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Infant and follow-on formula – composition and information
Formule per lattanti e formule di proseguimento — composizione e informazione
Formule per lattanti e formule di proseguimento — composizione e informazione
Le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino devono portare i nomi previsti per ciascuna lingua ufficiale dell’Unione europea (Unione). In italiano sono rispettivamente «formula per lattanti» e «formula di proseguimento».
Le formule per lattanti e le formule di proseguimento:
Nessun prodotto diverso dalle formule per lattanti può essere commercializzato o comunque presentato come un prodotto idoneo a soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti in buona salute nei primi mesi di vita.
Le formule devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1169/2011 che stabilisce le informazioni sugli alimenti per i consumatori, con le seguenti ulteriori informazioni:
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento devono fornire le informazioni necessarie riguardo all’utilizzo appropriato dei prodotti. Questo ai fini di non scoraggiare l’allattamento al seno. Inoltre le informazioni devono evitare qualsiasi rischio di confusione tra le formule per lattanti e le formule di proseguimento.
Oltre alle informazioni di cui il regolamento (UE) n. 1169/2011, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria per le formule per lattanti e le formule di proseguimento deve indicare la quantità di ogni sostanza minerale e ogni vitamina elencata rispettivamente nell’allegato del presente regolamento e presente nel prodotto, ad eccezione del molibdeno e della quantità di sale.
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrata con la quantità dei componenti di proteina, carboidrati o grassi, e il rapporto proteine di siero di latte/caseina, e altre sostanze elencate neghi allegati del presente regolamento o nell’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013.
Sulle formule per lattanti non devono essere fornite indicazioni nutrizionali e sulla salute.
La dicitura «unicamente lattosio» può essere utilizzata a condizione che il lattosio sia l’unico carboidrato presente nel prodotto. La dicitura «senza lattosio» può essere utilizzata a condizione che il contenuto di lattosio non sia superiore a 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal).
Se la dicitura «senza lattosio» viene utilizzata per le formule prodotte con fonti proteiche diverse dagli isolati proteici della soia, essa deve essere accompagnata dalla dicitura «non idoneo ai lattanti con galattosemia3». La dicitura «contiene acido docosaesaenoico (DHA)4» o «contiente DHA» (come prescritto dalla legge per tutte le formule per lattanti) può essere utilizzata solo per le formule per lattanti immesse sul mercato prima del .
La pubblicità delle formule per lattanti, che deve contenere solo informazioni di carattere scientifico e fattuale, è limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e alle pubblicazioni scientifiche. Gli Stati membri possono applicare norme più severe, come vietare tale pubblicità. La pubblicità non deve promuovere o instaurare la convinzione che l’allattamento artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno.
Sono vietate la pubblicità nei punti di vendita, la distribuzione di campioni o il ricorso a qualsiasi altra forma di promozione intese a promuovere la vendita delle formule per lattanti direttamente al consumatore.
Gli Stati membri dell’Unione devono garantire che vengano fornite informazioni obiettive sull’alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. Il materiale informativo e didattico deve fornire chiare informazioni sui punti seguenti:
Tali informazioni devono indicare le conseguenze sociali e finanziarie dell’utilizzo delle formule per lattanti, i rischi per la salute derivanti dall’utilizzo di alimenti o di metodi di alimentazione non appropriati e i rischi per la salute derivanti dall’utilizzo scorretto delle formule per lattanti. Detto materiale non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l’uso di tali alimenti.
Quando una formula per lattanti è immessa sul mercato, l’operatore del settore alimentare deve notificare alle autorità nazionali le informazioni sull’etichetta inviando un modello dell’etichetta utilizzata e di tutte le informazioni pertinenti considerate necessarie a dimostrare la conformità al presente regolamento. Ciò si applica anche alle formule di proseguimento a base di idrolizzati di proteine o che comprendono determinate sostanze.
Si applica dal , ad eccezione delle norme relative alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento a base di idrolizzati di proteine, che vengono applicate dal .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/127 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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