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Document 62018CA0585

    Cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy - Polonia) – A.K./Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18) e CP (C-624/18), DO (C-625/18)/Sąd Najwyższy [Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Non discriminazione sulla base dell’età – Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Articolo 9, paragrafo 1 – Diritto di ricorso – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio di indipendenza dei giudici – Creazione di una nuova sezione all’interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema), competente segnatamente per le cause relative al collocamento a riposo dei giudici di tale organo giurisdizionale – Sezione composta da giudici nominati ex novo dal presidente della Repubblica di Polonia su proposta del Consiglio nazionale della magistratura – Indipendenza di tale Consiglio – Potere di disapplicare la normativa nazionale non conforme al diritto dell’Unione – Primato del diritto dell’Unione]

    GU C 27 del 27.1.2020, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.1.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 27/6


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Najwyższy - Polonia) – A.K./Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18) e CP (C-624/18), DO (C-625/18)/Sąd Najwyższy

    (Cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Non discriminazione sulla base dell’età - Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) - Articolo 9, paragrafo 1 - Diritto di ricorso - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Tutela giurisdizionale effettiva - Principio di indipendenza dei giudici - Creazione di una nuova sezione all’interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema), competente segnatamente per le cause relative al collocamento a riposo dei giudici di tale organo giurisdizionale - Sezione composta da giudici nominati ex novo dal presidente della Repubblica di Polonia su proposta del Consiglio nazionale della magistratura - Indipendenza di tale Consiglio - Potere di disapplicare la normativa nazionale non conforme al diritto dell’Unione - Primato del diritto dell’Unione)

    (2020/C 27/07)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Najwyższy

    Parti

    Ricorrenti: A. K. (C-585/18), CP (C-624/18), DO (C-625/18)

    Convenuti: Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18), Sąd Najwyższy, (C-624/18), (C-625/18)

    Con l’intervento di: Prokurator Generalny, rappresentato dalla Prokuratura Krajowa

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a rispondere alle questioni poste dall’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nella causa C-585/18, né alla prima questione posta dal medesimo giudice nelle cause C-624/18 e C-625/18.

    2)

    Occorre rispondere alla seconda e alla terza questione poste dal suddetto giudice nelle cause C-624/18 e C-625/18 nel modo seguente:

     

    L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che controversie relative all’applicazione del diritto dell’Unione possano ricadere nella competenza esclusiva di un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale, ai sensi della prima di tali disposizioni. Ciò si verifica quando le condizioni oggettive nelle quali è stato creato l’organo di cui trattasi e le caratteristiche del medesimo nonché il modo in cui i suoi membri sono stati nominati siano idonei a generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti e, pertanto, possano portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detto organo, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica. Spetta al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti di cui dispone, se ciò accada con riferimento a un organo come la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

     

    In una tale ipotesi, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare la disposizione di diritto nazionale che riservi a detto organo la competenza a conoscere delle controversie di cui ai procedimenti principali, di modo che esse possano essere esaminate da un giudice che soddisfi i summenzionati requisiti di indipendenza e di imparzialità e che sarebbe competente nella materia interessata se la suddetta disposizione non vi ostasse.


    (1)  GU C 44 del 4.2.2019.


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