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Document 62019TN0134
Case T-134/19: Action brought on 28 February 2019 — AM v EIB
Causa T-134/19: Ricorso proposto il 28 febbraio 2019 — AM/BEI
Causa T-134/19: Ricorso proposto il 28 febbraio 2019 — AM/BEI
GU C 155 del 6.5.2019, p. 46–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/46 |
Ricorso proposto il 28 febbraio 2019 — AM/BEI
(Causa T-134/19)
(2019/C 155/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AM (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato: |
di conseguenza,
— |
annullare le decisioni del Presidente della BEI del 30 giugno 2017 e dell’11 dicembre 2017 nella parte in cui negano al ricorrente di beneficiare dell’indennità di mobilità geografica di cui all’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative applicabili al personale; |
— |
per quanto necessario, annullare la decisione del Presidente della BEI del 20 novembre 2018 che respinge le conclusioni della commissione di conciliazione e conferma le decisioni del 30 giugno 2017 e dell’11 dicembre 2017; |
di conseguenza,
— |
condannare la convenuta al pagamento dell’indennità di mobilità geografica retroattivamente a partire dal 1o aprile 2017, ossia, alla data in cui è stato proposto il presente ricorso EUR 36 045,6 (EUR 1 567,20 x 23 mesi); |
— |
condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora sull’indennità di mobilità geografica dovuta dal 1o aprile 2017 e fino al pagamento integrale; gli interessi di mora sono fissati al tasso d’interesse della Banca centrale europea aumentato di 2 punti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative applicabili al personale e violazione degli articoli 1 e 11 dell’allegato VII a tali disposizioni. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di prevedibilità giuridica e del principio di sollecitudine. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione dell’articolo 1.3 del Codice di condotta del personale della BEI e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del termine ragionevole. |