Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/211/30

Causa C-280/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 13 giugno 2007 — Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

GU C 211 del 8.9.2007, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 13 giugno 2007 — Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-280/07)

(2007/C 211/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhofs

Parti nella causa principale

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: Ze Fu Fleischhandel GmbH

Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Questioni pregiudiziali

1)

Se il termine di prescrizione di cui all'art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988 (1), relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, debba essere applicato anche qualora un'irregolarità sia stata commessa o si sia conclusa prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

2)

Se il detto termine di prescrizione sia in ogni caso applicabile a misure amministrative come il recupero di una restituzione all'esportazione concessa in seguito ad irregolarità.

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni:

3)

Se uno Stato membro possa applicare un termine più lungo, ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, anche qualora tale termine più lungo fosse previsto nel diritto dello Stato membro già prima dell'emanazione del citato regolamento. Se tale termine più lungo possa essere applicato anche qualora lo stesso non fosse previsto in una specifica disciplina relativa al recupero di restituzioni all'esportazione o alle misure amministrative in generale, ma derivasse da una disciplina generale dello Stato membro interessato, applicabile a tutti i casi di prescrizione non specificamente disciplinati (disciplina residuale).


(1)  GU L 312, pag. 1.


Top