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Document 62017CA0635

    Causa C-635//17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Paesi Bassi) — E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Politica relativa all’immigrazione — Diritto al ricongiungimento familiare — Direttiva 2003/86/CE — Esclusioni dall’ambito di applicazione della direttiva — Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) — Esclusione delle persone beneficiarie di protezione sussidiaria — Estensione a tali persone del diritto al ricongiungimento familiare operata dal diritto nazionale — Competenza della Corte — Articolo 11, paragrafo 2 — Assenza di documenti ufficiali che comprovano vincoli familiari — Spiegazioni ritenute non sufficientemente plausibili — Obblighi delle autorità degli Stati membri di svolgere ulteriori indagini — Limiti)

    GU C 155 del 6.5.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 155/8


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Paesi Bassi) — E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

    (Causa C-635//17) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica relativa all’immigrazione - Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Esclusioni dall’ambito di applicazione della direttiva - Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) - Esclusione delle persone beneficiarie di protezione sussidiaria - Estensione a tali persone del diritto al ricongiungimento familiare operata dal diritto nazionale - Competenza della Corte - Articolo 11, paragrafo 2 - Assenza di documenti ufficiali che comprovano vincoli familiari - Spiegazioni ritenute non sufficientemente plausibili - Obblighi delle autorità degli Stati membri di svolgere ulteriori indagini - Limiti)

    (2019/C 155/10)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: E.

    Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

    Dispositivo

    1)

    La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ricongiungimento familiare presentata da un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora tale disposizione sia stata resa applicabile a una situazione siffatta, in modo diretto e incondizionato, dal diritto nazionale.

    2)

    L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso osta — in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui una domanda di ricongiungimento familiare è stata presentata da una soggiornante, che beneficia dello status conferito dalla protezione sussidiaria, a favore di un minorenne di cui essa è la zia e asseritamente la tutrice, il quale risiede come rifugiato e senza vincoli familiari in un paese terzo — a che tale domanda sia respinta per il solo motivo che la soggiornante non ha fornito i documenti ufficiali attestanti la morte dei genitori biologici del minorenne, e pertanto l’effettività dei propri vincoli familiari con il medesimo, e che la spiegazione fornita dalla soggiornante per giustificare la propria incapacità di produrre siffatti documenti è stata ritenuta non plausibile dalle autorità competenti, sulla semplice base delle informazioni generali disponibili relativamente alla situazione nel paese di origine, senza prendere in considerazione la situazione concreta della soggiornante e del minorenne, nonché le specifiche difficoltà che essi hanno dovuto affrontare, stando a quanto essi riportano, prima e dopo la fuga dal loro paese di origine.


    (1)  GU C 63 del 19.02.2018.


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