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Il regolamento intende garantire ai consumatori il diritto all’informazione, stabilendo principi generali, requisiti e responsabilità in materia di etichettatura dei prodotti alimentari che consumano.
Offre una flessibilità sufficiente per rispondere ai futuri sviluppi nel settore alimentare.
Fonde la normativa precedente, la direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e la direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La legislazione si applica a tutte le imprese, a tutte le fasi della filiera alimentare e a tutti i prodotti alimentari destinati al consumo finale. Ciò comprende i prodotti alimentari consegnati o forniti alla collettività.
Responsabilità di informare
La responsabilità di fornire le informazioni necessarie e di garantirne la correttezza spetta all’azienda produttrice che commercializza i prodotti alimentari a proprio nome. Qualora l’azienda abbia sede al di fuori dell’Unione europea (Unione), la responsabilità ricade sull’importatore.
Informazioni obbligatorie
Determinate informazioni sono obbligatorie, tra cui:
il nome del prodotto alimentare;
l’elenco degli ingredienti;
il contenuto netto;
la data di scadenza;
le istruzioni per l’uso, se del caso;
il nome e l’indirizzo dell’operatore;
la dichiarazione nutrizionale.
La norma generale richiede che l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza sia obbligatoria qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese di origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare. Ciò vale in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l’alimento abbia un differente paese di origine o luogo di provenienza.
Le informazioni obbligatorie devono essere rese disponibili senza costi aggiuntivi ai consumatori che utilizzano la vendita a distanza per comprare prodotti alimentari, prima che effettuino l’acquisto.
Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere fornito per le bevande che contengono più dell’1,2 % di alcol in volume.
Ulteriori informazioni obbligatorie devono essere fornite per alcuni tipi di prodotti alimentari, tra cui quelli contenenti edulcoranti, sale di ammonio o un elevato tenore di caffeina.
Il contenuto netto dei prodotti alimentari e dei liquidi deve essere espresso in litri, centilitri, millilitri, chilogrammi o grammi.
Determinati prodotti alimentari sono esenti dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria, quali piante aromatiche, spezie, aromi e tisane.
Altri prodotti alimentari, in particolare frutta e verdura fresca, acqua gassata, aceto e prodotti lattiero-caseari come formaggio, burro, panna e latte fermentato, non hanno bisogno di fornire un elenco degli ingredienti.
Le informazioni sui prodotti alimentari non devono indurre in errore il pubblico, in particolare suggerendo di possedere caratteristiche particolari o effetti che non hanno. Devono essere precise, chiare e di facile comprensione per il consumatore.
La Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, che si basa sull’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che stabilisce le norme dettagliate per l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un prodotto alimentare. Il presente regolamento, in vigore dal , richiede che il paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario siano indicati sull’etichetta in caso questo non corrisponda al paese di origine o al luogo di provenienza forniti per il prodotto alimentare. Stabilisce altresì le norme relative alla dimensione minima del carattere e al posizionamento di tale etichetta.
Nel 2018, la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa alle domande e risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 per coadiuvare gli operatori del settore alimentare e le autorità nazionali nell’applicazione del regolamento.
Nel 2020, la Commissione ha pubblicato una comunicazione riportante gli orientamenti per gli operatori del settore alimentare e le autorità nazionali in merito all’applicazione delle norme relative all’etichettatura quando il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare sono indicati e non corrispondono a quello del loro ingrediente primario, al paese di origine o al luogo di provenienza.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal , a eccezione dell’introduzione di una dichiarazione nutrizionale (dal ) e dei requisiti specifici concernenti la designazione della «carne macinata» () e l’indicazione dell’ingrediente primario ().
CONTESTO
La libera circolazione di alimenti sicuri e sani nell’Unione costituisce un grande vantaggio per la salute pubblica e il benessere e rappresenta una caratteristica essenziale del mercato unico. Oltre a garantire un elevato livello di tutela della salute, il diritto dell’Unione garantisce che i consumatori dispongano di informazioni adeguate per compiere scelte informate per quanto riguarda i prodotti alimentari che acquistano e mangiano.
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del , pag. 18).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1169/2011 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (GU C 32 del , pag. 1).
Comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU C 196, dell’, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del , recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento (GU L 131 del , pag. 8).
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del , pag. 671).
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’, pag. 1).