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Document 31999D0506

    99/506/CE, Euratom: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1999, che modifica la decisione 98/610/CE, Euratom, che istituisce gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione sul contenuto e l'orientamento delle azioni chiave nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico [notificata con il numero C(1999) 2359] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 194 del 27.7.1999, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/506/oj

    31999D0506

    99/506/CE, Euratom: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1999, che modifica la decisione 98/610/CE, Euratom, che istituisce gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione sul contenuto e l'orientamento delle azioni chiave nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico [notificata con il numero C(1999) 2359] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 194 del 27/07/1999 pag. 0065 - 0065


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 luglio 1999

    che modifica la decisione 98/610/CE, Euratom, che istituisce gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione sul contenuto e l'orientamento delle azioni chiave nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

    [notificata con il numero C(1999) 2359]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (1999/506/CE, Euratom)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    (1) considerando che con decisione 98/610/CE, Euratom(1) la Commissione ha istituito gruppi di esperti che l'assistono nella definizione del contenuto e dell'orientamento delle azioni chiave nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

    (2) considerando che a tale titolo i membri del gruppo di esperti sono nominati a titolo individuale per un periodo di due anni; che non è esclusa la necessità di effettuare nel corso del predetto periodo nuove nomine al fine in particolare di ampliare la gamma della loro origine geografica, migliorare la distribuzione delle competenze scientifiche e tecniche e sostituire i membri che vengono a mancare;

    (3) considerando che è necessario garantire in linea generale l'omogeneità dei gruppi di esperti, facilitare la loro gestione da parte dei servizi della Commissione e garantire la massima trasparenza in materia;

    (4) considerando che in tale contesto è necessario che il mandato dei nuovi membri possa concludersi contemporaneamente a quello degli altri membri nominati in precedenza,

    DECIDE:

    Articolo 1

    All'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 98/610/CE, Euratom il primo comma è sostiuito dal seguente testo: "I membri dei gruppi di esperti sono nominiati a titolo individuale dalla Commissione per un periodo massimo di due anni. La loro nomina può essere riconfermata una sola volta per un periodo massimo di due anni."

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

    Per la Commissione

    Édith CRESSON

    Membro della Commissione

    (1) GU L 290 del 29.10.1998, pag. 57.

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