EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0635

Causa T-635/18: Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 — Industrial Química del Nalón / Commissione

GU C 16 del 14.1.2019, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 16/47


Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 — Industrial Química del Nalón / Commissione

(Causa T-635/18)

(2019/C 16/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi e S. Saez Moreno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

risarcire la ricorrente per il danno causato dalla convenuta;

condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente come conseguenza diretta dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013 , recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), nella parte in cui classifica la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e una sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), stimati a un importo totale pari a EUR 833 628,00, o a ogni altro importo stabilito dalla ricorrente nel corso del procedimento o dal Tribunale;

in subordine, dichiarare, con sentenza interlocutoria, che la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito e condannare le parti a comunicare al Tribunale, entro un termine ragionevole a decorrere dall’emanazione della sentenza, le cifre dell’importo concordato tra di loro ovvero, in mancanza di accordo, condannarle a comunicare al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro osservazioni contenenti cifre esatte a sostegno;

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente gli interessi compensativi al tasso di mora a decorrere dalla data dei danni subiti (ossia, o dall’entrata in vigore della classificazione illegittima o dall’insorgenza del danno);

condannare la convenuta a pagare un interesse di mora dell’8 % o qualsiasi altro tasso adeguato che sarà determinato dal Tribunale, calcolato sull’importo dovuto dalla data di pronuncia del Tribunale fino all’effettivo pagamento; e

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha causato un danno alla ricorrente con l’adozione e l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 944/2013 (1) della Commissione, classificando la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410). Il 22 novembre 2017 la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che annullava parzialmente il regolamento n. 944/2013 nella parte in cui classificava la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), a causa di un errore manifesto di valutazione. La ricorrente ha sostenuto dei costi per applicare la classificazione illegittima. Tali costi dovrebbero essere a carico della convenuta ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE poiché il comportamento della convenuta è illegittimo, in quanto integra una violazione sufficientemente qualificata del diritto, il danno causato è reale e certo e sussiste un nesso causale diretto tra il comportamento e il danno lamentato.


(1)  Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU, L 261, 3.10.2013, pag. 5).


Top