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Document 62015CA0188

Causa C-188/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH)/Micropole SA, già Micropole Univers SA (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali — Requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa — Nozione — Desiderio di un cliente che le prestazioni non vengano assicurate da una dipendente che indossa un velo islamico)

GU C 151 del 15.5.2017, pp. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 151/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH)/Micropole SA, già Micropole Univers SA

(Causa C-188/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento - Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali - Requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa - Nozione - Desiderio di un cliente che le prestazioni non vengano assicurate da una dipendente che indossa un velo islamico))

(2017/C 151/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH)

Convenuta: Micropole SA, già Micropole Univers SA

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non può essere considerata come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi di detta disposizione.


(1)  GU C 221 del 6.7.2015.


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