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Document C2005/045/25

Causa C-489/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) con ordinanza 28 settembre 2004 nel giudizio amministrativo pendente tra sig. Alexander Jehle contro Land Baden-Württenberg

GU C 45 del 19.2.2005, pp. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) con ordinanza 28 settembre 2004 nel giudizio amministrativo pendente tra sig. Alexander Jehle contro Land Baden-Württenberg

(Causa C-489/04)

(2005/C 45/25)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 28 settembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 novembre 2004, nel giudizio amministrativo pendente tra sig. Alexander Jehle contro Land Baden-Württenberg, il Verwaltungsgericht Sigmaringen ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se gli artt. 1-12 del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019 (1), relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GUCE L 155, pag. 27), rettificato il 18 gennaio 2003 (GUCE L 13, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1o luglio 2003, n. 1176 (GUCE L 164, pag. 12), debbano essere interpretati nel senso che recano una disciplina applicabile anche alla presentazione ai consumatori finali di oli d'oliva e di oli di sansa d'oliva non confezionati.

2.

Se l'art. 2, primo comma, del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GUCE L 155, pag. 27), rettificato il 18 gennaio 2003 (GUCE L 13, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1o luglio 2003, n. 1176 (GUCE L 164, pag. 12), debba essere interpretato nel senso che impone un divieto di presentare ai consumatori finali oli d'oliva ed oli di sansa d'oliva non confezionati.

3.

Eventualmente, se l'art. 2, primo comma, del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GUCE L 155, pag. 27), rettificato il 18 gennaio 2003 (GUCE L 13, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1o luglio 2003, n. 1176 (GUCE L 164, pag. 12), debba essere interpretato restrittivamente, nel senso che esso impone sì un divieto di presentare al consumatore finale oli d'oliva ed oli di sansa d'oliva non confezionati, ma che questo divieto non riguarda la vendita di tali oli non confezionati effettuata con il sistema «bag-in-box».


(1)  GU L 155, pag. 27.


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