This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006D0310
2006/310/EC: Commission Decision of 21 April 2006 amending, for the purposes of adapting to the technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications of lead (notified under document number C(2006) 1622) (Text with EEA relevance)
2006/310/CE: Decisione della Commissione, del 21 aprile 2006 , che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo [notificata con il numero C(2006) 1622] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/310/CE: Decisione della Commissione, del 21 aprile 2006 , che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo [notificata con il numero C(2006) 1622] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 115 del 28.4.2006, p. 38–39
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 644–645
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; abrogato da 32011L0065
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002L0095 | complemento | allegato | 21/04/2006 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32011L0065 |
28.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2006
che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo
[notificata con il numero C(2006) 1622]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/310/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della direttiva 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare talune sostanze pericolose vietate dall’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva. |
(2) |
Taluni materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero essere esentati dal divieto, dal momento che l’uso di certe sostanze pericolose in detti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile. |
(3) |
Taluni materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero essere esentati da tale divieto, in quanto è probabile che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione siano superiori ai possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori. |
(4) |
Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici dovrebbero avere portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione inserita nell'allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori. |
(6) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE. |
(7) |
Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori. |
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2006.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/747/CE della Commissione (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 18).
(2) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata dal ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato della direttiva 2002/95/CE sono aggiunti i seguenti punti da 16 a 20:
«16. |
Piombo nelle lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato. |
17. |
Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge ) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia. |
18. |
Piombo come attivatore della polvere fluorescente (1 % massimo di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) o utilizzate come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi fotochimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosforescenti quali SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb]. |
19. |
Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps). |
20. |
Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte utilizzate nei monitor a cristalli liquidi (LCD).» |