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Document 62017TN0197R(01)
Corrigendum to the notice in the Official Journal in Case T-197/17 (OJ C 151, 15.5.2017)
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-197/17 (GU C 151 del 15.5.2017)
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-197/17 (GU C 151 del 15.5.2017)
GU C 213 del 3.7.2017, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 213/39 |
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-197/17
( «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» C 151 del 15 maggio 2017 )
(2017/C 213/53)
La comunicazione nella GU relativa alla causa T-197/17, Abel e a./Commissione deve essere letta come segue:
Ricorso proposto il 28 marzo 2017 — Abel e altri/Commissione
(Causa T-197/17)
(2017/C 151/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Marc Abel (Montreuil, Francia) e altri 1 428 ricorrenti (rappresentante: J. Assous, avocat)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
riconoscere l’irregolarità del comportamento della Commissione europea, |
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riconoscere il danno cagionato ai ricorrenti in ragione dell’adozione del regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6), |
— |
condannare la Commissione europea al pagamento di EUR 1 000 per risarcimento del danno morale causato ai ricorrenti a causa dell’adozione di un siffatto regolamento e di 1 EUR simbolico per risarcimento del danno materiale, |
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pronunciare un’ingiunzione nei confronti della Commissione europea che la obblighi a riportare immediatamente il «fattore di conformità definitivo» istituito dal regolamento (UE) 2016/646 a 1, e a rinunciare al «fattore di conformità temporanea» fissato a 2,1, |
— |
condannare la Commissione europea alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono i seguenti elementi:
1. |
La convenuta ha commesso errori quando ha adottato il regolamento in esame, nel contesto dell’esercizio della sua competenza che le era stata delegata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1), in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Si tratta, concretamente:
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2. |
Esistenza di un danno certo e reale e di un nesso diretto di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno lamentato. |