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Document 62016CA0306
Case C-306/16: Judgment of the Court (Second Chamber) of 9 November 2017 (reference for a preliminary ruling from the Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — António Fernando Maio Marques da Rosa v Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA (Reference for a preliminary ruling — Protection of the safety and health of workers — Directive 2003/88/EC — Article 5 — Weekly rest period — National legislation providing for at least one rest day per seven-day period — Periods of more than six consecutive working days)
Causa C-306/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — António Fernando Maio Marques da Rosa / Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA (Rinvio pregiudiziale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 5 — Riposo settimanale — Normativa nazionale che prevede un giorno almeno di riposo per ogni periodo di sette giorni — Periodi di più di sei giorni di lavoro consecutivi)
Causa C-306/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — António Fernando Maio Marques da Rosa / Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA (Rinvio pregiudiziale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 5 — Riposo settimanale — Normativa nazionale che prevede un giorno almeno di riposo per ogni periodo di sette giorni — Periodi di più di sei giorni di lavoro consecutivi)
GU C 5 del 8.1.2018, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/10 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — António Fernando Maio Marques da Rosa / Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA
(Causa C-306/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 5 - Riposo settimanale - Normativa nazionale che prevede un giorno almeno di riposo per ogni periodo di sette giorni - Periodi di più di sei giorni di lavoro consecutivi))
(2018/C 005/13)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação do Porto
Parti
Appellante: António Fernando Maio Marques da Rosa
Appellata: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA
Dispositivo
L’articolo 5 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, nonché l’articolo 5, primo comma, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non richiedono che il periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di ventiquattro ore, cui un lavoratore ha diritto, sia concesso entro il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi, ma impongono che esso sia concesso nell’ambito di ogni periodo di sette giorni.