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Document 62019TB0031

    Causa T-31/19: Ordinanza del Tribunale del 26 marzo 2020 — AF / FR («Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Funzioni di amministratore in qualità di consulente politico di grado AD 12 – Inquadramento nell’impiego tipo di “amministratore” – Statuto del 2014 – Assenza dei requisiti per la riclassificazione nel grado superiore – Esercizio di riclassificazione 2017 – Diniego di considerare il ricorrente ai fini della sua riclassificazione nel grado AD 13 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

    GU C 191 del 8.6.2020, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 191/12


    Ordinanza del Tribunale del 26 marzo 2020 — AF / FR

    (Causa T-31/19) (1)

    («Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo indeterminato - Funzioni di amministratore in qualità di consulente politico di grado AD 12 - Inquadramento nell’impiego tipo di “amministratore” - Statuto del 2014 - Assenza dei requisiti per la riclassificazione nel grado superiore - Esercizio di riclassificazione 2017 - Diniego di considerare il ricorrente ai fini della sua riclassificazione nel grado AD 13 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

    (2020/C 191/16)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: AF (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

    Convenuta: L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (rappresentanti: M. O’Flaherty, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della FRA, del 9 maggio 2018, di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco degli agenti temporanei idonei alla riclassificazione nel grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di riclassificazione 2017 e, dall’altro, a ottenere il risarcimento dei danni che egli afferma di aver subìto a causa di tale decisione.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un quarto delle spese sostenute da AF.

    3)

    AF sopporterà tre quarti delle proprie spese.


    (1)  GU C 103 del 18.3.2019.


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