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Alimenti destinati a categorie specifiche

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento:

  • intende garantire una migliore tutela dei consumatori riguardo ai contenuti e alla commercializzazione di:
    • alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, nonché agli alimenti a fini medici speciali;
    • sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso;
  • intende offrire una maggiore certezza giuridica alle imprese operanti nel settore e alle autorità nazionali che ne applicheranno le norme;
  • sostituisce l’attuale abbondanza di norme accumulate nel corso di tre decenni e divenute complesse e frammentate.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) n. 609/2013 rafforza le norme in materia di alimenti destinati a categorie vulnerabili della popolazione che necessitano di particolare protezione, quali lattanti e bambini fino a tre anni, persone sovrappeso o affette da obesità e persone con condizioni mediche specifiche, ad esempio persone affette da disordini del metabolismo.

L’allegato del regolamento comprende un elenco unico di sostanze, tra cui minerali e vitamine, che è possibile aggiungere a tali prodotti alimentari, e va a sostituire i tre elenchi presenti nella legislazione precedente.

Etichettatura

Inoltre, il regolamento affida alla Commissione europea la responsabilità dell’adozione, per mezzo di atti delegati, di norme specifiche in materia di composizione ed etichettatura per le seguenti categorie di alimenti:

  • alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
  • alimenti a base di cereali e di altro tipo destinati ai bambini;
  • alimenti destinati a fini medici speciali; e
  • sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

Dall’entrata in vigore del regolamento in data , gli alimenti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari (si veda la sintesi). Un atto di esecuzione della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, garantiva la trasmissione delle norme su tali prodotti a tale regolamento. A differenza della legislazione precedente, tali norme si applicano ad alimenti non preconfezionati, come quelli serviti nei ristoranti.

Atti delegati

La Commissione europea ha adottato i seguenti atti delegati a integrazione del regolamento (UE) n. 609/2013:

  • il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia, modificato dai regolamenti delegati (UE) 2018/561, (UE) 2019/828, (UE) 2021/572 e (UE) 2021/1041;
  • il regolamento delegato (UE) 2016/128 relativo alle prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali, modificato dai regolamenti delegati (UE) 2020/566 e (UE) 2021/1040;
  • il regolamento delegato (UE) 2017/1798 relativo alle prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

Relazioni sui prodotti a base di latte per i bambini e sugli alimenti destinati agli sportivi

Il regolamento (UE) n. 609/2013 richiede inoltre alla Commissione, in seguito alla consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (si veda la sintesi), di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio:

  • una relazione sulle bevande a base di latte («latte di crescita») e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, esaminando l’esigenza di elaborare norme specifiche in materia di composizione ed etichettatura per tale tipo di prodotto;
  • una relazione sugli alimenti destinati a sportivi, esaminando l’esigenza di elaborare norme specifiche in materia di composizione ed etichettatura.

Le due relazioni sono giunte alla conclusione che non fossero necessarie norme specifiche per tali prodotti, che risultano pertanto regolamentati dalla legislazione alimentare generale, ovvero il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute (si veda la sintesi).

Modifiche del regolamento (UE) n. 609/2013

La Commissione ha modificato l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 mediante due regolamenti delegati:

  • il regolamento delegato (UE) 2017/1091 riguarda l’elenco delle sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali;
  • il regolamento delegato (UE) 2021/571 riguarda l’elenco delle sostanze che possono essere aggiunte alle formule di proseguimento per lattanti, agli alimenti per la prima infanzia, agli alimenti a base di cereali.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 609/2013 abroga le direttive 92/52/CEE, 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE, 2006/141/CE, 2009/39/CE e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal , ad eccezione dell’articolo 11 (requisiti di composizione e di informazione), dell’articolo 16 (aggiornamento dell’elenco comunitario), dell’articolo 18 (atti delegati) e dell’articolo 19 (procedura d’urgenza), i quali erano già in vigore dal .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del , pag. 35).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 609/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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