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Document 62020TN0398
Case T-398/20: Action brought on 26 June 2020 — Riviera-Airport v EUIPO — Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORT)
Causa T-398/20: Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Riviera-Airport/EUIPO — Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORT)
Causa T-398/20: Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Riviera-Airport/EUIPO — Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORT)
GU C 271 del 17.8.2020, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 271/47 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Riviera-Airport/EUIPO — Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORT)
(Causa T-398/20)
(2020/C 271/60)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aeroporto di Villanova d’Albenga SpA (Riviera-Airport) (Villanova d’Albenga, Italia) (rappresentante: G. Casucci, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aéroports de la Côte d’Azur (Nizza, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo a colori RIVIERA AIRPORT — Marchio dell’Unione europea n. 16 392 731
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2020 nel procedimento R 2174/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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riformare la decisione impugnata nel senso di: |
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accogliere il ricorso della ricorrente;
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disporre il pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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Interpretazione errata della disposizione relativa alla domanda di marchio presentata in malafede; |
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Analisi e valutazione errate e parziali degli indizi rilevanti necessari per la valutazione globale e caso per caso della domanda di marchio presentata in malafede; |
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Mancata presa in considerazione degli altri indizi rilevanti e degli elementi di prova della malafede disponibili, necessari per la valutazione globale e caso per caso della domanda di marchio presentata in malafede; |
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Interpretazione errata dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione ed errata applicazione al caso di specie; |
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Mancato svolgimento di un corretto esame da parte della commissione di ricorso. |