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Document 31979L0641
Commission Directive 79/641/EEC of 27 June 1979 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 69/208/EEC and 70/458/EEC on the marketing of fodder plant seed, cereal seed, seed of oil and fibre plants and vegetable seed
Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi
Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi
GU L 183 del 19.7.1979, p. 13–16
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31966L0401 | modifica | articolo 3.1 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31966L0401 | modifica | articolo 2.1 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31966L0401 | modifica | allegato 3 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31966L0401 | modifica | allegato 1 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31966L0401 | modifica | allegato 2 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31966L0402 | modifica | allegato 2 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31966L0402 | modifica | articolo 2.1 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31966L0402 | modifica | allegato 1 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31966L0402 | modifica | allegato 3 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31969L0208 | modifica | allegato 2 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31969L0208 | modifica | articolo 2.1 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31969L0208 | modifica | allegato 1 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31969L0208 | modifica | allegato 3 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31969L0208 | modifica | articolo 3.1 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31970L0458 | modifica | allegato 2 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31970L0458 | modifica | articolo 2.1 | 30/06/1979 | |
Modifies | 31970L0458 | modifica | allegato 3 | 30/06/1979 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31979L0641R(01) | ||||
Implicitly repealed by | 32002L0055 | abrogazione parziale | articolo 4 | 09/08/2002 | |
Implicitly repealed by | 32002L0057 | abrogazione parziale | articolo 3 | 09/08/2002 |
Direttiva 79/641/CEE della Commissione, del 27 giugno 1979, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 19/07/1979 pag. 0013 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0230
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0163
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0163
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0032
++++ DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1979 che modifica le direttive 66/401/CEE , 66/402/CEE , 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere , delle sementi di cereali , delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi ( 79/641/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 1 bis , e l ' articolo 21 bis , vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 1 bis , e l ' articolo 21 bis , vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio , del 30 giugno 1969 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibre ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 1 bis , e l ' articolo 20 bis , vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE ( 6 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 1 bis , e l ' articolo 40 bis , considerando che , a causa dell ' evoluzione delle conoscenze scientifiche , alcune denominazioni botaniche impiegate nelle direttive relative alla commercializzazione delle sementi si sono rivelate erronee o di una autenticità dubbia ; considerando che è opportuno adattare queste denominazioni a quelle normalmente ammesse in campo internazionale ; considerando che è opportuno pertanto modificare le direttive 66/401/CEE , 66/402/CEE , 69/208/CEE e 70/458/CEE concernenti , rispettivamente , la commercializzazione delle sementi di piante foraggere , di sementi di cereali , di sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi ; considerando che alcune disposizioni delle dette direttive nonchù della direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 7 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE ( 8 ) , utilizzano la nozione di specie , determinando così il campo di applicazione di queste disposizioni ; che le modifiche apportate dalla presente direttiva alla nomenclatura sono senza influenza sull ' interpretazione delle dette disposizioni ; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di riproduzione agricoli , orticoli e forestali , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 66/401/CEE del Consiglio , relativa alla commercializzazione delle piante foraggere , è modificata come segue : 1 . All ' articolo 2 , paragrafo 1 , parte A , lettera a ) , le denominazioni delle specie seguenti : Agrostis canina L . ssp . canina Hyd . - Agrostide canina Arrhenatherum elatius ( L . ) J . et C . Presl . - Avena altissima Phleum bertolinii DC - Fleolo bulboso Trisetum fravescens ( L . ) Pal . Beauv . - Avena bionda sono sostituite da : Agrostis canina L . - Agrostide canina Arrhenatherum elatius ( L . ) Beauv . ex J . et K . Presl . - Avena altissima Phleum bertolinii DC - Fleolo bulboso Trisetum fravescens ( L . ) Beauv . - Avena bionda 2 . All ' articolo 2 , paragrafo 1 , parte A , lettera b ) , le denominazioni delle specie seguenti : Medicago varia Martyn - Medica varia Onobrychis sativa Lam . - Lupinella Pisum arvense L . - Pisello da foraggio Trigonella foenumgraecum L . - Fieno greco sono sostituite da : Medicago x varia Martyn - Medica varia Onobrychis viciifolia Scop . - Lupinella Pisum sativum L . ( partim ) - Pisello da foraggio Trigonella foenum-graecum L . - Fieno greco 3 . All ' articolo 2 , paragrafo 1 , parte A , lettera b ) , le denominazioni delle specie seguenti : Vicia faba L . ssp . faba var . equina Pers . - Favetta Vicia faba L . var minor ( Peterm . ) Bull - Favino sono sostituite da : Vicia faba L . ( partim ) - Favino 4 . All ' articolo 3 , paragrafo 1 , le denominazioni delle specie seguenti : Medicago varia Martyn Pisum arvense L . sono sostituite da : Medicago x varia Martyn Pisum sativum L . 5 . All ' allegato I , punto 2 e punto 4 , all ' allegato II , parte I , punto 1 , e all ' allegato II , parte II , punto 1 , la denominazione della specie seguente : Pisum arvense è sostituita da : Pisum sativum 6 . All ' allegato II , parte I , punto 2 A , parte II , punto 2 A , è all ' allegato III le denominazioni delle specie seguenti : Agrostis canina ssp . canina Medicago varia Onobrychis sativa Pisum arvense sono sostituite da : Agrostis canina Medicago x varia Onobrychis viciifolia Pisum sativum 7 . All ' allegato II , parte I , punto 2 A , parte II , punto 2 A , e all ' allegato III le denominazioni delle specie seguenti : Vicia faba ssp . var . equina Vicia faba var . minor sono sostituite da : Vicia faba 8 . All ' allegato II , parte I , punto 2 B , lettera e ) , le denominazioni delle specie seguenti : Pisum arvense Vicia faba spp . sono sostituite da : Pisum sativum Vicia faba Articolo 2 La direttiva 66/402/CEE del Consiglio , relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali , è modificata come segue : 1 . All ' articolo 2 , paragrafo 1 , parte A , le denominazioni delle specie seguenti : Hordeum distichum L . - Orzo distico Hordeum polystichum L . - orzo polistico sono sostituite da : Hordeum vulgare L . - Orzo 2 . All ' articolo 2 , paragrafo 1 , parte A , le denominazioni delle specie seguenti : Triticum aestivum L . - Frumento tenero Triticum durum L . - Frumento duro sono sostituite da : Triticum aestivum L . emend . Fiori et Paol . - Frumento tenero Triticum durum Desf . - Frumento duro 3 . All ' allegato I , punto 5 B , lettera a ) , all ' allegato II , punto 1 A , punto 2 A , e all ' allegato III le denominazioni delle specie seguenti : Hordeum distichum Hordeum polystichum sono sostituite da : Hordeum vulgare Articolo 3 La direttiva 69/208/CEE del Consiglio , relativa alla commercializzazione delle sementi di pianti oleaginose e da fibra , è modificata come segue : 1 . Le denominazioni seguenti sostituiscono le denominazioni elencate nell ' articolo 2 , paragrafo 1 , parte A : Arachis hypogaea L . - Arachide Brassica juncea L . Czern . et Coss . in Czern . - Senape bruna Brassica napus L . ssp . oleifera ( Metzg . ) Sinsk . - Colza Brassica nigra ( L . ) W . Koch ) - Senape nera brassica rapa L . ( partim ) - Navette Cannabis sativa L . - Canapa Carum carvi L . - Cumino Glycine max ( L . ) Merr . - Soia Gossypium spp . - Cotone Helianthus annuus L . - Girasole Linum usitatissimum L . - Lino tessile , lino oleaginoso Papaver somniferum L . - Papavero Sinapis alba L . - Senape bianca 2 . All ' articolo 3 , paragrafo 1 , la denominazione della specie Brassica campestris L . ssp . oleifera ( Metzg . ) Sinsk . è soppressa . La denominazione Brassica rapa L . ( partim ) è aggiunta dopo la denominazione Brassica napus L . ssp . oleifera ( Metzg . ) Sinsk . 3 . All ' allegato I , punto 2 , la denominazione della specie seguente : Brassica napus oleifera è sostituita da : Brassica napus ssp . oleifera 4 . All ' allegato II , parte I , punto 3 A , la denominazione della specie brassica campestris ssp . oleifera è soppressa . La denominazione Brassica rapa è aggiunta dopo la denominazione Brassica napus ssp . oleifera 5 . All ' allegato III , la denominazione della specie seguente : Brassica campestris spp . oleifera è sostituita da : Brassica rapa Articolo 4 La direttiva 70/458/CEE del Consiglio , relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi , è modificata come segue : 1 . All ' articolo 2 , paragrafo 1 , parte A , le denominazioni delle specie seguenti : Citrullus vulgaris L . - Anguria Daucus carota L . ssp . sativus ( Hoffm . ) Hayek - Carota Petroselinum hortense Hoffm . - Prezzemolo Pisum sativum L . ( excl . P . arvense L . ) - Pisello Valerianella locusta ( L . ) Betcke ( V . olitoria Polt . ) - Valeriana Vicia faba major L . - Fava da orto sono sostituite da : Citrullus lanatus ( Thunb . ) Matsum . et Nakai - Anguria Daucus carota L . ) - Carota Petroselinum crispum ( Mill . ) Nym . ex A.W . Hill - Prezzemolo Pisum sativum L . ( partim ) - Pisello ad eccezione del pisello da foraggio Valerianella locusta ( L . ) Laterr . - Valeriana Vicia fada L . ( partim ) - Fava da orto 2 . All ' articolo 2 , paragrafo 1 , parte A , la denominazione della specie Solanum lycopersicum L . ( Lycopersicum esculentum Mill . ) - Pomodoro è soppressa . La denominazione Lycopersicon lycopersicum ( L . ) Karst . ex Farwell - Pomodoro è aggiunta dopo la denominazione : Lactuca sativa L . - Lattuga 3 . All ' allegato , punto 3 , lettera a ) , e all ' allegato III , punto 2 , le denominazione seguenti : Citrullus vulgaris Petroselinum hortense Solanum lycopersicum sono sostituite da : Citrullus lanatus Petroselinum crispum Lycopersicon lycopersium Articolo 5 Le disposizioni della presente direttiva non ostano l ' applicazione delle altre disposizioni delle direttive 66/401/CEE , 66/402/CEE , 69/208/CEE e 70/458/CEE e delle disposizioni della direttiva 70/457/CEE . Articolo 6 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1° luglio 1980 . Essi ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , il 27 giugno 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2298/66 . ( 2 ) GU n . L 350 del 14 . 12 . 1978 , pag . 27 . ( 3 ) GU n . L 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2309/66 . ( 4 ) GU n . L 169 del 10 . 7 . 1969 , pag . 3 . ( 5 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 7 . ( 6 ) GU n . L 236 del 26 . 8 . 1978 , pag . 13 . ( 7 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 1 . ( 8 ) GU n . L 16 del 20 . 1 . 1978 , pag . 23 . I..377X0534 COMMISSIONE RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1977 di un codice di condotta europeo concernente le trasazioni sui valori mobiliari ( 77/534/CEE ) RELAZIONE 1 . La realizzazione degli obiettivi enunciati all ' articolo 2 del Trattato di Roma , ed in particolare lo sviluppo armonioso delle attività economiche della Comunità , richiede che i capitali siano sufficientemente disponibili e le fonti dei medesimi abbastanza diversificate per poter finanziare nel modo più razionale gli investimenti nel Mercato comune . I mercati dei valori mobiliari dovrebbero rendere possibile , in ogni momento , un confronto molto ampio dell ' offerta e della domanda di capitali . Il buon funzionamento e l ' interpenetrazione di detti mercati devono essere pertanto considerati essenziali per l ' instaurazione di un « mercato comune » dei capitali . 2 . Anche se le disparità esistenti fra i vari mercati finanziari dei nove Stati membri non sono state finora un ostacolo insormontabile alla realizzazione di alcune transazioni internazionali , difficilmente si può contestare che l ' incompletezza delle informazioni sui valori stessi e l ' ignoranza delle regole in vigore sui vari mercati abbiano contribuito a limitare gli investimenti della grande maggioranza dei risparmiatori ai mercati dei paesi di residenza o a qualche grande titolo internazionale di indiscussa notorietà . È pertanto evidente che la riduzione di tali disparità potrebbe favorire l ' interpenetrazione dei mercati dei paesi membri , soprattutto se parallelamente si migliorassero le garanzie offerte ai rispamiatori . I . Il posto del codice di condotta europeo nei lavori di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 3 . Basandosi sulla sua decisione del 1968 relativa all ' informazione del pubblico sui valori mobiliari e sulle relative condizioni di transazione , la Commissione ha già proceduto a vari lavori d ' armonizzazione concernenti alcuni punti precisi come « il contenuto , il controllo e la diffusione del prospetto da pubblicare all ' atto dell ' ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori dei titoli emessi da società » ( 1 ) o « il coordinamento delle condizioni per l ' ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori » ( 2 ) . 4 . Parallelamente a questi lavori di armonizzazione , che danno luogo a direttive , e senza rinunciare a questa forma d ' armonizzazione che sola consente di conseguire l ' obiettivo voluto , cioè una vera e propria integrazione europea , la Commissione ritiene necessario raccomandare agli Stati , in un documento che tratta un insieme di problemi relativi alle transazioni sui valori mobiliari , di vigilare sul rispetto di un certo numero di principi , che sono già molto largamente ammessi nell ' insieme dei paesi europei , ma che vanno ribaditi e attuati al fine di contribuire a creare in un settore in perpetua evoluzione , un ' etica comune che agevolerà considerevolmente i lavori di armonizzazione in corso mediante l ' elaborazione di una direttiva , indicando già sin d ' ora lo spirito con il quale la Commissione intende portarli a termine . 5 . Il presente codice di condotta , adottato sotto forma di raccomandazione , merita dunque un posto a sè stante nei lavori d ' armonizzazione della Commissione - a motivo del primato riconosciuto all ' aspetto deontologico sull ' aspetto regolamentare ; - a motivo della sua preoccupazione di rispettare la dinamica del mercato finanziario e della vita degli affari , collocandosi deliberatamente in una prospettiva positiva di miglioramento dei meccanismi del mercato e dell ' efficacia di coloro che vi operano ; - a motivo del fatto che certi soggetti affrontati nel codice in maniera molto generale potranno essere ( e in certi casi lo sono già ) oggetto di proposte di direttive , non appena si ravviserà la necessità di un quadro giuridico più rigoroso . II . La portata giuridica della raccomandazione della Commissione 6 . La presente raccomandazione è indirizzata agli Stati membri affinchè vigilino sul rispetto , da parte di coloro che sono in grado di esercitare un ' influenza sul funzionamento dei mercati dei valori mobiliari , dei principi contenuti nel codice di condotta ; la Commissione ha potuto altresì constatare , dopo aver consultato gli ambienti interessati , che presso quest ' ultimi esiste un ampio consenso sui principi del codice . 7 . Sul piano del controllo del rispetto di tali principi , è ovvio che se in tutti gli Stati si può osservare che gli ambienti interessati sono consapevoli della necessità di controllare i mercati finanziari , sussistono tuttavia grandi divergenze sul modo di procedere a tale controllo . La raccomandazione , tenendo conto di tali divergenze , non chiede a ciascuno Stato membro che crei organismi specializzati , ma soltanto che coordini sul piano nazionale l ' azione delle varie associazioni e degli enti interessati . 8 . Bisogna tuttavia ricordare che l ' attuazione di un codice di condotta relativo alle transazioni sui valori mobiliari mediante raccomandazione non pregiudica minimamente la successiva adozione di direttive o di regolamenti nell ' una o nell ' altra delle materie trattate nel presente codice . Del resto , certi atti sono già in preparazione . 9 . Analogamente , non è escluso che certi Stati ritengano opportuno , per conformarsi alla raccomandazione , legiferare nell ' insieme dei settori o su uno dei soggetti trattati nel codice . II . Il contenuto del codice 10 . Il codice enuncia un obiettivo fondamentale , corredato di alcuni principi generali e di un certo numero di disposizioni complementari . 11 . I principi generali sono le disposizioni essenziali del codice e rivestono un ' importanza primordiale . Essi prevalgono largamente sulle disposizioni più particolareggiate che seguono e che ne sono solamente una illustrazione . Sono infatti i principi generali che devono permettere di rispettare l ' obiettivo fondamentale del codice : è alla luce di essi e senza limitarsi alla lettera delle disposizioni complementari che il contenuto del codice deve essere compreso ed interpretato . A ) Il primo principio generale pone l ' accento su tale aspetto dell ' interpretazione del codice . Esso ricorda che ogni operazione sul mercato dei valori mobiliari deve effettuarsi rispettando le regole e gli usi esistenti in ogni Stato membro , per assicurare il buon funzionamento dei mercati , regole ed usi cui si aggiungono o che ribadiscono i principi del codice di condotta europeo . B ) Il secondo principio generale tende all ' informazione completa e corretta dei risparmiatori perchù l ' ignoranza è sempre fonte d ' imperfezioni in un mercato , qualunque esso sia . Se l ' informazione non è data o è incomprensibile o male interpretata da coloro cui è destinata , se è volontariamente manipolata o alterata , il corso dei valori può divenire completamente artificiale e il mercato non può più adempiere alla sua funzione . Per questa ragione , numerose regole previste nella seconda parte trattano questo problema ( disposizioni complementari da 7 a 15 ) . Questa necessità di un ' informazione diffusa in maniera corretta concerne situazioni estremamente differenti , come l ' emissione o la negoziazione di valori mobiliari . Perciò , sono state elaborate in questo settore alcune proposte di direttiva ( concernenti in particolare l ' ammissione in borsa ) . C ) Il terzo principio generale concerne l ' uguaglianza degli azionisti . Malgrado le critiche , la Commissione ha ritenuto di dover mantenere il principio della uguaglianza di trattamento , illustrandone l ' applicazione con due regole complementari e ponendo soprattuto l ' accento su un obbligo concreto di pubblicità . La disposizione complementare n . 17 menziona l ' uguaglianza di trattamento che in caso di trasferimento d una partecipazione di controllo deve essere offerta agli altri azionisti si potrebbe realizzare in modi diversi per tener conto del fatto che in Germania esiste una norma che limita i poteri dell ' azionista dominante . Deve essere del tutto chiaro che il principio fondamentale dell ' uguaglianza degli azionisti trascende largamente la sfera d ' applicazione del codice . Esso non si limita , nel codice , alle cessioni di pacchetti azionari o ad alcune regole complementari che figurano nella seconda parte e che possono riferirvisi , quali lo sfruttamento d ' informazioni non pubblicate , che pone in condizioni svantaggiose quanti non dispongano di tali informazioni , o la compartimentazione dei mercati che può favorire alcuni compratori o venditori di valori mobiliari rispetto ad altri . È ovvio che è possibile menzionare soltanto alcune delle situazioni in cui tale principio può applicarsi ; difficilmente può essere completato in modo più preciso nella sfera d ' applicazione del codice , senza rischiare omissioni che sarebbero probabilmente subito sfruttate . Il principio indica un cammino da seguire e lo spirito con il quale talune operazioni devono essere condotte . D ) I principi generali 4 , 5 e 6 riguardano più precisamente alcune categorie di persone che incontestabilmente possono esercitare un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi del codice : i membri degli organi di vigilanza , di amministrazione e di direzione di una società ( principio 4 ) , gli intermediari finanziari e i professionisti in materia di operazioni su valori mobiliari ( principi 5 e 6 ) . Il quarto principio generale , dopo aver ricordato che il codice si applica in modo particolare ai membri degli organi di vigilanza , di amministrazione e di direzione delle società , menziona specialmente il loro dovere di astenersi da qualunque azione che possa ostacolare il buon funzionamento del mercato dei loro titoli e ledere gli altri azionisti . Sarebbe stato necessario poter aggiungere a ciò che l ' intervento dei responsabili sociali sul mercato dei titoli della loro società non può sempre essere una « azione » nel senso stretto del termine , in quanto possono esserci inerzia o omissione , altrettanto e talvolta anche più colpevoli di un ' azione . Il quinto principio generale raccomanda ai professionisti o almeno a tutti « coloro che operano abitualmente sui mercati di valori mobiliari » di non compromettere , ricercando un profitto immediato e sleale , la credibilità e l ' efficacia del mercato che è loro stesso interesse promuovere . I conflitti d ' interesse che possono sorgere , ad esempio nei diversi servizi di una banca , a causa della diversità dei ruoli che un funzionario di banca può svolgere presso la clientela , sono all ' origine del sesto principio generale . Pur ammettendo la difficoltà di precisare i limiti di un obbligo di discrezione , è opportuno mettere in rilievo il fatto che devono essere ricercati i mezzi per evitare questo genere di conflitti . Un esempio consentirà di comprendere la difficoltà di precisare la portata esatta di tale norma : il carattere confidenziale di un ' informazione all ' interno di un istituto finanziario deve essere così assoluto da no poter sconsigliare un investimento ( senza peraltro precisare le ragioni di una siffatta diffidenza ) dal momento che non si tratta d ' ottenere un utile ma di evitare una perdita ? In tal caso occorrebbe poter dare al cliente un consiglio illuminato , il che è effettivamente un ' interpretazione ragionevole del principio ; soltanto la pratica tuttavia potrà indicare se questa interpretazione della regola complementare n . 8 può diventare una fonte di abusi e se la raccomandazione della Commissione dovrà essere rafforzata su questo punto preciso . 12 . Le disposizioni complementari Come indica il loro nome , hanno il compito di completare i principi generali precisandoli e illustrandoli . Non essendo esaurienti , potranno essere completate , in funzione di situazioni concrete osservate sui vari mercati europei , in occasione delle riunioni di un comitato di contatto incaricato dell ' applicazione del codice . Le regole complementari si possono suddividere in due parti . A ) Le prime regole complementari precisano alcuni elementi di ciò che si deve intendere per « comportamento leale » degli intermediari finanziari . Oltre all ' osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari e degli usi in vigore , le regole da 1 a 6 descrivono alcune norme di condotta specifiche per gli intermediari . La principale riguarda evidentemente la raccomandazione di eseguire gli ordini su un mercato organizzato e i limiti posti alla controparte e alla compensazione , che non sono sconsigliate formalmente dal codice , ma che sarebbe molto opportuno sottoporre alla compensazione , che non sono sconsigliate formalmente dal codice , ma che sarebbe molto opportuno sottoporre alla vigilanza delle autorità di controllo , semprechù siano in grado di assumerne l ' onere . B ) Le regole complementari successive , a partire dalla regola 7 sino alla fine , si riferiscono alla necessità dell ' informazione . È chiaro che si eviterebbero molte irregolarità se un ' informazione corretta fosse resa pubblica molto rapidamente , riducendo così al minimo il tempo in cui un ' informazione importante non è diffusa . Le regole relative all ' informazione possono suddividersi in più parti secondo che si riferiscano : a ) alla creazione di un mercato artificiale ( disposizione n . 7 ) ; b ) allo sfruttamento illecito di un ' informazione che non è stata resa pubblica ma che se lo fosse ( o quando la sarà ) influenzerebbe il corso di uno o più valori in modo sensibile ( disposizioni n . 8 - 10 ) ; c ) alle informazioni che le autorità del mercato e le società devono fornire al pubblico ( disposizioni n . 11 - 14 ) ; d ) all ' eguaglianza di informazione di cui tutti gli investitori devono poter beneficiare ( disposizioni n . 15 e 16 ) e infine e ) all ' informazione che dev ' essere fornita in caso di acquisto o eventualemente di cessione di una partecipazione che consente di controllare de jure o de facto na società ( disposizioni n . 17 e 18 ) . IV . L ' applicazione del codice di condotta europeo 13 . Promulgando un codice di condotta europeo sotto forma di raccomandazione indirizzata agli Stati membri , la Commissione è conscia del fatto che la raccomandazione non vincola gli Stati in ordine ai risultati da raggiungere ; l ' applicazione del codice di condotta dipenderà dunque in larghissima misura dall ' attiva cooperazione di coloro che dovranno rispettarlo , e soprattutto dall ' autorità dell ' ente o degli enti che vigileranno sulla sua applicazione . 14 . È assolutamente essenziale che , tenendo conto delle strutture esistenti , in ciascuno Stato membro almeno un organismo ( autorità di controllo , organizzazione professionale , ecc . ) , sia incaricato di verificare l ' applicazione del codice di condotta sul piano nazionale . La designazione di questo o di questi organismi è un problema interno di ciascuno Stato . Non è necessario , nello spirito del codice , che gli organismi di vigilanza dispongano di poteri propri delle pubbliche autorità , poichù non si tratta di una regolamentazione che implica sanzioni penali . 15 . Tuttavia , dato che il codice di condotta dovrà essere rispettato nell ' insieme della Comunità , sarà necessario che rappresentanti di ciascuno degli organismi di vigilanza possano riunirsi in un comitato di contatto . La Commissione potrà ispirarsi ai lavori di questo comitato di contatto per aggiornare il presente codice di condotta , tenuto conto delle difficoltà incontrate o della prassi seguita nella sua applicazione . Per questi motivi , a norma delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare dell ' articolo 155 , la Commissione raccomanda agli Stati membri , fatte salve le disposizioni regolamentari o amministrative già esistenti : 1 ) di vigilare a che coloro che operano sui mercati dei valori mobiliari o sono in grado di esercitare un ' influenza sul funzionamento di tali mercati rispettino l ' obiettivo fondamentale , i principi generali e le disposizioni complementari contenute nel codice di condotta europeo che figura in allegato : 2 ) di coordinare , a tale scopo , l ' azione delle associazioni professionali e degli enti nazionali che , in ciascuno Stato , esercitano il controllo del buon funzionamento del mercato e del comportamento degli operatori ; 3 ) di designare uno più rappresentanti di tali associazioni ed enti , incaricati d ' informare ogni anno la Commissione , e per la prima volta un anno dopo l ' invio della presente raccomandazione , delle misure adottate per attuarla , nonchù della loro applicazione , delle difficoltà incontrate e dei suggerimenti che risultassero opportuni per completare o modificare il codice di condotta europeo ; 4 ) di adottare ogni altro misura da essi ritenuta necessaria per promuovere i principi contenuti nel codice e controllarne l ' applicazione . Fatto a Bruxelles , il 25 luglio 1977 . Per la Commissione Christofer TUGENDHAT Membro della Commissione ( 1 ) GU n . C 131 del 13 . 12 . 1972 . ( 2 ) GU n . C 56 del 10 . 3 . 1976 . ALLEGATO CODICE DI CONDOTTA EUROPEO CONCERNENTE LE TRANSAZIONI SUI VALORI MOBILIARI Obiettivo fondamentale Nell ' ambito dello sviluppo e dell ' integrazione dei mercati dei valori mobiliari nella Comunità europea , il presente codice di condotta raccomanda l ' osservanza di alcuni principi generali , corredati da disposizioni complementari . L ' obiettivo del presente codice è di formulare , sul piano europeo , le norme di un comportamento leale che contribuiscano al funzionamento efficace dei mercati di valori mobiliari ( ossia all ' incontro dell ' offerta e della domanda di capitali in condizioni ottimali ) garantendo un ' efficace protezione degli interessi del pubblico . Definizioni Ai senzi del presente codice si intendono : - per valori mobiliari : tutti i titoli negoziati o negoziabili su un mercato organizzato ; - per intermediari finanziari : ogni persona che , a titolo professionale , interviene nelle operazioni relative a valori mobiliari ; - per datori d ' ordine : ogni persona che , rispetto ad un titolo o al suo mercato , si trovi in posizione strategica ( per esempio gli amministratori ed i dirigenti di società , chi detiene od acquista grosse partecipazioni ) e tutti coloro che sono in grado di influenzare l ' opinione pubblica ( per esempio gli esperti di analisi finanziaria , giornalisti ) ; - per mercati di valori mobiliari : le borse valori e tutti i mercati organizzati dalle autorità competenti o sotto il loro controllo , nonchù tutte le transazioni su valori mobiliari comprese le transazioni a trattativa privata aventi come oggetto valori mobiliari , come quelli qui sopra definiti ; il termine mercato ( al singolare ) è riservato alla borsa valori o ai mercati organizzati ; - per autorità competenti : quelle che hanno il compito di vigilare sul buon funzionamento e sull ' informazione del mercato sul piano nazionale , ed in primo luogo le autorità di borsa e le commissioni di controllo . Principi generali 1 . L ' obiettivo del presente codice e i principi generali dovrebbero essere rispettati anche nei casi non espressamente contemplati da una disposizione complementare . Ogni operazione sui mercati di valori mobiliari implica il rispetto non soltanto della lettera ma anche dello spirito delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in ciascuno Stato nonchù dei principi di buona condotta in uso su detti mercati o raccomandati dal presente codice . 2 . Il pubblico deve disporre di un ' informazione leale , corretta , chiara , sufficiente e diffusa in tempo utile . L ' informazione sarà presentata in modo da poterne facilmente comprendere il significato e la portata . Spetta soprattutto a coloro che , a motivo della loro professione o delle loro funzioni , hanno il dovere o il potere di informare il pubblico , di vigilare a che ciò avvenga effettivamente e a che non sia favorita nessuna categoria di persone . 3 . Dovrebbe essere garantita l ' uguaglianza di trattamento ad ogni detentore di valori mobiliari dello stesso tipo , emessi dalla stessa società ; in particolare , ogni atto che implichi , direttamente o indirettamente , il trasferimento di una partecipazione che consenta di controllare , de jure o de facto , una società i cui titoli sono negoziati sui mercato , terrà conto del diritto di tutti gli azionisti ad essere trattati allo stesso modo . 4 . I membri degli organi di vigilanza , di amministrazione e di direzione di una società i cui titoli sono negoziati sul mercato , nonchù coloro che la controllano de jure o de facto , si comportano lealmente per realizzare l ' obiettivo fondamentale del presente codice di condotta . Pertanto , si astengono da ogni azione che possa ostacolare il funzionamento normale del mercato dei titoli della loro società e ledere gli altri azionisti . 5 . Coloro che operano abitualmente sui mercati dei valori mobiliari hanno il dovere di tenere un comportamento leale conforme all ' obiettivo del presente codice anche se ciò può privarli , in taluni casi , di vantaggi finanziari immediati . 6 . Gli intermediari finanziari si adoperano per evitare ogni conflitto d ' interessi sia tra essi stessi e i loro clienti o altre persone con le quali sono in rapporto d ' affari , sia tra queste ultime due categorie di persone . Se tuttavia sorge un conflitto del genere , devono adoperarsi per non trarre da tale situazione un vantaggio personale , diretto o indiretto , e per evitare ogni pregiudizio ai loro clienti o alle altre persone con le quali sono in rapporti d ' affari . Disposizioni complementari 1 . Tutti coloro che operano abitualemente sui mercati di valori mobiliari hanno il dovere di rafforzare la fiducia degli investitori nella lealtà del mercato , comportandosi con grande correttezza commerciale e rispettando la deontologia professionale . 2 . Gli intermediari finanziari hanno il dovere di vigilare con particolare attenzione sul rispetto dell ' obiettivo fondamentale e dei principi generali del presente codice di condotta . In particolare , rifiutano di associarsi con quanti tentassero di derogare alle disposizioni e ai principi contenuti nel comme 2 del principio generale n . 1 e non si prestano a manovre che potrebbero alterare il funzionamento normale del mercato . 3 . Nessuno può incitare una persona , intermediario o meno , a violare le disposizioni e i principi di cui al comma 2 del principio generale n . 1 nù esercitare pressioni per ottenere : 1 ) informazioni che non sono state rese pubbliche e non possono essere divulgate senza violare le norme relative a dette informazioni , 2 ) la realizzazione di un ' operazione irregolare o disonesta . 4 . Gli intermediari finanziari cercano e consigliano ai loro clienti le condizioni migliori per l ' esecuzione degli ordini loro affidati , rispettando l ' obiettivo fondamentale e i principi generali del codice . Eseguono gli ordini ricevuti su un mercato organizzato a meno che il datore d ' ordine non abbia espressamente impartito un ' istruzione contraria . Tuttavia , se le condizioni della negoziazione o la natura dei titoli rendono molto difficile o addirittura impossibile l ' esecuzione degli ordini su un mercato organizzato , gli intermediari finanziari possono divenire controparte dei loro clienti o compensare ordini al di fuori di tale mercato , vigilando tuttavia a che ciò non rechi nessun pregiudizio al loro cliente ed essendo in grado di rispondere a qualunque domanda delle autorità competenti sulla giustificazione , il numero e le condizioni delle operazioni così trattate . 5 . Gli intermediari finanziari si astengono dell ' indurre i loro clienti a procedere a vendite o ad acquisti al solo scopo di percepire commissioni . 6 . Gli intermediari finanziari non rivelano l ' identità dei loro datori d ' ordine , eccetto quando ciò sia richiesto dalla normativa nazionale o dalle autorità di controllo ( ed eventualmente quando si tratta di accertare eventuali reati perseguibili penalmente ) . 7 . Sono contrati all ' obiettivo del presente codice ogni tentativo o manovra di persone che , agendo individualmente o di concerto , tentino di realizzare o realizzino , con qualunque mezzo fraudolento , l ' aumento o il ribasso del prezzo dei valori mobiliari . Sono considerati mezzi fraudolenti , in particolare , la pubblicazione o la diffusione di informazioni false , esagerate o tendenziose , nonchù l ' uso di altri artifici aventi lo scopo di perturbare il funzionamento normale dei mercati . Gli intermediari , nonchù i membri degli organi di vigilanza , di amministrazione e di direzione delle società i cui titoli sono negoziati sui mercati dei valori mobiliari , che fossero a conoscenza di tentativi del genere o constatassero manovre in tal senso , si adoperano per prendere le misure necessarie per neutralizzarle , informandone immediatamente le autorità competenti e le società interessate . 8 . Gli intermediari finanziari procurano di consevare , anche fra i vari dipartimenti o servizi dei loro istituti , la segretezza delle informazioni di cui dispongono in virtù delle loro funzioni , che no sono ancora pubbliche e che , se lo fossero , potrebbero influenzare sensibilmente il corso di un valore mobiliare . In particolare , gli intermediari finanziari non possono utilizzare dette informazioni nù nelle operazioni che effettuano per proprio conto sui mercati di valori mobiliari , nù nelle operazioni che consigliano o effettuano per conto dei loro clienti . 9 . Chiunque , disponendo nell ' esercizio della sua professione o funzione di un ' informazione che non è stata resa pubblica , su una società o sul mercato dei suoi titoli o su ogni avvenimento riguardante il mercato in generale , informazione che se fosse pubblicata potrebbe influenzare sensibilmente il corso di uno o puù valori mobiliari , si astiene dall ' effettuare , direttamente o indirettamente , qualsiasi operazione utilizzando detta informazione , nonchù dal comunicarla ad un terzo affinchù ne tragga un utile prima che sia resa pubblica . 10 . I mercati dei valori mobiliari devono essere sufficientemente aperti per evitare la compartimentazione che potrebbe consentire di negoziare uno stesso titolo contemporaneamente su mercati diversi a prezzi diversi . 11 . Quando un valore mobiliare è negoziato sul mercato , il pubblico viene informato , indipendentemente dai vari corsi delle transazioni , del volume delle transazioni , a me che l ' organizzazione del mercato gli dia la possibilità di valutare , con altri mezzi , la liquidità del suo investimento . 12 . Qualunque società i cui titoli siano negoziati sui « mercati di valori mobiliari » deve pubblicare periodicamente , ed almeno ogni sei mesi , un ' informazione chiara , precisa , completa e aggiornata , sulla sua attività , i suoi risultati e la sua situazione finanziaria . Anche ogni fatto o decisione importante che possa influenzare sensibilmente il corso dei valori mobiliari dovrebbero essere resi pubblici immediatamente . 13 . Qualora un fatto o una decisione importante , di cui alla disposizione precedente , non possano essere resi pubblici immediatamente , ad esempio poichù può risultarne un pregiudizio grave alla società o poichù alcune formalità non sono ancora state espletate , ma la società ritenga esservi un rischio che siano fatti trapelare , essa ne informa le autorità competenti che adottano le misure necessarie per salvaguardare il buon funzionamento del mercato fino a che il fatto o la decisione possa essere resa pubblica . Dette autorità in particolare , se ciò risultasse indispensabile , possono sospendere le negoziazioni per tutto il periodo necessario . 14 . È auspicabile che l ' emissione pubblica di titoli sia preceduta dalla pubblicazione di un prospetto . L ' esistenza del prospetto e il luogo o i luoghi dove è possibile procurarselo sono menzionati nella pubblicità di qualsiasi genere concernente l ' emissione . 15 . Nessun investitore o gruppo di investitori può essere trattato , sul piano dell ' informazione , più favorevolmente di altri o del pubblico . L ' accesso all ' informazione è aperto senza retrizioni a tutti gli investitori . 16 . All ' atto di ciascuna emissione di titoli della stessa categoria che sono o possono essere negoziati simultaneamente su più mercati , l ' emittente deve adoperarsi per evitare di favorire l ' uno di essi . 17 . Ogni operazione che implichi il trasferimento di una partecipazione di controllo ai sensi del principio generale n . 3 non dovrebbe avvenire clandestinamente , senza che gli altri azionisti e le autorità di controllo del mercato ne siano informati . È auspicabile che la facoltà di cedere i propri titoli alle medesime condizioni sia offerta a tutti gli azionisti della società il cui controllo è stato trasferito , salvo che beneficino di una protezione che si consideri equivalente . 18 . Ogni acquisto o tentativo di acquisto sul mercato , di una partecipazione di controllo ai sensi del principio generale n . 3 , effettuato isolatamente o mediante azione concertata , senza che il pubblico ne sia informa , è contrario all ' obiettivo e allo spirito del presente codice .