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Il regolamento:
Il regolamento (UE) n. 609/2013 rafforza le norme in materia di alimenti destinati a categorie vulnerabili della popolazione che necessitano di particolare protezione, quali lattanti e bambini fino a tre anni, persone sovrappeso o affette da obesità e persone con condizioni mediche specifiche, ad esempio persone affette da disordini del metabolismo.
L’allegato del regolamento comprende un elenco unico di sostanze, tra cui minerali e vitamine, che è possibile aggiungere a tali prodotti alimentari, e va a sostituire i tre elenchi presenti nella legislazione precedente.
Inoltre, il regolamento affida alla Commissione europea la responsabilità dell’adozione, per mezzo di atti delegati, di norme specifiche in materia di composizione ed etichettatura per le seguenti categorie di alimenti:
Dall’entrata in vigore del regolamento in data , gli alimenti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari (si veda la sintesi). Un atto di esecuzione della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, garantiva la trasmissione delle norme su tali prodotti a tale regolamento. A differenza della legislazione precedente, tali norme si applicano ad alimenti non preconfezionati, come quelli serviti nei ristoranti.
La Commissione europea ha adottato i seguenti atti delegati a integrazione del regolamento (UE) n. 609/2013:
Il regolamento (UE) n. 609/2013 richiede inoltre alla Commissione, in seguito alla consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (si veda la sintesi), di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio:
Le due relazioni sono giunte alla conclusione che non fossero necessarie norme specifiche per tali prodotti, che risultano pertanto regolamentati dalla legislazione alimentare generale, ovvero il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute (si veda la sintesi).
La Commissione ha modificato l’allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 mediante due regolamenti delegati:
Il regolamento (UE) n. 609/2013 abroga le direttive 92/52/CEE, 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE, 2006/141/CE, 2009/39/CE e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009.
Il regolamento si applica a partire dal , ad eccezione dell’articolo 11 (requisiti di composizione e di informazione), dell’articolo 16 (aggiornamento dell’elenco comunitario), dell’articolo 18 (atti delegati) e dell’articolo 19 (procedura d’urgenza), i quali erano già in vigore dal .
Per maggiori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del , pag. 35).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 609/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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