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Document 62017CN0149
Case C-149/17: Request for a preliminary ruling from the Landgericht München I (Germany) lodged on 24 March 2017 — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG v Michael Strotzer
Causa C-149/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts München I (Germania) il 24 marzo 2017 — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer
Causa C-149/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts München I (Germania) il 24 marzo 2017 — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer
GU C 213 del 3.7.2017, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 213/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts München I (Germania) il 24 marzo 2017 — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer
(Causa C-149/17)
(2017/C 213/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht München I
Parti
Ricorrente: Bastei Lübbe GmbH & Co. KG
Convenuto: Michael Strotzer
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE (1), debba essere interpretato nel senso che sussistono «sanzioni efficaci e dissuasive contro le violazioni del diritto di messa a disposizione del pubblico di un’opera» anche nel caso in cui si escluda la responsabilità per danni del titolare di una connessione Internet, attraverso la quale sono avvenute violazioni del diritto d’autore mediante condivisione di file (file sharing), qualora il titolare della connessione indichi almeno un familiare che, oltre a lui, abbia avuto accesso a tale connessione, senza fornire ulteriori dettagli, rilevati con specifiche indagini, circa il momento e la modalità di utilizzo di Internet da parte di tale familiare. |
2) |
Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE (2) debba essere interpretato nel senso che sussistono «misure effettive finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale» anche nel caso in cui si escluda la responsabilità per danni del titolare di una connessione Internet, attraverso la quale sono avvenute violazioni del diritto d’autore mediante condivisione di file (file sharing), qualora il titolare della connessione indichi almeno un familiare che, oltre a lui, abbia avuto [Or. 3] accesso a tale connessione, senza fornire ulteriori dettagli, rilevati con specifiche indagini, circa il momento e la modalità di utilizzo di Internet da parte di tale familiare. |
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
(2) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).