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Document 62018CA0361

    Causa C-361/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szekszárdi Járásbíróság — Ungheria) — Ágnes Weil/Géza Gulácsi [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Articolo 66 — Ambito di applicazione ratione temporis — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione ratione materiae — Materia civile e commerciale — Articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) — Materie escluse — Regime patrimoniale fra coniugi — Articolo 54 — Domanda di rilascio dell’attestato che certifica l’esecutività della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine — Decisione giudiziaria relativa a un credito scaturente dallo scioglimento del regime patrimoniale derivante da una convivenza di fatto]

    GU C 263 del 5.8.2019, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 263/18


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szekszárdi Járásbíróság — Ungheria) — Ágnes Weil/Géza Gulácsi

    (Causa C-361/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 66 - Ambito di applicazione ratione temporis - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Ambito di applicazione ratione materiae - Materia civile e commerciale - Articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) - Materie escluse - Regime patrimoniale fra coniugi - Articolo 54 - Domanda di rilascio dell’attestato che certifica l’esecutività della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine - Decisione giudiziaria relativa a un credito scaturente dallo scioglimento del regime patrimoniale derivante da una convivenza di fatto)

    (2019/C 263/22)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Szekszárdi Járásbíróság

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Ágnes Weil

    Convenuto: Géza Gulácsi

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 54 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un attestato che certifica l’esecutività di una decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine, deve verificare — in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione, sull’applicabilità di tale regolamento — se la controversia rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

    2)

    L’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale paragrafo 1, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.


    (1)  GU C 311 del 3.9.2018.


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