Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CN0611

Causa C-611/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 13 agosto 2019 — Crewprint Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

GU C 95 del 23.3.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 13 agosto 2019 — Crewprint Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-611/19)

(2020/C 95/07)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Crewprint Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme alle disposizioni pertinenti [in materia di detrazione dell’IVA] della direttiva 2006/112 (1) e al principio di neutralità fiscale un’interpretazione e una prassi nazionali in base alle quali l’amministrazione tributaria nega il diritto [alla detrazione dell’IVA] in relazione ad un’operazione economica realizzata tra le parti, poiché considera fraudolenta la forma del rapporto giuridico tra le stesse (contratto d’opera) in ragione del fatto che essa dà diritto a detrazione, e pertanto la qualifica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, [della legge sul sistema tributario] come un’attività (attività di intermediazione) che non dà diritto a detrazione, ritenendo che il comportamento delle parti sia finalizzato ad un’evasione fiscale, giacché l’attività svolta dal destinatario della fattura non doveva necessariamente rivestire [tale forma di attività imprenditoriale], in quanto detto destinatario avrebbe anche potuto svolgerla in qualità di intermediario. Se, in tale contesto, quale requisito per l’applicazione [della detrazione dell’IVA], i soggetti passivi abbiano l’obbligo fiscale di scegliere quale modalità di un’operazione economica quella che impone loro l’onere fiscale più gravoso, oppure costituisca una pratica abusiva il fatto che essi scelgano per la loro operazione economica, nell’esercizio della libertà contrattuale di cui dispongono e per scopi estranei al diritto tributario, una modalità contrattuale che produca anche un effetto non ricercato e consistente nel diritto alla detrazione dell’imposta.

2)

Se siano conformi alle disposizioni pertinenti [in materia di detrazione dell’IVA] della direttiva 2006/112 e al principio di neutralità fiscale un’interpretazione e una prassi nazionali secondo le quali, nel caso in cui il soggetto passivo che intende esercitare il diritto [alla detrazione dell’IVA] soddisfi i requisiti materiali e formali [per detta detrazione] e abbia adottato le misure esigibili prima della conclusione del contratto, l’amministrazione tributaria nega il diritto alla detrazione dell’IVA in quanto ritiene che la creazione di una catena non sia necessaria dal punto di vista economico e costituisca pertanto una pratica abusiva, poiché il subcontraente, pur essendo in grado di realizzare la prestazione di servizi, ne incarica altri subcontraenti per motivi estranei al fatto imponibile e poiché il soggetto passivo che intende esercitare il diritto [alla detrazione dell’IVA] sapeva, nel momento in cui ha accettato l’incarico, che il subcontraente, in mancanza dei requisiti personali e materiali, avrebbe effettuato la prestazione avvalendosi di propri subcontraenti. Se incida sulla risposta il fatto che il soggetto passivo o il suo subcontraente abbiano incluso nella catena un subcontraente con il quale hanno un rapporto diretto o al quale sono collegati da un elemento personale od organizzativo (conoscenza personale, legame di parentela o medesimo proprietario).

3)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia soddisfatto l’obbligo di accertamento dei fatti sulla base di elementi oggettivi qualora, in un procedimento nel quale l’amministrazione tributaria ritiene che il rapporto economico tra il soggetto passivo che intende esercitare il diritto [alla detrazione dell’IVA] e il suo subcontraente sia irrazionale e ingiustificato, essa fondi tale conclusione unicamente sulla testimonianza di parte dei dipendenti del subcontraente, senza accertare in base a fatti oggettivi le caratteristiche dell’attività economica costituente l’oggetto del contratto, le sue circostanze specifiche e il contesto economico di cui trattasi, e senza sentire i dirigenti dotati di potere decisionale del soggetto passivo e delle imprese subcontraenti che partecipano alla catena e, in tal caso, se sia pertinente la circostanza che il soggetto passivo o i membri della catena siano in grado di realizzare le prestazioni, e se per valutare tale circostanza sia necessario l’intervento di un perito.

4)

Se siano conformi alle disposizioni della direttiva 2006/112 e al principio di effettività un’interpretazione e una prassi nazionali in base alle quali, nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti sostanziali e formali [per la detrazione dell’IVA] e siano state adottate le misure [ragionevolmente] esigibili, l’amministrazione tributaria, basandosi su circostanze che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non giustificano [il diniego della detrazione dell’IVA] e non sono oggettive, considera dimostrata la frode fiscale e nega il diritto [alla detrazione dell’IVA] per la sola ragione che tali circostanze ricorrono nel loro complesso per una parte sufficientemente ampia dei membri, oggetto di una verifica, della catena rilevata.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


Top