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Document 62016CA0146

    Causa C-146/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/DHL Paket GmbH (Rinvio pregiudiziale — Pratiche commerciali sleali — Pubblicità contenuta in una pubblicazione a mezzo stampa — Omissione di informazioni rilevanti — Accesso a tali informazioni attraverso il sito Internet mediante il quale sono distribuiti i prodotti di cui trattasi — Prodotti venduti dal soggetto che ha pubblicato l’annuncio o da terzi)

    GU C 161 del 22.5.2017, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 161/4


    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/DHL Paket GmbH

    (Causa C-146/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Pratiche commerciali sleali - Pubblicità contenuta in una pubblicazione a mezzo stampa - Omissione di informazioni rilevanti - Accesso a tali informazioni attraverso il sito Internet mediante il quale sono distribuiti i prodotti di cui trattasi - Prodotti venduti dal soggetto che ha pubblicato l’annuncio o da terzi))

    (2017/C 161/04)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Verband Sozialer Wettbewerb eV

    Resistente: DHL Paket GmbH

    Dispositivo

    L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio deve essere interpretato nel senso che un annuncio pubblicitario, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che rientra nella nozione di «invito all’acquisto» ai sensi di tale direttiva, può soddisfare l’obbligo d’informazione previsto da tale disposizione. Spetta al giudice del rinvio esaminare caso per caso, da un lato, se le restrizioni in termini di spazio nel testo pubblicitario giustifichino che le informazioni sul fornitore siano messe a disposizione soltanto a livello della piattaforma di vendita on-line e, dall’altro, all’occorrenza, se le informazioni richieste dall’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva riguardanti la piattaforma di vendita on-line siano comunicate semplicemente e rapidamente.


    (1)  GU C 243 del 4.7.2016.


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