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Document 62016CA0306

    Causa C-306/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — António Fernando Maio Marques da Rosa / Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA (Rinvio pregiudiziale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 5 — Riposo settimanale — Normativa nazionale che prevede un giorno almeno di riposo per ogni periodo di sette giorni — Periodi di più di sei giorni di lavoro consecutivi)

    GU C 5 del 8.1.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 5/10


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — António Fernando Maio Marques da Rosa / Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

    (Causa C-306/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 5 - Riposo settimanale - Normativa nazionale che prevede un giorno almeno di riposo per ogni periodo di sette giorni - Periodi di più di sei giorni di lavoro consecutivi))

    (2018/C 005/13)

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Tribunal da Relação do Porto

    Parti

    Appellante: António Fernando Maio Marques da Rosa

    Appellata: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

    Dispositivo

    L’articolo 5 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, nonché l’articolo 5, primo comma, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non richiedono che il periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di ventiquattro ore, cui un lavoratore ha diritto, sia concesso entro il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi, ma impongono che esso sia concesso nell’ambito di ogni periodo di sette giorni.


    (1)  GU C 326 del 5.9.2016.


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