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Document 32008D0817

2008/817/CE: Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2008 , che modifica la decisione 2007/777/CE relativa alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti a base di carne originari della Nuova Caledonia [notificata con il numero C(2008) 6050] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 283 del 28.10.2008, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/817/oj

28.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2008

che modifica la decisione 2007/777/CE relativa alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti a base di carne originari della Nuova Caledonia

[notificata con il numero C(2008) 6050]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/817/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8, il punto 1 dell’articolo 8, primo comma e l’articolo 8, punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (3), definisce le condizioni per l’importazione nella Comunità delle partite di determinati prodotti a base di carne destinati al consumo umano. Nell’allegato II, parte 2, della decisione figura l’elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione di tali prodotti. Tale decisione stabilisce anche i modelli dei certificati e le norme relative ai trattamenti prescritti per questi prodotti.

(2)

La Nuova Caledonia ha richiesto l’autorizzazione ai fini dell’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di animali domestici della specie bovina, di alcuni tipi di selvaggina e alcune parti di tali animali.

(3)

La Commissione ha effettuato un controllo in Nuova Caledonia che ha evidenziato il fatto che l’autorità veterinaria competente di tale paese terzo fornisce garanzie adeguate per quanto riguarda la conformità alla normativa comunitaria, come previsto dall’articolo 8, punto 1, primo comma, della direttiva 2002/99/CE.

(4)

È opportuno quindi autorizzare le importazioni nella Comunità dalla Nuova Caledonia di prodotti a base di carne di animali domestici della specie bovina, di alcuni tipi di selvaggina e alcune parti di tali animali che hanno subito un trattamento non specifico conformemente all’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE per motivi di polizia sanitaria.

(5)

La decisione 2007/777/CE deve essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II, parte 2 della decisione 2007/777/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.


ALLEGATO

«PARTE 2

Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’UE di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati

(cfr. la parte 4 del presente allegato per l’interpretazione dei codici utilizzati nella tabella)

Codice ISO

Paese d’origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Artiodattili di allevamento

(esclusi i suini)

Ovini/caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Artiodattili di allevamento

(suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame

2.

Selvaggina da penna di allevamento

(esclusi i ratiti)

Ratiti di allevamento

Conigli domestici e leporidi di allevamento

Artiodattili selvatici

(esclusi i suini)

Suini selvatici

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici

(conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici terrestri

(esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australia

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrein

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brasile

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasile BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brasile BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brasile BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Bielorussia

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Svizzera (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Cile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Cina

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Cina CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopia

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenlandia

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Croazia

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israele

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

India

B

B

B

B

XXX

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A

B

B

XXX

A

XXX

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IS

Islanda

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Corea del Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marocco

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

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ME

Montenegro

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurizio

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

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MX

Messico

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malesia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malesia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibia (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Nuova Caledonia

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Nuova Zelanda

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Serbia (5)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Russia

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapore

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Tailandia

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisia

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turchia

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ucraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Stati Uniti

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Sudafrica (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

XXX

Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati contenenti carni di questa specie.»


(1)  Cfr. la parte 3 del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne essiccati (biltong) e pastorizzati.

(2)  Per i prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati preparati da carni fresche di animali macellati dopo il 1o marzo 2002.

(3)  Conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

XXX

Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati contenenti carni di questa specie.»


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