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Document 32003R0953

    Regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali

    GU L 135 del 3.6.2003, p. 5–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/06/2016; abrogato e sostituito da 32016R0793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/953/oj

    3.6.2003   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 135/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 953/2003 DEL CONSIGLIO

    del 26 maggio 2003

    inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 21 febbraio 2001 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa ad un'azione accelerata di lotta contro le più importanti malattie trasmissibili nel quadro della riduzione della povertà secondo la quale la Commissione è incaricata, tra l'altro, di definire un sistema globale di graduazione dei prezzi per i medicinali essenziali di prevenzione, diagnosi e trattamento dell'HIV/AIDS, della tubercolosi e della malaria nonché delle malattie ad esse connesse per i paesi in via di sviluppo più poveri, e di prevenire la diversione di questi prodotti verso altri mercati con l'introduzione di efficaci misure di salvaguardia.

    (2)

    In una risoluzione del 14 maggio 2001 relativa ad un'azione accelerata contro l'HIV, la tubercolosi e la malaria, il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare le disposizioni di salvaguardia contro la diversione dei farmaci a basso prezzo destinati ai mercati poveri e di prevenire l'erosione dei prezzi sui mercati dei paesi sviluppati.

    (3)

    In una risoluzione del 15 marzo 2001 sull'accesso ai medicinali per le vittime dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo il Parlamento europeo ha rilevato l'inclusione di un impegno nei confronti di una graduazione dei prezzi nel programma d'azione della Commissione, chiedendo che venisse istituito un sistema che consenta a paesi in via di sviluppo un equo accesso a medicinali e vaccini a prezzi accessibili.

    (4)

    Molti dei paesi in via di sviluppo più poveri hanno urgentemente bisogno di accedere ai medicinali essenziali a prezzi abbordabili per il trattamento delle malattie trasmissibili. Questi paesi dipendono fortemente dalle importazioni di farmaci poiché la loro produzione locale è minima.

    (5)

    È necessaria una differenziazione dei prezzi tra i mercati dei paesi sviluppati e quelli dei paesi in via di sviluppo più poveri, per garantire che questi ultimi possano rifornirsi di prodotti farmaceutici essenziali a prezzi fortemente ridotti. Tali prezzi fortemente ridotti non possono pertanto essere considerati un riferimento per il prezzo da pagare per i medesimi prodotti sui mercati dei paesi sviluppati.

    (6)

    Nella maggior parte dei paesi sviluppati esistono strumenti legislativi e di regolamentazione per prevenire l'importazione, in determinate circostanze, di prodotti farmaceutici, ma essi rischiano di risultare insufficienti nel caso in cui sui mercati dei paesi in via di sviluppo più poveri siano venduti grossi volumi di farmaci fortemente scontati e l'interesse economico di una diversione degli scambi verso i mercati a prezzi alti possa pertanto aumentare sostanzialmente.

    (7)

    È necessario incoraggiare le industrie farmaceutiche a mettere a disposizione prodotti farmaceutici a prezzi fortemente ridotti in quantità sostanzialmente più consistenti, assicurando, con il presente regolamento, che tali prodotti restino su tali mercati. Le donazioni di prodotti farmaceutici e di prodotti venduti con contratti concessi in seguito a bandi di gara indetti dai governi nazionali o da organismi internazionali preposti agli appalti, ovvero nel contesto di un partenariato convenuto tra il fabbricante ed il governo di un paese di destinazione possono rientrare nel presente regolamento, alle stesse condizioni, tenendo presente che tali donazioni non contribuiscono a migliorare durevolmente l'accesso ai prodotti in questione.

    (8)

    Ai fini del presente regolamento è necessario definire una procedura che individui i prodotti, i paesi e le malattie oggetto del presente regolamento.

    (9)

    Il presente regolamento si prefigge di evitare che i prodotti a prezzi graduati siano importati nella Comunità. Sono previste deroghe in determinate circostanze purché sia rigorosamente garantito che la destinazione finale dei prodotti in questione è uno dei paesi elencati nell'allegato II.

    (10)

    I fabbricanti dei prodotti a prezzi graduati devono differenziarne l'aspetto per agevolarne l'individuazione.

    (11)

    Sarà opportuno riesaminare gli elenchi delle malattie e dei paesi di destinazione contemplati dal presente regolamento, nonché le formule per l'individuazione dei prodotti a prezzi graduati, alla luce, tra l'altro, dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento.

    (12)

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1).

    (13)

    Per quanto riguarda i prodotti a prezzi graduati contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati all'uso personale, si applicano le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, attualmente in revisione, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (2).

    (14)

    Allorché sono stati sequestrati prodotti a prezzi graduati a norma del presente regolamento, l'autorità competente ha la facoltà, in conformità del diritto nazionale ed al fine di assicurare che detti prodotti siano destinati all'uso per il quale erano previsti a pieno vantaggio dei paesi elencati nell'allegato II, decidere di metterli a disposizione per scopi umanitari in tali paesi. In assenza di una decisione in tal senso i prodotti sequestrati dovrebbero essere distrutti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Il presente regolamento definisce:

    a)

    i criteri per stabilire che cosa sia un prodotto a prezzo graduato;

    b)

    le condizioni alle quali le autorità doganali intervengono;

    c)

    le misure che sono adottate dalle competenti autorità degli Stati membri.

    2.   Ai fini del presente regolamento s'intende per:

    a)

    «prodotto a prezzo graduato»: qualsiasi prodotto farmaceutico utilizzato per prevenire, diagnosticare o trattare le malattie di cui all'allegato IV, il cui prezzo sia fissato conformemente ad uno dei metodi facoltativi di calcolo dei prezzi previsti all'articolo III, verificato dalla Commissione o da un revisore contabile esterno come descritto all'articolo 4 e figurante nell'elenco dei prodotti a prezzi graduati di cui all'allegato I;

    b)

    «paesi di destinazione»: i paesi elencati nell'allegato II;

    c)

    «autorità competente»: un'autorità designata da uno Stato membro per stabilire se i prodotti sospesi dalle autorità doganali dello stesso Stato membro siano prodotti a prezzi graduati e per dare istruzioni a seconda del risultato dell'esame.

    Articolo 2

    1.   È vietato importare nella Comunità prodotti a prezzi graduati ai fini dell'immissione in libera pratica, della riesportazione o del collocamento in regime sospensivo, in una zona franca o in un deposito franco.

    2.   Le seguenti operazioni non sono soggette al divieto relativo ai prodotti a prezzi graduati di cui al paragrafo 1:

    a)

    la riesportazione verso i paesi di destinazione;

    b)

    il collocamento in regime di transito o in un deposito doganale ovvero in una zona franca o in un deposito franco ai fini della riesportazione verso un paese di destinazione.

    Articolo 3

    Il prezzo graduato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto ii), del presente regolamento può, a scelta del richiedente, essere:

    a)

    non superiore alla percentuale stabilita nell'allegato III del prezzo medio ponderato franco fabbrica applicato da un fabbricante nei mercati dell'OCSE per lo stesso prodotto al momento della domanda, oppure, in alternativa;

    b)

    pari ai costi di produzione diretti del fabbricante, maggiorati di una percentuale massima stabilita nell'allegato III.

    Articolo 4

    1.   Affinché un prodotto farmaceutico possa beneficiare del presente regolamento, i fabbricanti o gli esportatori di prodotti farmaceutici presentano domanda alla Commissione.

    2.   Ogni domanda rivolta alla Commissione contiene le seguenti informazioni:

    i)

    il nome del prodotto e l'ingrediente attivo del prodotto a prezzo graduato nonché sufficienti informazioni per verificare quale malattia esso è inteso a prevenire, diagnosticare o trattare;

    ii)

    il prezzo proposto, in relazione ad una delle opzioni di calcolo indicate all'articolo 3 con dettagli sufficienti a consentire una verifica. Anziché fornire tali informazioni dettagliate, il richiedente può presentare un certificato rilasciato da un revisore contabile esterno, nel quale si dichiara che il prezzo è stato verificato e ottempera ad uno dei criteri di cui all'allegato III. Il revisore contabile esterno è nominato previo accordo fra il fabbricante e la Commissione. Le informazioni trasmesse dal richiedente al revisore contabile sono riservate;

    iii)

    il paese o i paesi di destinazione cui il richiedente intende vendere il prodotto in questione;

    iv)

    il numero di codice basato sulla nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), ed eventualmente integrato dalle sottovoci TARIC, per individuare con certezza i prodotti in questione;

    v)

    qualsiasi misura adottata dal fabbricante o dall'esportatore per rendere il prodotto a prezzo graduato facilmente distinguibile dai prodotti identici messi in vendita nella Comunità.

    3.   In conformità delle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione determina se un prodotto soddisfa i criteri stabiliti nel presente regolamento.

    4.   Se sono soddisfatti i requisiti previsti dal presente regolamento, il prodotto è aggiunto all'elenco dell'allegato I nell'aggiornamento immediatamente successivo. Il richiedente è informato della decisione della Commissione entro quindici giorni.

    5.   Qualora una domanda non contenga sufficienti dettagli per consentire un esame di merito, la Commissione sollecita per iscritto il richiedente a presentare le informazioni mancanti. Se il richiedente non completa la domanda entro il termine stabilito nella comunicazione, la domanda è considerata nulla e non avvenuta.

    6.   Se la Commissione conclude che la domanda non soddisfa i criteri esposti nel presente regolamento, la domanda è respinta e il richiedente è informato entro quindici giorni dalla decisione. Nulla osta a che il richiedente ripresenti una domanda modificata per lo stesso prodotto.

    7.   I prodotti destinati ad essere donati a destinatari in uno dei paesi elencati nell'allegato II possono essere notificati con la stessa procedura per essere approvati e inseriti nell'allegato I.

    8.   L'allegato I del presente regolamento è aggiornato ogni due mesi dalla Commissione.

    9.   Nei casi in cui sono necessari adeguamenti degli allegati II, III e IV si applica la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

    Articolo 5

    1.   La Commissione è assistita da un comitato.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

    4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 6

    Un prodotto approvato in quanto prodotto a prezzo graduato e inserito nell'elenco dell'allegato I resta in tale elenco fintantoché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 e sono presentate alla Commissione relazioni annuali sulla vendite a norma dell'articolo 11. Il richiedente è tenuto a informare la Commissione di ogni cambiamento intervenuto nel campo di applicazione o nelle condizioni di cui all'articolo 4, per assicurare il rispetto dei relativi requisiti.

    Articolo 7

    Il logo permanente indicato all'allegato V è apposto su ogni imballaggio, ogni prodotto e ogni documento relativo al prodotto approvato, venduto a prezzo graduato ai paesi di destinazione. Ciò vale fintantoché il prodotto a prezzo graduato in questione figura nell'elenco dell'allegato I.

    Articolo 8

    1.   Quando vi sia motivo di sospettare che, malgrado il divieto di cui all'articolo 2, stiano per essere importati nella Comunità prodotti a prezzo graduato, le autorità doganali sospendono lo svincolo dei prodotti in questione o li trattengono per il tempo necessario all'adozione di una decisione sul carattere delle merci da parte delle competenti autorità. Il periodo di sospensione o di trattenimento non eccede dieci giorni lavorativi, salvo circostanze particolari; in tali casi il periodo può essere prorogato di dieci giorni lavorativi al massimo. Allo scadere di tale periodo i prodotti sono svincolati, purché siano state espletate tutte le formalità doganali.

    2.   Il fatto che siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che il prodotto in questione sia un prodotto a prezzo graduato è motivo sufficiente perché le autorità doganali ne sospendano lo svincolo o lo trattengano.

    3.   L'autorità competente dello Stato membro interessato e il fabbricante o esportatore di cui all'allegato I sono informati senza indugio della sospensione dello svincolo o del trattenimento del prodotto e ricevono tutte le informazioni disponibili sul prodotto in questione. Si tiene debito conto delle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati personali, al segreto commerciale e industriale e alla riservatezza professionale e amministrativa. L'importatore e, se del caso, l'esportatore, devono avere ampia possibilità di fornire all'autorità competente le informazioni che ritengono appropriate in merito al prodotto.

    4.   I costi della procedura di sospensione dello svincolo o di trattenimento dei prodotti sono a carico dell'importatore. Se è impossibile ottenere il rimborso di tali costi dall'importatore, lo si può ottenere, in conformità del diritto nazionale, da qualsiasi altra persona responsabile della tentata importazione illecita.

    Articolo 9

    1.   Se accerta che i prodotti di cui è sospeso lo svincolo o che sono trattenuti dalle autorità doganali sono prodotti a prezzi graduati secondo la definizione del presente regolamento, l'autorità competente provvede affinché tali prodotti siano sequestrati e distrutti in conformità del diritto nazionale. Le procedure in questione sono espletate a spese dell'importatore. Se è impossibile ottenere il rimborso di tali costi dall'importatore, lo si può ottenere, in conformità del diritto nazionale, da qualsiasi altra persona responsabile della tentata importazione illecita.

    2.   Se l'autorità competente accerta che i prodotti di cui è sospeso lo svincolo o che sono trattenuti dalle autorità doganali non possono essere considerati prodotti a prezzi graduati secondo la definizione del presente regolamento, l'autorità doganale svincola i prodotti al destinatario, purché siano state espletate tutte le formalità doganali.

    3.   L'autorità competente informa la Commissione di tutte le decisioni adottate a norma del presente regolamento.

    Articolo 10

    Il presente regolamento non si applica ai prodotti di carattere non commerciale contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati all'uso personale, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale.

    Articolo 11

    1.   La Commissione controlla annualmente i volumi delle esportazioni dei prodotti a prezzi graduati elencati nell'allegato I ed esportati nei paesi definiti all'articolo 1 in base alle informazioni fornitele dai fabbricanti e dagli esportatori di prodotti farmaceutici. A tal fine la Commissione emetterà un modulo standard. I fabbricanti e gli esportatori sono tenuti a presentare ogni anno alla Commissione relazioni di carattere riservato sulle vendite di ciascun prodotto a prezzo graduato.

    2.   La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati. La relazione esamina la gamma dei paesi e le malattie contemplate nonché i criteri generali di applicazione dell'articolo 3.

    Articolo 12

    1.   L'applicazione del presente regolamento non pregiudica in alcun modo le procedure contemplate nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (4) e nel regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (5).

    2.   Il presente regolamento non pregiudica i diritti di proprietà intellettuale e i diritti dei titolari della proprietà intellettuale.

    Articolo 13

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. DRYS


    (1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (2)  GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 241/1999 (GU L 27 del 2.2.1999, pag. 1).

    (3)  GU L 256 del 7.8.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3).

    (4)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/98/CE (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30).

    (5)  GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/98 della Commissione (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7).


    ALLEGATO I

    Image


    ALLEGATO II

    Paesi di destinazione

     

    Afghanistan

     

    Angola

     

    Armenia

     

    Azerbaigian

     

    Bangladesh

     

    Benin

     

    Bhutan

     

    Burkina Faso

     

    Botswana

     

    Burundi

     

    Cambogia

     

    Camerun

     

    Capo Verde

     

    Repubblica centrafricana

     

    Ciad

     

    Repubblica popolare cinese

     

    Comore

     

    Repubblica del Congo

     

    Repubblica democratica del Congo

     

    Repubblica democratica popolare della Corea

     

    Costa d'Avorio

     

    Eritrea

     

    Etiopia

     

    Gambia

     

    Ghana

     

    Gibuti

     

    Guinea

     

    Guinea equatoriale

     

    Guinea-Bissau

     

    Haiti

     

    Honduras

     

    India

     

    Indonesia

     

    Isole Salomone

     

    Kenya

     

    Kiribati

     

    Repubblica di Kirghizistan

     

    Repubblica democratica popolare del Laos

     

    Lesotho

     

    Liberia

     

    Madagascar

     

    Malawi

     

    Maldive

     

    Mali

     

    Mauritania

     

    Moldavia

     

    Mongolia

     

    Mozambico

     

    Myanmar

     

    Namibia

     

    Nepal

     

    Nicaragua

     

    Niger

     

    Nigeria

     

    Pakistan

     

    Ruanda

     

    Samoa

     

    São Tomé e Príncipe

     

    Senegal

     

    Sierra Leone

     

    Somalia

     

    Repubblica sudafricana

     

    Sudan

     

    Swaziland

     

    Tagikistan

     

    Repubblica unita di Tanzania

     

    Timor orientale

     

    Togo

     

    Turkmenistan

     

    Tuvalu

     

    Uganda

     

    Vanuatu

     

    Vietnam

     

    Yemen

     

    Zambia

     

    Zimbabwe


    ALLEGATO III

    PERCENTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

    Percentuale di cui all'articolo 3, lettera a): 25 %

    Percentuale di cui all'articolo 3, lettera b): 15 %


    ALLEGATO IV

    MALATTIE CONTEMPLATE

    HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e malattie opportunistiche collegate.


    ALLEGATO V

    LOGO

    Image

    Il bastone alato di Esculapio con un serpente attorcigliato, al centro di un cerchio formato da dodici stelle.


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