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Document 32008R0146

Regolamento (CE) n. 146/2008 del Consiglio, del 14 febbraio 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

GU L 46 del 21.2.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. impl. da 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/146/oj

21.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/1


REGOLAMENTO (CE) N. 146/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza ha mostrato la necessità di prevedere una misura di tolleranza per i casi minori d’inadempienza dei requisiti in materia di condizionalità qualora la gravità, portata e persistenza di tale inadempienza non giustifichino una riduzione immediata dei pagamenti diretti da corrispondere. Tale misura di tolleranza dovrebbe tuttavia includere un seguito appropriato da parte dell’autorità nazionale competente fin quando i casi d’inadempienza non siano stati sanati. L’applicazione di riduzioni ad importi dei pagamenti diretti di entità iniziale assai ridotta rischia inoltre di rivelarsi onerosa rispetto agli eventuali effetti dissuasivi ottenuti. Occorrerebbe pertanto definire una soglia adeguata al di sotto della quale gli Stati membri possano decidere di non applicare riduzioni, a condizione che l’autorità nazionale competente prenda misure volte ad assicurare che l’agricoltore provveda a sanare i relativi casi di inadempienza constatati.

(2)

Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2), le parcelle corrispondenti agli ettari ammissibili devono essere a disposizione dell’agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. L’esperienza ha mostrato che questa condizione rischia di ostacolare il funzionamento del mercato fondiario e impone un notevole lavoro amministrativo sia agli agricoltori che ai servizi amministrativi interessati. Tuttavia, al fine di assicurare che non siano presentate domande doppie per le stesse superfici, dovrebbe essere fissata una data alla quale le parcelle dovrebbero essere a disposizione dell’agricoltore. È opportuno che gli Stati membri stabiliscano una data non successiva alla data fissata per la modifica della domanda di aiuto. La stessa regola dovrebbe essere applicata anche agli Stati membri che adottano il regime di pagamento unico per superficie.

(3)

Come conseguenza della riduzione a un unico giorno del periodo durante il quale le parcelle corrispondenti agli ettari ammissibili, sia per il regime di pagamento unico che per il regime di pagamento unico per superficie sono a disposizione dell’agricoltore, dovrebbero essere chiarite le norme sulla responsabilità nel quadro della condizionalità, in particolare in caso di cessione della terra nel corso dell’anno civile in questione. Occorrerebbe pertanto precisare che l’agricoltore che presenta una domanda di aiuto dovrebbe essere considerato responsabile verso l’autorità competente per il mancato adempimento dei requisiti in materia di condizionalità nell’anno civile in questione per tutte le terre agricole dichiarate nella domanda di aiuto. Ciò non dovrebbe precludere accordi di diritto privato tra l’agricoltore interessato e la persona a cui o da cui la terra agricola è stata ceduta.

(4)

Ai sensi dell’articolo 71 nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003, i nuovi Stati membri di cui all’articolo 2, lettera g) dello stesso regolamento possono, nell’ambito del regime di pagamento unico, fissare valori unitari differenti per i diritti attribuiti per gli ettari di formazioni erbose o di pascoli permanenti e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile, accertati alla data del 30 giugno 2003 o del 30 giugno 2005 per la Bulgaria e la Romania. I nuovi Stati membri hanno istituito un sistema di identificazione delle parcelle agricole conformemente all’articolo 20 di tale regolamento. Tuttavia, a causa di disfunzioni tecniche nel passaggio a tale sistema di identificazione, è possibile che le caratteristiche di talune parcelle esistenti nel 2003 non siano state correttamente riprese. Per consentire l’uniforme applicazione della possibilità di fissare valori unitari differenti è opportuno rettificare al 30 giugno 2006 la data di identificazione delle parcelle. Tuttavia per la Bulgaria e la Romania la data di identificazione delle parcelle dovrebbe essere il 1o gennaio 2008. Occorre quindi modificare in tal senso l’articolo 71 nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(5)

L’esperienza ha inoltre mostrato che la creazione dell’infrastruttura amministrativa necessaria per la gestione dei criteri di gestione obbligatori che fanno parte delle norme di condizionalità implica un considerevole lavoro amministrativo. Per facilitare l’introduzione dei criteri di gestione obbligatori nei nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie e agevolarne la messa in opera, ne sarebbe auspicabile l’introduzione graduale in tre anni, sul modello di quella praticata nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, secondo il calendario riportato nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003. Questa introduzione graduale sarebbe possibile anche se i nuovi Stati membri decidono di applicare interamente i pagamenti diretti prima dell’ultima data consentita per l’applicazione del regime di pagamento unico per superficie. Occorre quindi modificare in tal senso l’articolo 143 ter, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’articolo 51, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (3).

(6)

L’articolo 143 ter, paragrafi 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissa le modalità di passaggio al regime di pagamento unico per i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie. In base a queste modalità, la decisione di un nuovo Stato membro di applicare il regime di pagamento unico è subordinata all’autorizzazione preliminare della Commissione che valuta lo stato di preparazione del nuovo Stato membro interessato. Tale autorizzazione preliminare non è più necessaria in quanto quasi tutti i pagamenti diretti risultano disaccoppiati e il regime di pagamento unico per superficie e il regime di pagamento unico sono entrambi disaccoppiati e sono pagamenti legati alla superficie che presentano la maggior parte degli elementi del sistema integrato, in particolare il sistema di identificazione delle parcelle. Le suddette disposizioni andrebbero pertanto soppresse. La soppressione dei paragrafi 10 e 11 dell’articolo 143 ter comporta una conseguente modifica del paragrafo 9 dello stesso articolo. Anche tale disposizione dovrebbe dunque essere modificata.

(7)

L’allegato XII, tabella 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 indica gli importi totali dei pagamenti diretti nazionali complementari che devono essere erogati a Cipro in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie fino al 2008. Poiché il regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio (4) ha prorogato l’applicazione del regime di pagamento unico per superficie, è necessario fissare gli importi totali da erogare a Cipro in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie nel 2009 e nel 2010.

(8)

I nuovi Stati membri che hanno deciso di applicare il regime di pagamento unico hanno optato per la sua introduzione a decorrere dal 2007. È pertanto opportuno che la modifica dell’articolo 71 nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applichi a tali nuovi Stati membri a decorrere dalla stessa data.

(9)

Varie disposizioni modificate dal presente regolamento, più in particolare la misura di tolleranza per i casi minori d’inadempienza, l’applicazione di riduzioni al di sotto di una determinata soglia, la fissazione della data alla quale la terra è a disposizione dell’agricoltore ai fini dell’ammissibilità al regime di pagamento unico e al regime di pagamento unico per superficie, nonché il periodo di introduzione graduale concesso ai nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie al fine di attuare pienamente i requisiti in materia di condizionalità nel loro territorio, si tradurrebbero in norme più favorevoli per gli agricoltori interessati di quelle attualmente in vigore. L’applicazione retroattiva di tali disposizioni non dovrebbe violare il principio della certezza del diritto con riferimento agli operatori economici interessati. Altrettanto vale per la disposizione modificata dell’articolo 71 nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, le disposizioni riguardanti la responsabilità degli agricoltori per inadempienza in caso di cessione della terra dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2008 per offrire una sufficiente certezza del diritto agli agricoltori interessati, ferma restando l’effettiva applicazione di tali disposizioni nel 2008.

(10)

È pertanto opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1698/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

1)

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in qualsiasi momento nel corso di un determinato anno civile (di seguito: “l’anno civile in questione”) e qualora tale inosservanza sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nel corso dell’anno civile in questione, l’importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere, previa applicazione degli articoli 10 e 11, a tale agricoltore è ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all’articolo 7.

Il primo comma si applica anche qualora l’inosservanza in questione sia la conseguenza di atti o omissioni direttamente imputabili alla persona a cui o da cui la terra agricola è stata ceduta.

Ai fini dell’applicazione del primo e secondo comma nel 2008, l’anno civile corrisponde al periodo che va dal 1o aprile al 31 dicembre 2008.

Ai fini del presente paragrafo, per “cessione” si intende qualsiasi operazione per effetto della quale la terra agricola cessa di essere a disposizione del cedente.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   In deroga al paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite dalle modalità di applicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le riduzioni o esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR per agricoltore e per anno civile.

Qualora uno Stato membro decida di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nel corso dell’anno successivo l’autorità competente prende le misure necessarie per assicurare che l’agricoltore provveda a sanare i relativi casi di inadempienza constatati. L’inadempienza e l’azione correttiva necessaria sono notificate all’agricoltore.»;

2)

all’articolo 7, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni qualora, tenuto conto della sua gravità, portata e persistenza, un caso di inadempienza sia da ritenersi di importanza minore. I casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o animale non possono tuttavia essere considerati di importanza minore.

Salvo che l’agricoltore abbia adottato un’azione correttiva immediata che abbia messo fine all’inadempienza constatata, l’autorità competente prende le misure necessarie che possono, se del caso, limitarsi ad un controllo amministrativo, per assicurare che l’agricoltore provveda a sanare i relativi casi di inadempienza. L’inadempienza minore e l’azione correttiva necessaria sono notificate all’agricoltore.»;

3)

all’articolo 44, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro che non deve essere successiva alla data fissata in tale Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.»;

4)

l’articolo 71 nonies è sostituito dal seguente:

«Articolo 71 nonies

Formazioni erbose

I nuovi Stati membri possono anche fissare, secondo criteri oggettivi, nell’ambito del massimale regionale o di parte di esso, valori unitari differenti per i diritti da attribuire agli agricoltori di cui all’articolo 71 septies, paragrafo 1, per gli ettari di formazioni erbose accertati alla data del 30 giugno 2006 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile o in alternativa per gli ettari di pascoli permanenti accertati alla data del 30 giugno 2006 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile.

Tuttavia per la Bulgaria e la Romania la data di identificazione è il 1o gennaio 2008.»;

5)

l’articolo 143 ter è modificato come segue:

a)

al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle di cui al primo comma sono a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non deve essere successiva alla data fissata in tale Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.»;

b)

al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, l’applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie in tali Stati membri sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III secondo il seguente calendario:

a)

i criteri di cui all’allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009;

b)

i criteri di cui all’allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011;

c)

i criteri di cui all’allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l’applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie in tali Stati membri sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III secondo il seguente calendario:

a)

i criteri di cui all’allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012;

b)

i criteri di cui all’allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014;

c)

i criteri di cui all’allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

I nuovi Stati membri possono altresì avvalersi della facoltà di cui al terzo comma nel caso in cui decidano di mettere fine all’applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui al paragrafo 9.»;

c)

al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per i nuovi Stati membri, il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2010.»;

d)

i paragrafi 10 e 11 sono abrogati;

6)

l’allegato XII è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All’articolo 51, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

a)

i criteri di cui all’allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009;

b)

i criteri di cui all’allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011;

c)

i criteri di cui all’allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l’applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

a)

i criteri di cui all’allegato III, lettera A si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012;

b)

i criteri di cui all’allegato III, lettera B si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014;

c)

i criteri di cui all’allegato III, lettera C si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

I nuovi Stati membri possono altresì avvalersi della facoltà di cui al secondo comma nel caso in cui decidano di mettere fine all’applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008, con le seguenti eccezioni:

a)

l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) si applica a decorrere dal 1o aprile 2008;

b)

l’articolo 1, paragrafo 4 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. ZVER


(1)  Parere dell’11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

(4)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8.


ALLEGATO

Nella tabella 2 dell’allegato XII del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono aggiunte le due colonne seguenti:

«2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405»


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