Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Etichettatura dei prodotti alimentari

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento intende garantire ai consumatori il diritto all’informazione, stabilendo principi generali, requisiti e responsabilità in materia di etichettatura dei prodotti alimentari che consumano.
  • Offre una flessibilità sufficiente per rispondere ai futuri sviluppi nel settore alimentare.
  • Fonde la normativa precedente, la direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e la direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • La legislazione si applica a tutte le imprese, a tutte le fasi della filiera alimentare e a tutti i prodotti alimentari destinati al consumo finale. Ciò comprende i prodotti alimentari consegnati o forniti alla collettività.

Responsabilità di informare

  • La responsabilità di fornire le informazioni necessarie e di garantirne la correttezza spetta all’azienda produttrice che commercializza i prodotti alimentari a proprio nome. Qualora l’azienda abbia sede al di fuori dell’Unione europea (Unione), la responsabilità ricade sull’importatore.

Informazioni obbligatorie

  • Determinate informazioni sono obbligatorie, tra cui:
    • il nome del prodotto alimentare;
    • l’elenco degli ingredienti;
    • il contenuto netto;
    • la data di scadenza;
    • le istruzioni per l’uso, se del caso;
    • il nome e l’indirizzo dell’operatore;
    • la dichiarazione nutrizionale.
  • La norma generale richiede che l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza sia obbligatoria qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese di origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare. Ciò vale in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l’alimento abbia un differente paese di origine o luogo di provenienza.
  • L’etichettatura relativa all’origine deve essere fornita per carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e pollame. Sono presenti norme di origine obbligatorie specifiche a livello dell’Unione per prodotti alimentari, quali miele (direttiva 2001/110/CE), frutta e verdura e olio di oliva (regolamento (UE) n. 1308/2013), pesce (regolamento (UE) n. 1379/2013) e carni bovine e prodotti a base di carni bovine (regolamento (CE) n. 1760/2000).
  • Le informazioni obbligatorie devono essere rese disponibili senza costi aggiuntivi ai consumatori che utilizzano la vendita a distanza per comprare prodotti alimentari, prima che effettuino l’acquisto.
  • Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere fornito per le bevande che contengono più dell’1,2 % di alcol in volume.
  • Ulteriori informazioni obbligatorie devono essere fornite per alcuni tipi di prodotti alimentari, tra cui quelli contenenti edulcoranti, sale di ammonio o un elevato tenore di caffeina.
  • Il contenuto netto dei prodotti alimentari e dei liquidi deve essere espresso in litri, centilitri, millilitri, chilogrammi o grammi.
  • Determinati prodotti alimentari sono esenti dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria, quali piante aromatiche, spezie, aromi e tisane.
  • Altri prodotti alimentari, in particolare frutta e verdura fresca, acqua gassata, aceto e prodotti lattiero-caseari come formaggio, burro, panna e latte fermentato, non hanno bisogno di fornire un elenco degli ingredienti.
  • Le informazioni sui prodotti alimentari non devono indurre in errore il pubblico, in particolare suggerendo di possedere caratteristiche particolari o effetti che non hanno. Devono essere precise, chiare e di facile comprensione per il consumatore.

La Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, che si basa sull’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che stabilisce le norme dettagliate per l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un prodotto alimentare. Il presente regolamento, in vigore dal , richiede che il paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario siano indicati sull’etichetta in caso questo non corrisponda al paese di origine o al luogo di provenienza forniti per il prodotto alimentare. Stabilisce altresì le norme relative alla dimensione minima del carattere e al posizionamento di tale etichetta.

Nel 2018, la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa alle domande e risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 per coadiuvare gli operatori del settore alimentare e le autorità nazionali nell’applicazione del regolamento.

Nel 2020, la Commissione ha pubblicato una comunicazione riportante gli orientamenti per gli operatori del settore alimentare e le autorità nazionali in merito all’applicazione delle norme relative all’etichettatura quando il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare sono indicati e non corrispondono a quello del loro ingrediente primario, al paese di origine o al luogo di provenienza.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal , a eccezione dell’introduzione di una dichiarazione nutrizionale (dal ) e dei requisiti specifici concernenti la designazione della «carne macinata» () e l’indicazione dell’ingrediente primario ().

CONTESTO

La libera circolazione di alimenti sicuri e sani nell’Unione costituisce un grande vantaggio per la salute pubblica e il benessere e rappresenta una caratteristica essenziale del mercato unico. Oltre a garantire un elevato livello di tutela della salute, il diritto dell’Unione garantisce che i consumatori dispongano di informazioni adeguate per compiere scelte informate per quanto riguarda i prodotti alimentari che acquistano e mangiano.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del , pag. 18).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1169/2011 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

Top