendita a distanza, promozione e diffusione di materiali tecnici promozionali delle lampade elettriche e degli apparecchi di illuminazione. |
(10) |
È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano riviste alla luce del progresso tecnologico. |
(11) |
Per facilitare il passaggio dalla direttiva 98/11/CE al presente regolamento, è opportuno che le lampade munite di etichetta ai sensi del presente regolamento siano considerate conformi alla direttiva 98/11/CE. |
(12) |
È pertanto opportuno abrogare la direttiva 98/11/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di presentazione di informazioni di prodotto supplementari relative a lampade elettriche quali:
a) |
lampade a filamento; |
b) |
lampade fluorescenti; |
c) |
lampade a scarica ad alta intensità; |
d) |
lampade e moduli LED. |
Il presente regolamento fissa inoltre requisiti in materia di etichettatura degli apparecchi di illuminazione progettati per funzionare con tali lampade e commercializzati per gli utilizzatori finali, compresi gli apparecchi di illuminazione integrati in altri prodotti che non dipendono dall’alimentazione elettrica per espletare la loro funzione primaria durante l’uso (ad esempio, mobili).
2. Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente regolamento i seguenti prodotti:
a) |
lampade e moduli LED con un flusso luminoso inferiore a 30 lumen; |
b) |
lampade e moduli LED commercializzati per funzionare con batterie; |
c) |
lampade e moduli LED commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l’illuminazione, quali:
Questi moduli e lampade LED non sono esclusi quando sono commercializzati a fini di illuminazione; |
d) |
lampade e moduli LED commercializzati con parti di un apparecchio di illuminazione e non destinati ad essere asportati dall’utilizzatore finale, tranne quando sono venduti, dati in locazione o in locazione-vendita ovvero esposti separatamente all’utilizzatore finale, ad esempio come pezzi di ricambio; |
e) |
lampade e moduli LED commercializzati come parte di un prodotto il cui scopo primario non è l’illuminazione. Tuttavia se sono venduti, dati in locazione o in locazione-vendita ovvero esposti separatamente, ad esempio come pezzi di ricambio, rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento; |
f) |
lampade e moduli LED non conformi ai requisiti applicabili nel 2013 e 2014, conformemente ai regolamenti che attuano la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
g) |
apparecchi di illuminazione progettati per funzionare esclusivamente con le lampade e moduli LED elencati ai punti da a) a c). |
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«sorgente luminosa», una superficie o oggetto progettati per emettere radiazioni ottiche per lo più visibili prodotte dalla trasformazione di energia. Il termine «visibile» si riferisce a una lunghezza d’onda di 380-780 nm; |
2) |
«illuminazione», l’applicazione di luce a una scena, a oggetti o al loro ambiente circostante, in modo che possano essere visibili all’occhio umano; |
3) |
«illuminazione di accento», una forma di illuminazione in cui la luce è orientata in modo da mettere in rilievo un oggetto o una parte di un’area; |
4) |
«lampada», un’unità che consiste di una o più sorgenti luminose le cui prestazioni possono essere verificate in modo indipendente. Essa può includere componenti aggiuntivi necessari per l’accensione, l’alimentazione elettrica o il funzionamento dell’unità in condizioni stabili o per distribuire, filtrare o trasformare la radiazione ottica nei casi in cui tali componenti non possano essere rimossi senza danneggiare l’unità in modo permanente; |
5) |
«attacco della lampada», la parte della lampada che fornisce la connessione all’alimentazione elettrica mediante uno zoccolo o un connettore e che può inoltre servire per mantenere la lampada nello zoccolo; |
6) |
«portalampada» o «zoccolo», un dispositivo che mantiene la lampada in posizione, di solito tramite l’attacco che viene inserito in esso; in questo caso costituisce anche lo strumento di connessione della lampada all’alimentazione elettrica; |
7) |
«lampada direzionale», una lampada con almeno l’80 % di emissione luminosa all’interno di un angolo solido di π sr (corrispondente a un cono con angolo di 120°); |
8) |
«lampada non direzionale», una lampada diversa da una lampada direzionale; |
9) |
«lampada a filamento»: una lampada in cui la luce è prodotta mediante un conduttore filiforme riscaldato fino all’incandescenza per effetto del passaggio di corrente elettrica. La lampada può contenere gas che influenzano il processo di incandescenza; |
10) |
«lampada a incandescenza»: una lampada a filamento in cui il filamento funziona in un bulbo sottovuoto o è circondato da gas inerte; |
11) |
«lampada ad alogeni (tungsteno)»: una lampada a filamento in cui il filamento è di tungsteno ed è circondato da gas contenente alogeni o composti di alogeni. Tale lampada può essere fornita con alimentatore di corrente incorporato; |
12) |
«lampada a scarica», lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore metallico o una miscela di diversi gas e vapori; |
13) |
«lampada fluorescente», lampada a scarica del tipo a mercurio a bassa pressione in cui la luce è emessa in larga misura da uno o più strati di fosforo eccitati dalla radiazione ultravioletta generata dalla scarica. Le lampade fluorescenti possono essere fornite con alimentatore integrato; |
14) |
«lampada fluorescente senza alimentatore integrato» una lampada fluorescente ad attacco singolo o doppio senza alimentatore integrato; |
15) |
«lampada a scarica ad alta intensità», una lampada a scarica elettrica in cui l’arco elettrico che genera la luce è stabilizzato per l’effetto termico della parete del bulbo e l’arco ha una carica superficiale superiore a 3 watt per centimetro quadrato; |
16) |
«diodo a emissione luminosa (LED)», una sorgente luminosa che consiste di un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n che emette radiazione ottica quando eccitata da una corrente elettrica; |
17) |
«pacchetto LED», un insieme di uno o più LED. L’insieme può comprendere un elemento ottico e interfacce termiche, meccaniche ed elettriche; |
18) |
«modulo LED», un insieme privo di attacco che incorpora uno o più pacchetti di LED su una piastra a circuiti stampati. L’insieme può avere componenti elettrici, ottici, meccanici e termici, interfacce e un dispositivo di controllo; |
19) |
«lampada LED», una lampada che incorpora uno o più moduli LED. La lampada può essere munita di attacco; |
20) |
«unità di alimentazione della lampada», un dispositivo collocato tra l’alimentazione elettrica e una o più lampade che consente una serie di operazioni legate al funzionamento della lampada, come trasformare la tensione di alimentazione, limitare la corrente delle lampade al valore richiesto, fornire la tensione di innesco e la corrente di preriscaldamento, evitare l’innesco a freddo, correggere il fattore di potenza o ridurre l’interferenza radio. L’unità può essere progettata in modo da collegarsi a un’altra unità di alimentazione di una lampada per svolgere tali funzioni. Il termine non include:
|
21) |
«dispositivo di controllo», un dispositivo elettronico o meccanico che effettua il controllo o il monitoraggio del flusso luminoso della lampada mediante mezzi diversi dalla conversione di potenza per la lampada, sensori di occupazione, fotosensori e dispositivi di regolazione della luce diurna; inoltre anche i regolatori d’intensità (dimmer) a taglio di fase possono essere considerati dispositivi di controllo; |
22) |
«unità esterna di alimentazione della lampada», un’unità di alimentazione della lampada non integrata progettata per essere montata all’esterno dell’involucro di una lampada o apparecchio di illuminazione o per essere rimossa da tale involucro senza danneggiare in modo permanente la lampada o l’apparecchio di illuminazione; |
23) |
«alimentatore», un’unità di alimentazione della lampada inserita tra l’alimentazione e una o più lampade a scarica che, mediante induttanza, capacitanza o una combinazione di induttanza e capacitanza, ha la funzione principale di limitare la corrente della lampada o delle lampade al valore richiesto; |
24) |
«unità di alimentazione della lampada alogena», un’unità di alimentazione della lampada che trasforma la tensione di rete in tensione molto bassa per le lampade alogene; |
25) |
«lampada fluorescente compatta», una lampada fluorescente che comprende tutti i componenti necessari per avviare e stabilizzare il funzionamento della lampada; |
26) |
«apparecchio di illuminazione», un apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più lampade e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le lampade e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarli all’alimentazione elettrica; |
27) |
«punto vendita», un luogo fisico in cui il prodotto è esposto oppure commercializzato, noleggiato o venduto a rate all’utilizzatore finale; |
28) |
«utilizzatore finale», una persona fisica che acquista o che ci si aspetta che acquisti una lampada elettrica o un apparecchio di illuminazione per scopi che non rientrano tra quelli di una sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; |
29) |
«detentore finale», la persona o entità che detiene il prodotto durante la fase d’uso del suo ciclo di vita, o qualsiasi persona o entità che opera per conto di tale persona o entità. |
Articolo 3
Responsabilità dei fornitori
1. I fornitori di lampade elettriche immesse sul mercato come prodotti singoli si assicurano che:
a) |
sia disponibile una scheda di prodotto come indicato nell’allegato II; |
b) |
il fascicolo tecnico, di cui all’allegato III, sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta; |
c) |
qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce informazioni relative all’energia o al prezzo per una lampada specifica, indichi la classe di efficienza energetica; |
d) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a una lampada specifica, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale lampada; |
e) |
se la lampada è destinata ad essere commercializzata attraverso un punto di vendita, sull’esterno dell’imballaggio individuale deve essere apposta o stampata un’etichetta realizzata nel formato e con le informazioni di cui all’allegato I.1 e sull’imballaggio, al di fuori dell’etichetta, deve essere riportata la potenza nominale della lampada. |
2. I fornitori di apparecchi di illuminazione destinati alla commercializzazione per gli utilizzatori finali si assicurano che:
a) |
il fascicolo tecnico, di cui all’allegato III, sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta; |
b) |
le informazioni contenute nell’etichetta di cui all’allegato I.2 siano fornite nelle seguenti situazioni:
In questi casi le informazioni possono essere presentate in formati diversi da quelli riportati all’allegato I.2, ad esempio in formato esclusivamente testuale; |
c) |
se l’apparecchio di illuminazione è destinato ad essere commercializzato attraverso un punto di vendita, ai rivenditori deve essere messa a disposizione, a titolo gratuito e in formato elettronico o cartaceo, un’etichetta realizzata nel formato e con le informazioni di cui all’allegato I; se il fornitore opta per un sistema di consegna in cui le etichette sono fornite esclusivamente su richiesta del rivenditore, il fornitore deve fornire le etichette sollecitamente una volta ricevuta tale richiesta; |
d) |
se l’apparecchio di illuminazione è immesso sul mercato in un imballaggio per utilizzatori finali comprendente lampade elettriche che l’utilizzatore finale può sostituire nell’apparecchio di illuminazione, l’imballaggio originale di tali lampade è contenuto nell’imballaggio dell’apparecchio di illuminazione. In caso contrario, all’interno o all’esterno dell’imballaggio dell’apparecchio di illuminazione devono essere riportate, in una qualche forma, le informazioni indicate sull’imballaggio originale della lampada e prescritte dal presente regolamento e dai regolamenti della Commissione che stabiliscono requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade a norma della direttiva 2009/125/CE. |
I fornitori di apparecchi di illuminazione destinati ad essere commercializzati attraverso un punto di vendita, e che forniscono informazioni a norma del presente regolamento, sono ritenuti conformi agli obblighi che incombono loro in quanto distributori in relazione ai requisiti di informazione del prodotto per le lampade di cui ai regolamenti della Commissione che stabiliscono requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade a norma della direttiva 2009/125/CE.
Articolo 4
Responsabilità dei rivenditori
1. I rivenditori di lampade elettriche si assicurano che:
a) |
ciascun modello messo in vendita, noleggio o vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che il detentore finale veda l’apparecchio esposto, sia commercializzato corredato delle informazioni che i fornitori devono presentare ai sensi dell’allegato IV; |
b) |
qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce informazioni relative all’energia o al prezzo per un modello specifico, indichi la classe di efficienza energetica; |
c) |
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale modello. |
2. I rivenditori di apparecchi di illuminazione commercializzati per gli utilizzatori finali si assicurano che:
a) |
le informazioni contenute nell’etichetta di cui all’allegato I.2 siano fornite nelle seguenti situazioni:
In questi casi le informazioni possono essere presentate in formati diversi da quelli riportati all’allegato I.2, ad esempio in formato esclusivamente testuale; |
b) |
ciascun modello presentato in un punto di vendita sia corredato dell’etichetta prevista all’allegato I.2 L’etichetta è esposta secondo una delle seguenti modalità (o entrambe):
|
c) |
se l’apparecchio di illuminazione è venduto in un imballaggio per utilizzatori finali comprendente lampade elettriche che l’utilizzatore finale può sostituire nell’apparecchio di illuminazione, l’imballaggio originale di tali lampade è contenuto nell’imballaggio dell’apparecchio di illuminazione. In caso contrario, all’interno o all’esterno dell’imballaggio dell’apparecchio di illuminazione devono essere riportate, in una qualche forma, le informazioni indicate sull’imballaggio originale della lampada e prescritte dal presente regolamento e dai regolamenti della Commissione che stabiliscono requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade a norma della direttiva 2009/125/CE. |
Articolo 5
Metodi di misurazione
Le informazioni da fornire ai sensi degli articoli 3 e 4 devono essere ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute, come definite nell’allegato V.
Articolo 6
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Gli Stati membri valutano la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata e il consumo di energia tramite la procedura di cui all’allegato V.
Articolo 7
Riesame
La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame si incentra in particolare sulle tolleranze ai fini della verifica di cui all’allegato V.
Articolo 8
Abrogazione
La direttiva 98/11/CE è abrogata a decorrere dal 1o settembre 2013.
I riferimenti alla direttiva 98/11/CE sono interpretati come riferimenti al presente regolamento. I riferimenti all’allegato IV della direttiva 98/11/CE sono interpretati come riferimenti all’allegato VI del presente regolamento.
Articolo 9
Disposizioni transitorie
1. L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 2, non si applicano agli apparecchi di illuminazione anteriormente al 1o marzo 2014.
2. L’articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d), e l’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), non si applicano al materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati anteriormente al 1o marzo 2014.
3. Le lampade di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/11/CE immesse sul mercato anteriormente al 1o settembre 2013 sono conformi alle disposizioni della stessa direttiva.
4. Le lampade di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/11/CE, conformi alle disposizioni del presente regolamento e immesse sul mercato o offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate anteriormente al 1o settembre 2013, sono considerate conformi ai requisiti della direttiva 98/11/CE.
Articolo 10
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2013 ad eccezione dei casi di cui all’articolo 9.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(2) GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.
(3) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(4) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
ALLEGATO I
Etichetta
1. ETICHETTA PER LE LAMPADE ELETTRICHE ESPOSTE IN UN PUNTO DI VENDITA
1) |
L’etichetta deve corrispondere all’illustrazione riportata di seguito se non è stampata sull’imballaggio:
|
2) |
L’etichetta deve riportare le seguenti informazioni:
|
3) |
Se l’etichetta è stampata sull’imballaggio e le informazioni di cui al punto 2 I), II) e IV) sono riportate altrove sull’imballaggio, non è necessario che tali informazioni figurino sull’etichetta. L’etichetta deve allora essere scelta tra una delle illustrazioni riportate di seguito:
|
4) |
L’etichetta deve essere elaborata secondo il seguente modello:
dove:
|
Nessun altro elemento fissato, stampato o incollato al singolo imballaggio deve in alcun modo impedirne o ridurne la visibilità.
In deroga a questo punto, se un modello ha ricevuto il marchio UE di qualità ecologica («Ecolabel») ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è possibile aggiungere una riproduzione di tale marchio.
2. ETICHETTA PER GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ESPOSTI NEL PUNTO DI VENDITA
1) |
L’etichetta deve essere redatta nella pertinente versione linguistica e deve essere conforme al modello riportato nell’illustrazione seguente o nelle varianti di cui ai punti 2 e 3.
|
2) |
L’etichetta deve riportare le seguenti informazioni:
|
3) |
L’illustrazione che segue fornisce esempi di una serie di etichette per apparecchi di illuminazione, oltre a quella riportata al punto 1, senza tuttavia mostrare tutte le possibili combinazioni:
|
4) |
L’etichetta deve essere conforme alle figure riportate di seguito:
|
ALLEGATO II
Scheda di prodotto per le lampade elettriche
La scheda contiene le informazioni specificate per l’etichetta. Qualora non siano fornite schede informative per il prodotto, l’etichetta associata allo stesso può essere considerata come scheda.
ALLEGATO III
Documentazione tecnica
Il fascicolo tecnico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a), comprende:
a) |
il nome e l’indirizzo del fornitore; |
b) |
una descrizione generale dell’apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente; |
c) |
se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; |
d) |
se del caso, gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate; |
e) |
l’indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore; |
f) |
i parametri tecnici per determinare il consumo di energia e l’efficienza energetica nel caso delle lampade elettriche e la compatibilità con le lampade nel caso degli apparecchi di illuminazione, specificando quantomeno una combinazione realistica di impostazioni del prodotto nonché le condizioni in cui sottoporre a prova il prodotto; |
g) |
per le lampade elettriche, i risultati dei calcoli eseguiti in conformità all’allegato VII. |
Le informazioni contenute in tale documentazione tecnica dettagliata possono essere incorporate nella documentazione tecnica conforme alle misure di cui alla direttiva 2009/125/CE.
ALLEGATO IV
Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che il detentore finale non abbia la possibilità di vedere il prodotto esposto
1. |
Le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sono fornite nell’ordine seguente:
|
2. |
Qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda di prodotto deve essere fornita nella forma e nell’ordine definiti nell’allegato II. |
3. |
Tutte le informazioni di cui al presente allegato devono essere stampate o esposte in dimensioni e caratteri leggibili. |
ALLEGATO V
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato, le autorità di sorveglianza del mercato comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l’esito di tali verifiche.
Le autorità degli Stati membri sono tenute a utilizzare procedure di misura affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate e generalmente riconosciute, compresi i metodi definiti nei documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
1. PROCEDURE DI VERIFICA PER LE LAMPADE ELETTRICHE E I MODULI LED COMMERCIALIZZATI COME PRODOTTI INDIVIDUALI
Ai fini della verifica della conformità con i requisiti di cui agli articoli 3 e 4, le autorità degli Stati membri sottopongono a verifica un lotto scelto a campione di almeno venti lampade dello stesso modello dello stesso produttore, se possibile ottenute in proporzioni eque da quattro fonti selezionate a caso e tenendo conto dei parametri tecnici indicati nella documentazione tecnica conformemente alla lettera f) dell’allegato III.
Il modello è considerato conforme ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, se il suo indice di efficienza energetica corrisponde alla sua classe dichiarata di efficienza energetica e se i risultati medi del lotto non si discostano di più del 10 % dai valori limite, di soglia o dichiarati (compreso l’indice di efficienza energetica).
In caso contrario, il modello è considerato non conforme ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4.
Le tolleranze nel caso delle variazioni sopraindicate si riferiscono esclusivamente alla verifica dei parametri misurati da parte delle autorità degli Stati membri e non sono utilizzate dal fornitore per indicare la tolleranza ammessa rispetto ai valori riportati nella documentazione tecnica per conseguire una migliore classe energetica.
I valori dichiarati non sono più favorevoli al fornitore dei valori riportati nella documentazione tecnica.
2. PROCEDURA DI VERIFICA PER GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE COMMERCIALIZZATI O INTESI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE AGLI UTILIZZATORI FINALI
Un apparecchio di illuminazione è considerato conforme ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 se è corredato delle prescritte informazioni di prodotto e se risulta compatibile con le lampade per le quali è dichiarato compatibile a norma del punto 2.2.IV, lettere a) e b), dell’allegato I, applicando i metodi e i criteri più avanzati per verificare la compatibilità.
ALLEGATO VI
Classi di efficienza energetica
Le classi di efficienza energetica delle lampade sono determinate in base all’indice di efficienza energetica (IEE) definito nella tabella 1.
Tutti i valori richiesti devono essere determinati conformemente all’allegato VII.
Tabella 1
Classi di efficienza energetica per le lampade
Classe di efficienza energetica |
Indice di efficienza energetica (IEE) per le lampade non direzionali |
Indice di efficienza energetica (IEE) per le lampade direzionali |
A++ (efficienza massima) |
IEE ≤ 0,11 |
IEE ≤ 0,13 |
A+ |
0,11 < IEE ≤ 0,17 |
0,13 < IEE ≤ 0,18 |
A |
0,17 < IEE ≤ 0,24 |
0,18 < IEE ≤ 0,40 |
B |
0,24 < IEE ≤ 0,60 |
0,40 < IEE ≤ 0,95 |
C |
0,60 < IEE ≤ 0,80 |
0,95 < IEE ≤ 1,20 |
D |
0,80 < IEE ≤ 0,95 |
1,20 < IEE ≤ 1,75 |
E (efficienza minima) |
IEE > 0,95 |
IEE > 1,75 |
ALLEGATO VII
Metodo per il calcolo dell’indice di efficienza energetica e del consumo di energia
1. CALCOLO DELL’INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA
Per il calcolo dell’indice di efficienza energetica (IEE) di un modello, se ne confronta la potenza, corretta per le eventuali perdite dell’unità di alimentazione, con la potenza di riferimento. La potenza di riferimento è ottenuta dal flusso luminoso utile, che corrisponde al flusso luminoso totale per le lampade non direzionali e al flusso in un cono con angolo di 90° o 120° per le lampade direzionali.
L’IEE è calcolato con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:
IEE = Pcor/Pref
dove:
Pcor è la potenza nominale (Prated) per i modelli privi di unità di alimentazione esterna e la potenza nominale (Prated) corretta in conformità con la tabella 2 per i modelli con unità di alimentazione esterna. La potenza nominale delle lampade è misurata alla loro tensione d’ingresso nominale.
Tabella 2
Correzione della potenza se il modello richiede un’unità di alimentazione esterna
Ambito della correzione |
Potenza corretta per le perdite dell’unità di alimentazione (Pcor) |
Lampade funzionanti con l’unità di alimentazione esterna di una lampada alogena |
Prated × 1,06 |
Lampade funzionanti con l’unità di alimentazione esterna di una lampada LED |
Prated × 1,10 |
Lampade fluorescenti con diametro di 16 mm (lampade T5) e lampade fluorescenti ad attacco singolo a 4 pin funzionanti con l’unità di alimentazione esterna della lampada fluorescente |
Prated × 1,10 |
Altre lampade funzionanti con l’unità di alimentazione esterna di una lampada fluorescente |
|
Lampade funzionanti con l’unità di alimentazione esterna di una lampada a scarica ad alta densità |
Prated × 1,10 |
Lampade funzionanti con l’unità di alimentazione esterna di una lampada a vapori di sodio a bassa pressione |
Prated × 1,15 |
Pref rappresenta la potenza di riferimento ottenuto dal flusso luminoso utile del modello (Φuse) mediante le seguenti formule:
|
Per i modelli con Φuse < 1 300 lumen: Pref = 0,88√Φuse + 0,049Φuse |
|
Per i modelli con Φuse ≥ 1 300 lumen: Pref = 0,07341Φuse |
Il flusso luminoso utile (Φuse) è definito come segue a norma della tabella 3.
Tabella 3
Definizione del flusso luminoso utile
Modello |
Flusso luminoso utile (Φuse) |
Lampade non direzionali |
Flusso luminoso nominale totale (Φ) |
Lampade direzionali con un angolo del fascio di luce ≥ 90° diverse dalle lampade a filamento che riportano sull’imballaggio un’indicazione testuale o grafica secondo cui non sono adatte per l’illuminazione di accento |
Flusso luminoso nominale in un cono a 120° (Φ120°) |
Altre lampade direzionali |
Flusso luminoso nominale in un cono a 90° (Φ90°) |
2. CALCOLO DEL CONSUMO DI ENERGIA
Il consumo di energia ponderato (Ec ) è calcolato in kWh/1 000 h con la formula seguente e arrotondato al secondo decimale:
dove Pcor è la potenza corretta per le eventuali perdite dell’unità di alimentazione in conformità con la precedente parte 1.