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Document 62017TN0197R(01)

    Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-197/17 (GU C 151 del 15.5.2017)

    GU C 213 del 3.7.2017, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 213/39


    Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-197/17

    ( «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» C 151 del 15 maggio 2017 )

    (2017/C 213/53)

    La comunicazione nella GU relativa alla causa T-197/17, Abel e a./Commissione deve essere letta come segue:

    Ricorso proposto il 28 marzo 2017 — Abel e altri/Commissione

    (Causa T-197/17)

    (2017/C 151/59)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Marc Abel (Montreuil, Francia) e altri 1 428 ricorrenti (rappresentante: J. Assous, avocat)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    riconoscere l’irregolarità del comportamento della Commissione europea,

    riconoscere il danno cagionato ai ricorrenti in ragione dell’adozione del regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6),

    condannare la Commissione europea al pagamento di EUR 1 000 per risarcimento del danno morale causato ai ricorrenti a causa dell’adozione di un siffatto regolamento e di 1 EUR simbolico per risarcimento del danno materiale,

    pronunciare un’ingiunzione nei confronti della Commissione europea che la obblighi a riportare immediatamente il «fattore di conformità definitivo» istituito dal regolamento (UE) 2016/646 a 1, e a rinunciare al «fattore di conformità temporanea» fissato a 2,1,

    condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono i seguenti elementi:

    1.

    La convenuta ha commesso errori quando ha adottato il regolamento in esame, nel contesto dell’esercizio della sua competenza che le era stata delegata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1), in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Si tratta, concretamente:

    della violazione delle norme, tanto primarie quanto derivate, del diritto dell’Unione in materia ambientale,

    della violazione delle norme sussidiarie del diritto comunitario, quali i principi generali di non regressione, di precauzione, di prevenzione, di azione alla fonte e «chi inquina paga»,

    di uno sviamento delle norme di procedura, in quanto la Commissione non poteva utilizzare la procedura di regolamentazione con controllo per modificare un elemento fondamentale del regolamento (CE) n. 715/2017,

    della violazione delle forme sostanziali, in quanto il regolamento in oggetto non ha usufruito delle garanzie democratiche offerte dal ricorso alla procedura legislativa ordinaria di codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

    2.

    Esistenza di un danno certo e reale e di un nesso diretto di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno lamentato.


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