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Document 62017CA0635
Case C-635/17: Judgment of the Court (Second Chamber) of 13 March 2019 (request for a preliminary ruling from the Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Netherlands) — E. v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Immigration policy — Right to family reunification — Directive 2003/86/EC — Exclusions from the scope of the directive — Article 3(2)(c) — Exclusion of persons benefiting from subsidiary protection — Extension of the right to family reunification to those persons under national law — Jurisdiction of the Court — Article 11(2) — Lack of official documentary evidence of the family relationship — Explanations regarded as insufficiently plausible — Obligations on the authorities of the Member States to take additional steps — Limits)
Causa C-635//17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Paesi Bassi) — E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Politica relativa all’immigrazione — Diritto al ricongiungimento familiare — Direttiva 2003/86/CE — Esclusioni dall’ambito di applicazione della direttiva — Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) — Esclusione delle persone beneficiarie di protezione sussidiaria — Estensione a tali persone del diritto al ricongiungimento familiare operata dal diritto nazionale — Competenza della Corte — Articolo 11, paragrafo 2 — Assenza di documenti ufficiali che comprovano vincoli familiari — Spiegazioni ritenute non sufficientemente plausibili — Obblighi delle autorità degli Stati membri di svolgere ulteriori indagini — Limiti)
Causa C-635//17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Paesi Bassi) — E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Politica relativa all’immigrazione — Diritto al ricongiungimento familiare — Direttiva 2003/86/CE — Esclusioni dall’ambito di applicazione della direttiva — Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) — Esclusione delle persone beneficiarie di protezione sussidiaria — Estensione a tali persone del diritto al ricongiungimento familiare operata dal diritto nazionale — Competenza della Corte — Articolo 11, paragrafo 2 — Assenza di documenti ufficiali che comprovano vincoli familiari — Spiegazioni ritenute non sufficientemente plausibili — Obblighi delle autorità degli Stati membri di svolgere ulteriori indagini — Limiti)
GU C 155 del 6.5.2019, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Paesi Bassi) — E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Causa C-635//17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica relativa all’immigrazione - Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Esclusioni dall’ambito di applicazione della direttiva - Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) - Esclusione delle persone beneficiarie di protezione sussidiaria - Estensione a tali persone del diritto al ricongiungimento familiare operata dal diritto nazionale - Competenza della Corte - Articolo 11, paragrafo 2 - Assenza di documenti ufficiali che comprovano vincoli familiari - Spiegazioni ritenute non sufficientemente plausibili - Obblighi delle autorità degli Stati membri di svolgere ulteriori indagini - Limiti)
(2019/C 155/10)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: E.
Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Dispositivo
1) |
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ricongiungimento familiare presentata da un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora tale disposizione sia stata resa applicabile a una situazione siffatta, in modo diretto e incondizionato, dal diritto nazionale. |
2) |
L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso osta — in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui una domanda di ricongiungimento familiare è stata presentata da una soggiornante, che beneficia dello status conferito dalla protezione sussidiaria, a favore di un minorenne di cui essa è la zia e asseritamente la tutrice, il quale risiede come rifugiato e senza vincoli familiari in un paese terzo — a che tale domanda sia respinta per il solo motivo che la soggiornante non ha fornito i documenti ufficiali attestanti la morte dei genitori biologici del minorenne, e pertanto l’effettività dei propri vincoli familiari con il medesimo, e che la spiegazione fornita dalla soggiornante per giustificare la propria incapacità di produrre siffatti documenti è stata ritenuta non plausibile dalle autorità competenti, sulla semplice base delle informazioni generali disponibili relativamente alla situazione nel paese di origine, senza prendere in considerazione la situazione concreta della soggiornante e del minorenne, nonché le specifiche difficoltà che essi hanno dovuto affrontare, stando a quanto essi riportano, prima e dopo la fuga dal loro paese di origine. |