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Document 62015CA0098

Causa C-98/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n°33 de Barcelona — Spagna) — María Begoña Espadas Recio / Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro UNICE, CEEP e CES sul lavoro a tempo parziale — Clausola 4 — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di trattamento in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Articolo 4 — Lavoratore a tempo parziale di tipo verticale — Prestazioni di disoccupazione — Normativa nazionale che esclude i periodi di contribuzione dei giorni non lavorati ai fini della determinazione della durata della prestazione)

GU C 5 del 8.1.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 5/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no33 de Barcelona — Spagna) — María Begoña Espadas Recio / Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

(Causa C-98/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro UNICE, CEEP e CES sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4 - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di trattamento in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Articolo 4 - Lavoratore a tempo parziale di tipo verticale - Prestazioni di disoccupazione - Normativa nazionale che esclude i periodi di contribuzione dei giorni non lavorati ai fini della determinazione della durata della prestazione))

(2018/C 005/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no33 de Barcelona

Parti

Ricorrente: María Begoña Espadas Recio

Convenuto: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

Dispositivo

1)

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, contenuta nell’allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, non è applicabile a una prestazione contributiva di disoccupazione come quella oggetto del procedimento principale.

2)

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che, nel caso di lavoro a tempo parziale verticale, escluda i giorni non lavorati dal calcolo dei giorni di contribuzione, con conseguente riduzione del periodo di erogazione della prestazione di disoccupazione, quando la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale verticale sia costituita da donne che subiscano le conseguenze negative di tale normativa.


(1)  GU C 171 del 26.5.2015.


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