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Document 62020CN0055
Case C-55/20: Request for a preliminary ruling from the Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Poland) lodged on 31 January 2020 — Ministerstwo Sprawiedliwości v R.G.
Causa C-55/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Polonia) il 31 gennaio 2020 — Ministerstwo Sprawiedliwości / R.G.
Causa C-55/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Polonia) il 31 gennaio 2020 — Ministerstwo Sprawiedliwości / R.G.
GU C 191 del 8.6.2020, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Polonia) il 31 gennaio 2020 — Ministerstwo Sprawiedliwości / R.G.
(Causa C-55/20)
(2020/C 191/09)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie
Parti
Ricorrente: Ministerstwo Sprawiedliwości
Convenuto: R.G.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1)(in prosieguo: la «direttiva sui servizi»), compreso il suo articolo 10, paragrafo 6, siano applicabili ad un procedimento relativo alla responsabilità disciplinare degli avvocati e degli avvocati stranieri iscritti nell’albo degli avvocati, responsabilità per la quale un avvocato può, in particolare, essere condannato ad una pena pecuniaria, sospeso dalle attività professionali o radiato dall’ordine degli avvocati, mentre nei confronti di un avvocato straniero stabilito può, in particolare, essere comminata una pena pecuniaria, dichiarata la sospensione del suo diritto a prestare assistenza legale nella Repubblica di Polonia oppure imposto il divieto di prestare assistenza legale nella Repubblica di Polonia,. In caso di risposta affermativa, se le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), compreso il suo articolo 47, siano applicabili al procedimento di cui sopra, svolto dinanzi ai giudici competenti nei procedimenti riguardanti gli avvocati, in cause nelle quali avverso le decisioni di tali giudici non sia esperibile alcun mezzo di ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali statali o nelle quali le decisioni in parola siano impugnabili soltanto con un ricorso straordinario, ossia, con ricorso per cassazione dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema; in prosieguo: la «Corte suprema»), anche nelle cause in cui tutti gli elementi rilevanti si collocano all’interno di un solo Stato membro. |
2) |
Se in una causa in cui, nell’ambito del procedimento menzionato nella prima questione, dell’esame del ricorso per cassazione avverso una decisione o un’ordinanza del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, o del reclamo avverso la decisione di rifiuto di ammissione di tale ricorso per cassazione ai sensi alle disposizioni nazionali applicabili, sia competente un organo giurisdizionale che, a parere del suddetto giudice, conforme al giudizio espresso dalla Corte suprema nella sentenza del 5 dicembre 2019, n. III PO 7/18, non costituisce un giudice indipendente e imparziale ai sensi dell’articolo 47 della Carta, debbano essere disapplicate le disposizioni nazionali che prevedono la competenza di un siffatto organo ed il giudice competente nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati debba trasferire tale ricorso per cassazione o reclamo all’organo giurisdizionale che sarebbe competente qualora le disposizioni in questione non vi ostassero. |
3) |
Se in una causa in cui, nell’ambito del procedimento menzionato nella prima questione, il ricorso per cassazione avverso una decisione o un’ordinanza del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, non possa essere proposto, a parere di tale giudice, né dal Prokurator Generalny (Procuratore generale), né dal Rzecznik Praw Obywatelskich (Mediatore), e tale punto di vista risulta essere:
il giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati possa (ovvero debba) non tenere conto della posizione espressa dalla Sezione disciplinare della Corte suprema. |
4) |
Se, nell’ipotesi in cui nella causa menzionata alla terza questione, il giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati sia stato adito con ricorso del Ministro della Giustizia, e:
il giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati sia tenuto a non procedere all’esame del ricorso, qualora questo sia l’unico modo per garantire la compatibilità del procedimento con l’articolo 47 della Carta e, in particolare, per evitare l’influenza su tale procedimento da parte di un organo che non costituisce un giudice indipendente ed imparziale ai sensi della citata disposizione. |