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Document 62018CA0493

Causa C-493/18: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Francia) – UB/VA, Tiger SCI, WZ, in qualità di curatore fallimentare di UB, Banque patrimoine et immobilier SA [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafo 1 – Azioni che scaturiscono direttamente dalla procedura di insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse – Vendita di un immobile e costituzione di un’ipoteca – Azione di inopponibilità presentata dal curatore – Articolo 25, paragrafo 1 – Competenza esclusiva degli organi giurisdizionali dello Stato di apertura della procedura di insolvenza]

GU C 36 del 3.2.2020, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 36/10


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Francia) – UB/VA, Tiger SCI, WZ, in qualità di curatore fallimentare di UB, Banque patrimoine et immobilier SA

(Causa C-493/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure di insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 3, paragrafo 1 - Azioni che scaturiscono direttamente dalla procedura di insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse - Vendita di un immobile e costituzione di un’ipoteca - Azione di inopponibilità presentata dal curatore - Articolo 25, paragrafo 1 - Competenza esclusiva degli organi giurisdizionali dello Stato di apertura della procedura di insolvenza)

(2020/C 36/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: UB

Convenuti: VA, Tiger SCI, WZ, in qualità di curatore fallimentare di UB, Banque patrimoine et immobilier SA

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che l’azione del curatore, designato da un giudice dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza, intesa a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori la vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro nonché l’ipoteca concessa su tale bene, rientra nella competenza esclusiva dei giudici del primo Stato membro.

2)

L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che una decisione con la quale un giudice dello Stato membro di apertura autorizza il curatore ad esperire un’azione in un altro Stato membro, sebbene quest’ultima rientri nella competenza esclusiva di tale giudice, non può avere l’effetto di conferire una competenza internazionale ai giudici di tale altro Stato membro.


(1)  GU C 364 dell’8.10.2018.


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