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Document 31979L1070
Council Directive 79/1070/EEC of 6 December 1979 amending Directive 77/799/EEC concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation
Direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette
Direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette
GU L 331 del 27.12.1979, p. 8–9
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; abrog. impl. da 32011L0016
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31977L0799 | modifica | articolo 1.1 | 07/12/1979 | |
Modifies | 31977L0799 | modifica | articolo 1.5 GB. | 07/12/1979 | |
Modifies | 31977L0799 | sostituzione | titolo | 07/12/1979 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32011L0016 | 02/01/2013 |
Direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette
Gazzetta ufficiale n. L 331 del 27/12/1979 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0082
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0109
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0082
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0114
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0114
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1979 che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette ( 79/1070/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che la pratica della frode e dell ' evasione fiscale conduce a perdite di bilancio e all ' inosservanza del principio della giustizia fiscale e arreca danno ad una sana concorrenza , pregiudicando quindi il funzionamento del mercato comune ; considerando che per lottare più efficacemente contro tali pratiche è necessario rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni fiscali all ' interno della Comunità , conformemente a principi e regole comuni ; considerando che il 19 dicembre 1977 il Consiglio ha adottato la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette ( 3 ) ; che è opportuno estendere tale reciproca assistenza al settore delle imposte indirette , allo scopo di assicurare che esse vengano correttamente accertate e riscosse ; considerando che l ' estensione della reciproca assistenza si presenta come una necessità particolarmente impellente per quanto attiene all ' imposta sul valore aggiunto , a causa del suo carattere d ' imposta generale sul consumo e della sua funzione nel sistema delle risorse proprie della Comunità ; considerando che le disposizioni della direttiva 77/799/CEE sono valide anche sul piano dell ' imposta sul valore aggiunto , fatte salve alcune modifiche e integrazioni ; che è pertanto sufficiente estendere il campo d ' applicazione di detta direttiva , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 77/799/CEE è modificata come segue : 1 . Il titolo è sostituito dal testo seguente : « Direttiva del Consiglio , del 19 dicembre 1977 , relativa alla reciproca assistenza delle autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e dell ' imposta sul valore aggiunto » . 2 . All ' articolo 1 : a ) il paragrafo 1 è modificato come segue : « 1 . Le competenti autorità degli Stati membri scambiano , conformemente alla presente direttiva , ogni informazione atta permettere loro una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio nonchù delle imposte sul valore aggiunto . » ; b ) il testo del paragrafo 5 concernente il Regno Unito è sostituito dal testo seguente : « nel Regno Unito : - The Commissioners of Customs and Excise o un loro rappresentante autorizzato per le informazioni richieste unicamente in merito all ' imposta sul valore aggiunto , - The Commissioners of Inland Revenue o un loro rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni » . Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1981 . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 6 dicembre 1979 Per il Consiglio Il Presidente L . PRETI ( 1 ) GU n . C 182 del 31 . 7 . 1978 , pag . 46 ( 2 ) GU n . C 283 del 27 . 11 . 1978 , pag . 28 . ( 3 ) GU n . L 336 del 27 . 12 . 1977 , pag . 15 .