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Document 62020CA0045
Joined Cases C-45/20 and C-46/20: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 14 October 2021 (requests for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof — Germany) — E v Finanzamt N (C-45/20) and Z v Finanzamt G (C-46/20) (Reference for a preliminary ruling — Value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Article 167, Article 168(a), Article 250 and Article 252 — Deduction of input tax — Immovable property — An office room — Photovoltaic system — Allocation decision giving rise to a right of deduction — Communication of the allocation decision — Limitation period for exercising a right to deduct — Presumption of allocation to the private assets of the taxable person where the allocation decision is not communicated — Principle of neutrality — Principle of legal certainty — Principles of equivalence and proportionality)
Cause riunite C-45/20 e C-46/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — E / Finanzamt N (C-45/20) e Z / Finanzamt G (C-46/20) [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 167, articolo 168 lettera a), articolo 250 e articolo 252 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Bene immobile – Ufficio – Impianto fotovoltaico – Decisione di destinazione che dà diritto a detrazione – Comunicazione della decisione di destinazione – Termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione – Presunzione di destinazione al patrimonio privato del soggetto passivo in assenza di comunicazione della decisione di destinazione – Principio di neutralità – Principio della certezza del diritto – Principi di equivalenza e di proporzionalità]
Cause riunite C-45/20 e C-46/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — E / Finanzamt N (C-45/20) e Z / Finanzamt G (C-46/20) [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 167, articolo 168 lettera a), articolo 250 e articolo 252 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Bene immobile – Ufficio – Impianto fotovoltaico – Decisione di destinazione che dà diritto a detrazione – Comunicazione della decisione di destinazione – Termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione – Presunzione di destinazione al patrimonio privato del soggetto passivo in assenza di comunicazione della decisione di destinazione – Principio di neutralità – Principio della certezza del diritto – Principi di equivalenza e di proporzionalità]
GU C 502 del 13.12.2021, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 502/7 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — E / Finanzamt N (C-45/20) e Z / Finanzamt G (C-46/20)
(Cause riunite C-45/20 e C-46/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 167, articolo 168 lettera a), articolo 250 e articolo 252 - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Bene immobile - Ufficio - Impianto fotovoltaico - Decisione di destinazione che dà diritto a detrazione - Comunicazione della decisione di destinazione - Termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione - Presunzione di destinazione al patrimonio privato del soggetto passivo in assenza di comunicazione della decisione di destinazione - Principio di neutralità - Principio della certezza del diritto - Principi di equivalenza e di proporzionalità)
(2021/C 502/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: E (C-45/20), Z (C46/20)
Convenute: Finanzamt N (C-45/20), Finanzamt G (C-46/20)
Dispositivo
L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, in combinato disposto con l’articolo 167 di tale direttiva, come modificata, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni nazionali interpretate da un giudice nazionale in modo tale che, qualora un soggetto passivo abbia il diritto di decidere di destinare un bene al patrimonio della sua impresa e, al più tardi alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul volume d’affari, l’amministrazione fiscale nazionale competente non sia stata messa in condizione di accertare una siffatta destinazione di tale bene mediante una decisione esplicita o indizi sufficienti, essa può negare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativo a detto bene considerando che è stato destinato al patrimonio privato del soggetto passivo, salvo che le modalità giuridiche concrete secondo cui tale facoltà può essere attuata rivelino che quest’ultima non è conforme al principio di proporzionalità.